Applicazione delle ritenute su premi corrisposti per risultati ottenuti nelle competizioni sportive
Il Fisco fornisce chiarimenti ad una ASD che eroga ai propri associati somme a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive (AdE - risposta 17 ottobre 2025 n. 265)
Applicazione delle ritenute su premi corrisposti per risultati ottenuti nelle competizioni sportive
Il Fisco fornisce chiarimenti ad una ASD che eroga ai propri associati somme a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive (AdE - risposta 17 ottobre 2025 n. 265)
Nella fattispecie oggetto d'interpello la ASD istante eroga ai propri associati somme a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive (arti. 36, co. 6-quater, Dlgs 28 febbraio 2021 n. 360).
Tali somme sono inquadrate come premi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, il quale prevede che l'aliquota della ritenuta è fissata nella misura del 20 per cento sui premi dei giuochi svolti in occasione di spettacoli radio-televisivi competizioni sportive o manifestazioni di qualsiasi altro genere nei quali i partecipanti si sottopongono a prove basate sull'abilità o sull'alea o su entrambe.
Il decreto milleproroghe (art. 14, co. 2-quater, DL 30 dicembre 2023, n. 215 convertito in L 23 febbraio 2024, n. 18) prevede che sulle somme in oggetto versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al 31 dicembre 2024, non si applicano le ritenute alla fonte se l'ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 300 euro; se l'ammontare è superiore a tale importo, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte.
Tale disposizione normativa non è stata prorogata e di conseguenza nel periodo di imposta 2025 si sarebbe dovuto continuare ad applicare la ritenuta su tutti i premi erogati a prescindere dall'ammontare corrisposto.
Successivamente è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il ''Testo Unico in materia di versamenti e riscossione" (Dlgs 24 marzo 2025 n. 33 - TUVR) che entrerà in vigore il 1° gennaio 2026 e che in particolare prevede che sulle somme in esame versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche dalla data del 29 febbraio 2024, non si applicano le ritenute alla fonte se l'ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 300 euro; se l'ammontare è superiore a tale importo, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte (art. 45, co. 9, TUVR).
Ciò premesso, la ASD chiede:
- conferma che con riferimento al periodo d'imposta 2025 si debba procedere al versamento della ritenuta alla fonte a titolo d'imposta alle scadenze normativamente previste, ovvero entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento;
- se sia tenuto a effettuare entro il 16 gennaio 2026 i versamenti delle ritenute alla fonte a titolo d'imposta relative al mese di dicembre 2025, atteso che detti adempimenti non dovrebbero essere più dovuti per effetto dell'entrata in vigore del TUVR;
- lo stesso dubbio sorge in merito al versamento delle ritenute alla fonte a titolo d'imposta che sarebbe effettuato nel 2026 avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso in relazione alle scadenze del periodo d'imposta 2025.
Alla luce di quanto sopra esposto, l'Agenzia delle Entrate ritiene che:
- con riferimento al primo quesito proposto dal contribuente, si può applicare per il periodo d'imposta 2025 la previsione di cui all'articolo 36, comma 6-quater, del d.lgs. n. 36 del 2021, assoggettando i premi a ritenuta a norma dell'articolo 30 del d.P.R. n. 600 del 1973, indipendentemente dall'entità del premio erogato (salvo successiva istanza di rimborso, da presentare nel 2026, per le ritenute sui premi erogati nel corso dell'esercizio 2025 nei confronti del medesimo soggetto, laddove di importo complessivamente non superiore a 300 euro).
- con riferimento al secondo quesito formulato, premesso che l'obbligo di effettuazione della ritenuta deve essere verificato in relazione alle norme vigenti al momento della corresponsione del compenso (e non del versamento), per l'annualità 2025, la ritenuta alla fonte sui premi erogati va applicata e versata nel rispetto dei termini fiscali vigenti per tale annualità.
- con riferimento al terzo quesito, fatte salve ulteriori modifiche normative, a far data dal 1° gennaio 2026, si possono assoggettare a ritenuta i premi erogati agli atleti dilettanti solo se detti premi, erogati nel periodo d'imposta alla medesima persona, siano superiori a 300 euro, in conformità con quanto prescritto dall'articolo 45, comma 9, del TUVR.
di Daniela Nannola
Fonte Normativa
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