lunedì, 13 ottobre 2025 | 18:23

Fondo solidarietà settore aereo e aeroportuale: finanziamento formazione professionale

Sul portale dell'Inps è disponibile la nuova domanda di accesso al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale a carico del Fondo di solidarietà del trasporto aereo e del sistema aeroportuale per il personale dipendente delle aziende di settore (Inps - messaggio 10 ottobre 2025 n. 3030)

Fondo solidarietà settore aereo e aeroportuale: finanziamento formazione professionale

Sul portale dell'Inps è disponibile la nuova domanda di accesso al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale a carico del Fondo di solidarietà del trasporto aereo e del sistema aeroportuale per il personale dipendente delle aziende di settore (Inps - messaggio 10 ottobre 2025 n. 3030)

Il Fondo di solidarietà del Trasporto Aereo e del Sistema Aeroportuale (di seguito Fondo), tra l'altro, finanzia programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale al fine di evitare l’espulsione dal mondo del lavoro dei lavoratori del settore, nonché di favorire la rioccupabilità dei lavoratori del settore in CIGS, mobilità, o fruitori dell’indennità NASpI attraverso progetti mirati a realizzare il miglior incontro tra domanda e offerta di lavoro.

In particolare, il Fondo riconosce un contributo al finanziamento dei seguenti programmi formativi:

a) interventi formativi di lavoratori, anche se collocati in CIGS, finalizzati alla riconversione o riqualificazione professionale anche conseguenti a processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale, nonchè per il mantenimento di licenze, abilitazioni e brevetti, svolti direttamente dal datore di lavoro richiedente;

b) interventi formativi di lavoratori in CIGS/NASpI, per il mantenimento e l'aggiornamento di brevetti, licenze o attestati, finalizzati all'assunzione presso altra azienda richiedente;

c) interventi formativi di lavoratori collocati in NASpI, per il mantenimento di brevetti, licenze o attestati.

L'Inps ha adottato una nuova domanda di accesso agli interventi formativi.

La domanda può essere presentata dai datori di lavoro o dai consulenti del lavoro direttamente dal portale web dell'Inps accedendo, tramite SPID, CIE o CNS, all'apposito servizio seguendo il percorso "Accesso ai servizi per aziende e consulenti - CIG e Fondi di solidarietà - Fondi di solidarietà - 008 Formazione Ammissibilità", selezionando una delle seguenti opzioni

- "20, Fondo Trasporto Aereo Dipendenti (A)";

- "21, Trasporto Aereo Personale da Assumere (B)";

- "22, Trasporto aereo Personale in Naspi (C)".

A tutte le istanze presentate dai datori di lavoro o dai loro intermediari è associato un codice identificativo (ticket di 16 caratteri alfanumerici) che deve essere acquisito obbligatoriamente al momento della compilazione della domanda online e che viene assegnato automaticamente dalla procedura.

Una volta acquisito, il ticket è reperibile nella sezione "Cerca esiti" della procedura, inserendo la matricola aziendale.

Il ticket permette di uniformare la gestione procedurale delle richieste di questo tipo a quella degli altri Fondi e non deve essere utilizzato per l'esposizione degli eventi nei flussi Uniemens.

A decorrere dal mese di competenza ottobre 2025, previo rilascio dell'autorizzazione da parte della Struttura Inps territorialmente competente, l'accesso al finanziamento dei programmi formativi avviene tramite il sistema di conguaglio dei contributi dovuti dal datore di lavoro per i propri dipendenti compilando il flusso Uniemens con le seguenti modalità:

- nell'elemento <NumAutorizzazione> deve essere valorizzato il numero di autorizzazione rilasciata dalla Struttura territorialmente competente dell'INPS;

- nell'elemento <CongFSolCausaleACredito> deve essere indicato il codice causale "L115", avente il significato di "Recupero programmi formativi Fondi di solidarietà trasporto aereo" (il vecchio codice di conguaglio "L112" può essere utilizzato fino al mese di competenza settembre 2025);

- nell'elemento <CongFSolImportoACredito> deve essere indicato l'importo posto a conguaglio.

di Ciro Banco

Fonte Normativa

Inps - messaggio 10 ottobre 2025 n. 3030