giovedì, 16 ottobre 2025 | 15:41

Scuole materne Fism: chiarimenti sulla fase di prima applicazione dell’Assistenza integrativa

Concordata, una fase di prima applicazione dell’Istituto dell’Assistenza integrativa, per il personale occupato nei servizi dell'infanzia delle scuole e degli enti aderenti alla FISM, in forza al 1 settembre 2025 e da effettuare entro il 31 ottobre 2025

Scuole materne Fism: chiarimenti sulla fase di prima applicazione dell’Assistenza integrativa

Concordata, una fase di prima applicazione dell’Istituto dell’Assistenza integrativa, per il personale occupato nei servizi dell'infanzia delle scuole e degli enti aderenti alla FISM, in forza al 1 settembre 2025 e da effettuare entro il 31 ottobre 2025


Come risaputo, le parti, ai sensi dell'art 45 bis ultimo comma del CCNL FISM, a seguito di presentazione delle offerte dei piani, hanno concordato di individuare in UNISALUTE il Fondo Negoziale di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori ai quali si applica il CCNL FISM.

A seguito di ciò, il contributo a carico delle scuole è stabilito in 84,5 € annui per dipendente pari a 7,042 € mensili.

Considerato il fatto che per l’applicazione dell’istituto dell’assistenza integrativa a far data dal 1 settembre 2025, le scuole sono obbligate a preventivi adempimenti burocratici importanti per fornire i dati per la costituzione di una prima banca dati dei soggetti beneficiari o obbligati al versamento dei contributo ASI, in un periodo in cui molte scuole di infanzia e loro centri servizi o consulenti, sono chiusi per le vacanze estive , salvo quanto previsto dai regolamenti Unisalute per quanto riguardano i rimborsi dei sinistri occorsi, le parti, hanno concordato che in fase di prima applicazione dell’Istituto dell’Assistenza integrativa, nel caso in cui le scuole non siano in grado di fornire preventivamente i dati ad Unisalute e/o relativa Cassa Reciproca, del personale in forza al 1 settembre 2025, lo potranno fare entro e non oltre la data del 31 ottobre 2025 senza che ciò sia considerato un inadempimento contrattuale a carico dei datori di lavoro (scuole).

Restano salve anche in tal caso le regole per la liquidazione dei sinistri previste da Unisalute che potrebbero avere come conseguenza il ritardo nel rimborso delle prestazioni ai dipendenti in attesa di conoscere i dati degli assicurati da parte delle scuole.

di Assia Olivetta

Fonte contrattuale

Rassegna stampa