Opzione IVA sui servizi di logistica: ecco come compilare la fattura elettronica
Fornite indicazioni operative in merito alla compilazione della fattura elettronica e alla registrazione IVA per le prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto, movimentazione merci e servizi di logistica (AdE - faq 10 settembre 2025, risoluzione 07 ottobre 2025 n. 53/E)
Opzione IVA sui servizi di logistica: ecco come compilare la fattura elettronica
Fornite indicazioni operative in merito alla compilazione della fattura elettronica e alla registrazione IVA per le prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto, movimentazione merci e servizi di logistica (AdE - faq 10 settembre 2025, risoluzione 07 ottobre 2025 n. 53/E)
Viene chiesto, in particolare, in relazione alle prestazioni per le quali sia stata effettuata detta opzione, come debba essere compilata la fattura elettronica, al fine di evidenziare che l’IVA non viene versata dal prestatore, bensì dal committente, e come debba essere registrata tale fattura nei registri IVA di prestatore e committente.
In attesa dell’autorizzazione unionale all’applicazione del meccanismo del reverse charge, il prestatore e il committente possono optare per il regime transitorio di cui all’art. 1, co. 59, L 30 dicembre 2024, n. 207, ai sensi del quale il pagamento dell’IVA sulle anzidette prestazioni è effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell’imposta dovuta. Pertanto, la fattura è emessa dal prestatore e l’imposta è versata dal committente, con modello F24, senza possibilità di compensazione, entro il giorno 16 del mese successivo alla data di emissione della fattura da parte del prestatore, utilizzando il codice tributo “6045” (risoluzione n. 47/E del 28 luglio 2025).
Dalla formulazione della norma discende che l’obbligo di fatturazione permane in capo al prestatore - debitore d’imposta - che è tenuto a emettere fattura, indicando, oltre all’imponibile, anche l’aliquota e l’ammontare dell’imposta, con l’annotazione “Opzione IVA a carico del committente”. È, quindi, traslato, in capo al committente, esclusivamente l’onere del versamento dell’IVA, da eseguire in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell’imposta dovuta.
Qualora le parti, ai fini gestionali, lo ritengano utile, è possibile valorizzare, in fattura, il blocco opzionale e ripetibile “2.1.3 ”, compilando i seguenti campi: il campo “2.1.3.2 ” (con il valore predefinito “RCLogistica”), il campo “2.1.3.5 ” (con il numero del protocollo telematico della comunicazione), e il campo “2.1.3.3 ” (con la data corrispondente).
Il prestatore deve poi annotare, in modo distinto, le fatture emesse in regime di opzione nel registro “IVA vendite”, riportando dunque separatamente l’IVA che - non essendo incassata e versata - non concorre né alla liquidazione periodica, né a quella annuale del prestatore medesimo. Resta fermo, in capo al committente tenuto al versamento, l’obbligo di registrare le fatture nel registro “IVA acquisti”, ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione della relativa imposta.
In conclusione, l'Agenzia precisa che le modalità di compilazione della fattura elettronica e l’annotazione nei registri del committente e del prestatore non incidono sulla validità dell’opzione, che si perfeziona e si considera effettuata - ai sensi dell’art. 1, co. 61, L n. 207/2024 - dalla data di trasmissione del modello di comunicazione approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 luglio 2025.
Con la risoluzione del 7 ottobre 2025 n. 53/E, l'Agenzia istituisce il codice identificativo “66” denominato “Soggetto solidalmente responsabile inversione contabile IVA logistica", per consentire la corretta identificazione nel modello F24 del soggetto solidalmente responsabile dell’imposta dovuta.
Si specifica che, in sede di compilazione del modello F24, nella sezione “Contribuente” sono riportati il codice fiscale e i dati anagrafici del committente o dell’appaltatore, nei relativi campi; il campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” è valorizzato con il codice fiscale del soggetto solidalmente responsabile, prestatore o subappaltatore, unitamente al codice “66” da riportare nel campo “codice identificativo”.
di Ilia Sorvillo
Fonte normativa
Approfondimento
Rassegna stampa
- iQnotizie - Trasporto e logistica: le Entrate approvano il modello di comunicazione, del 28 luglio 2025, di Daniela Nannola