mercoledì, 08 ottobre 2025 | 11:29

Digital Services Tax: i codici per acconto e saldo

Con la risoluzione n. 55/E del 7 ottobre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il nuovo codice tributo “2703” per il versamento dell’acconto dell’imposta sui servizi digitali (DST) e ha ridenominato il codice “2700” per il versamento a saldo.

Digital Services Tax: i codici per acconto e saldo

Con la risoluzione n. 55/E del 7 ottobre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il nuovo codice tributo “2703” per il versamento dell’acconto dell’imposta sui servizi digitali (DST) e ha ridenominato il codice “2700” per il versamento a saldo.

La risoluzione n. 55/E del 7 ottobre 2025 dell’Agenzia delle Entrate interviene in materia di imposta sui servizi digitali (Digital Services Tax – DST), introdotta dall'art. 1, commi da 35 a 50, L 30 dicembre 2018, n. 145. e recentemente modificata dalla legge di bilancio 2025 (art. 1, commi 21 e 22, L 30 dicembre 2024, n. 207). La novità normativa ha previsto che il pagamento della DST non avvenga più in un’unica soluzione, ma in due distinti momenti: un acconto pari al 30% dell’imposta dovuta per l’anno precedente, da versare entro il 30 novembre, e un saldo da effettuarsi entro il 16 maggio dell’anno successivo.

Per consentire la corretta esecuzione dei versamenti tramite modello F24, l’Agenzia istituisce il nuovo codice tributo “2703”, denominato “Imposta sui servizi digitali – Acconto”, destinato al pagamento della prima rata.

Contestualmente, il codice già esistente “2700” viene ridenominato “Imposta sui servizi digitali – Saldo” e continuerà a essere utilizzato per il secondo versamento.

In fase di compilazione del modello F24, i due codici devono essere inseriti nella sezione “Erario”, con indicazione dell’anno d’imposta di riferimento nel formato “AAAA”. Qualora il pagamento sia effettuato da un rappresentante fiscale o da una società designata, occorre specificare nella sezione “Contribuente” il codice fiscale del soggetto passivo e, nel campo “codice fiscale del coobbligato…”, quello del rappresentante o della società, utilizzando il codice identificativo “72”.

Per i casi di ravvedimento operoso, restano validi i codici “2701” (interessi) e “2702” (sanzioni), già istituiti con la risoluzione n. 14/E del 1° marzo 2021. Infine, per i soggetti non residenti impossibilitati a utilizzare il modello F24, la risoluzione dispone che il versamento dell’acconto e del saldo possa essere effettuato mediante bonifico bancario in euro a favore del Bilancio dello Stato (Capo 8 - Capitolo 1006), con indicazione nella causale di codice fiscale, codice tributo e anno di riferimento.

di Anna Russo

Fonte normativa

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