giovedì, 09 ottobre 2025 | 13:43

Liquidazione giudiziale: valida la notifica via PEC anche per società cancellate

La Corte di Cassazione, con la sentenza del 29 settembre 2025 n. 26370, ha confermato la legittimità della notificazione del ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale all’indirizzo PEC della società cancellata dal Registro delle imprese

Liquidazione giudiziale: valida la notifica via PEC anche per società cancellate

La Corte di Cassazione, con la sentenza del 29 settembre 2025 n. 26370, ha confermato la legittimità della notificazione del ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale all’indirizzo PEC della società cancellata dal Registro delle imprese

La Suprema Corte, in primo luogo, ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 37 CCII, la legittimazione alla proposizione della domanda di liquidazione giudiziale, al pari di quanto previsto per il fallimento (art. 6 l. f.), spetti al creditore che dimostri in giudizio di essere titolare della pretesa. Non è necessario, peraltro, che il credito sia stato definitivamente accertato in sede giudiziale né che sia portato da un titolo esecutivo: anche un credito contestato ovvero illiquido o sottoposto a termine non ancora scaduto ovvero condizione sospensiva non ancora verificatasi attribuisce al titolare la legittimazione.

Se, tuttavia, il soggetto contro il quale l'istanza è proposta contesti l'an e/o il quantum del credito ad essa sottostante (e manchi un titolo giudiziale), il tribunale non può negare la legittimazione attiva del ricorrente. In tal caso, il giudice deve procedere, pertanto, ad un'autonoma delibazione incidentale circa la sussistenza del credito, valutando non solo le allegazioni e le produzioni della parte istante ma anche i fatti rappresentati dal debitore che valgano a dimostrare l'insussistenza dell'obbligazione addotta o la sua intervenuta estinzione.

In secondo luogo, con riferimento alla notificazione della domanda di apertura della liquidazione giudiziale, la Corte ha chiarito, in sostanza, che - a fronte dell'incontestata circostanza per cui l'indirizzo PEC della società non fosse attivo malgrado l'obbligo di mantenerlo tale per un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese - l'art. 40, co. 6 e ss prevede che la notifica all'indirizzo PEC del debitore risultante dal registro delle imprese o dall'INI-PEC debba essere eseguita presso la sede risultante dallo stesso registro. In alternativa, è ammesso il deposito dell'atto presso la casa comunale risultante dallo stesso Registro. Sul punto, ha precisato che l'eccezione d'incostituzionalità di tale norma è manifestamente infondata.

Tale norma, per la parte che rileva, è pressoché sovrapponibile a quella già contenuta nell'art. 15, co. 3, l. fall., la quale prevede uno speciale procedimento per la notificazione del ricorso di fallimento perché da una parte, esclude che residuino ipotesi in cui il ricorso di fallimento ed il decreto di convocazione debbano essere notificati, nei diretti confronti del titolare dell'impresa individuale o del legale rappresentante della società; dall'altra parte, fa gravare sull'imprenditore le conseguenze negative derivanti dal mancato rispetto dei descritti obblighi di dotarsi di un indirizzo di PEC e di tenerlo operativo.

L'insensibilità all'estinzione della società debitrice, così come prevista dall'art. 10 l. fall., comporta - come prima evidenziato - la persistenza degli obblighi legali di mantenimento dell'indirizzo PEC e dell'indirizzo della sede legale a cui debbono essere notificati gli atti introduttivi del giudizio prefallimentare.

Tali principi, per la parte che rileva, sono stati pienamente confermati dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (DLgs n. 14/2019). In particolare, l'art. 33, dopo aver affermato il principio (già affermato dall'art. 10 l. fall.) per cui la liquidazione giudiziale può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell'attività del debitore - coincidente, di regola, con la cancellazione dal registro delle imprese- ha previsto che l'imprenditore (come la società) ha l'obbligo di mantenere attivo l'indirizzo di PEC per un anno decorrente dalla cancellazione dal registro delle imprese.

É, dunque, escluso che, a seguito della cancellazione della società del registro delle imprese, il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale debba essere notificato, secondo le norme comuni, alla persona fisica che ne abbia rivestito la qualità di liquidatore e legale rappresentante, e a maggior ragione, ai soci della stessa. Si pone, a tal proposito, la questione se la notifica del ricorso, nei modi e termini in precedenza esposti, finisca per determinare un'indebita compressione del diritto di difesa della società debitrice. La questione, tuttavia, è manifestamente priva di fondamento.

Il diritto di difesa, nella sua declinazione di conoscibilità, da parte del debitore, dell'attivazione del procedimento fallimentare a suo carico, è, del resto, adeguatamente garantito dalla norma in esame proprio in ragione del duplice meccanismo di ricerca della società debitrice. Quest'ultima, infatti, viene notiziata, dapprima, presso il suo indirizzo PEC, che è tenuta a mantenere attivo durante la vita dell'impresa; in caso di mancata attivazione, la notificazione segue presso la sede legale dell'impresa collettiva.

In caso di esito negativo, il deposito dell'atto introduttivo della procedura presso la casa comunale ragionevolmente si pone come conseguenza immediata e diretta della violazione, da parte dell'imprenditore collettivo, dei descritti obblighi impostigli dalla legge.

In caso di violazione da parte dell'imprenditore collettivo degli obblighi previsti per legge di munirsi di un indirizzo PEC e di tenerlo attivo durante la vita dell'impresa, la norma concorsuale consente la rapida pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.

di Ilia Sorvillo

Fonte normativa

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