Legge montana: il beneficio fiscale si perde se la pertinenza del maso chiuso è concessa in comodato gratuito o di affitto
Il Fisco afferma la decadenza dall'agevolazione "legge montana" in caso di concessione in comodato gratuito (o di affitto) di una pertinenza del maso chiuso (AdE - risposta 13 ottobre 2025 n. 262)
Legge montana: il beneficio fiscale si perde se la pertinenza del maso chiuso è concessa in comodato gratuito o di affitto
Il Fisco afferma la decadenza dall'agevolazione "legge montana" in caso di concessione in comodato gratuito (o di affitto) di una pertinenza del maso chiuso (AdE - risposta 13 ottobre 2025 n. 262)
Nella fattispecie oggetto d'interpello l'Istante dichiara che nel 2024, con atto a rogito del notaio, ha acquistato la piena proprietà di un maso chiuso e di aver richiesto, nel suddetto contratto di compravendita, l'agevolazione fiscale della cosiddetta "legge montana" (art. 9, co. 2, DPR 29 settembre 1973, n. 601 modificato dall'art. 1, co. 111, legge 29 dicembre 2022 n. 197, imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e esenzione dalle imposte catastale e di bollo), impegnandosi a coltivare i terreni per 5 anni e dichiarando che i fabbricati del maso chiuso costituiscono pertinenze dei terreni.
Tuttavia, in forza di una complessa situazione familiare, l'Istante afferma di voler concedere in comodato gratuito alla propria partner un appartamento del maso chiuso, pertanto, chiede all'Amministrazione finanziaria di conoscere se, nella fattispecie in esame, la concessione in comodato gratuito di un appartamento del maso chiuso alla propria partner comporti o meno la decadenza dall'agevolazione della cosiddetta ''legge montana", di cui dichiara di aver fruito per l'acquisto del maso chiuso.
In considerazione di quanto esposto, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che i fabbricati qualificabili come pertinenze dei terreni facenti parte del maso chiuso, per i quali sia stata riconosciuta l'agevolazione fiscale, devono essere funzionalmente e concretamente a servizio del fondo agricolo, in coerenza con i presupposti e le finalità del regime agevolativo applicato.
Ne consegue, in linea di principio, che l'eventuale concessione in godimento a terzi dei fabbricati pertinenziali, prima che sia decorso il quinquennio dalla data di acquisto, non sia compatibile con il mantenimento dell'agevolazione fiscale in esame, venendo meno il collegamento funzionale, concreto e diretto tra detto fabbricato e l'attività d'impresa svolta.
Infatti, sia l'alienazione che la concessione in godimento a terzi di un fabbricato pertinenziale configurano un utilizzo dello stesso fabbricato in modalità difforme rispetto alla destinazione concreta ed effettiva della pertinenza a servizio della cosa principale, che, fuoriuscendo dalla disponibilità del proprietario del fondo, non è più funzionale all'attività agricola condotta sul fondo stesso.
Pertanto, nel caso di specie, nel presupposto che, come affermato nell'istanza, il descritto fabbricato costituisce pertinenza dei terreni acquistati, la concessione dello stesso in comodato gratuito (o in affitto) a terzi, facendo venir meno il vincolo pertinenziale con il fondo agricolo che l’istante si è impegnato a condurre "direttamente", comporta la decadenza dal beneficio fruito.
Per completezza si rappresenta che, trattandosi di disposizioni agevolative e di esenzione dal punto di vista tributario, le stesse non possono applicarsi al di fuori dei casi espressamente previsti; come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, infatti, le norme sulle agevolazioni ed esenzioni di carattere fiscale rientrano tra quelle di carattere eccezionale che richiedono un'esegesi ispirata al criterio di stretta interpretazione e non ammettono interpretazione analogica o estensiva, con la conseguenza che i benefici in esse contemplati non possono essere estesi oltre l'ambito di applicazione come rigorosamente identificato in base alla definizione normativa (Cassazione - sentenza 7 febbraio 2013 n. 2925).
di Daniela Nannola
Fonte Normativa