venerdì, 24 ottobre 2025 | 12:22

Rimborso chilometrico: rilevanza fiscale per i professionisti

Forniti chiarimenti sul trattamento fiscale dei rimborsi chilometrici addebitati al committente da parte dei professionisti (AdE - Risposta 23 ottobre 2025, n. 270)

Rimborso chilometrico: rilevanza fiscale per i professionisti

Forniti chiarimenti sul trattamento fiscale dei rimborsi chilometrici addebitati al committente da parte dei professionisti (AdE - Risposta 23 ottobre 2025, n. 270)

Il caso riguarda un professionista che, nel 2025, ha emesso una fattura per compensi di consulenza, comprendente anche un “rimborso spese chilometriche”, calcolato sulla base dei chilometri percorsi e di una tariffa concordata con il cliente. Tali spese erano analiticamente indicate in fattura e documentate tramite prospetti riepilogativi delle attività svolte, tragitti percorsi e dati di Telepass o Google Maps.

L’istante chiedeva se tali rimborsi chilometrici, pur in assenza di giustificativi di terzi (come scontrini carburante), potessero essere esclusi dall’assoggettamento a ritenuta d’acconto, in virtù dell’art. 54, comma 2, lett. b), TUIR, che esclude dal reddito le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente al committente.

L’Agenzia richiama il nuovo principio di onnicomprensività introdotto dal DLgs n. 192 del 2024, secondo cui tutte le somme percepite in relazione all’attività professionale concorrono al reddito, salvo le espresse esclusioni di legge. La riforma, tuttavia, prevede anche che i rimborsi analitici di spese sostenute e riaddebitate al cliente non concorrano al reddito del professionista, né siano deducibili da quest’ultimo, proprio per evitare distorsioni e duplicazioni di imposizione.

Perché operi questa esclusione, è necessario che le spese:

- siano effettivamente sostenute in relazione all’incarico professionale;

- siano addebitate analiticamente, cioè indicate in modo puntuale e distinto dai compensi;

- siano comprovate da idonea documentazione, che permetta di verificare la natura, l’importo e la riferibilità diretta all’attività.

Nel caso specifico, l’Agenzia osserva che il rimborso chilometrico calcolato in base a parametri generali (€/km), anche se supportato da prospetti o mappe, non costituisce un rimborso di spese “analiticamente addebitate”, poiché manca la prova diretta dei costi effettivamente sostenuti (come carburante, pedaggi, parcheggi). Si tratta dunque di un criterio forfettario, che non consente di escludere tali somme dal reddito imponibile.

Di conseguenza, il rimborso chilometrico deve concorrere alla formazione del reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 54, comma 1, TUIR, e, come tale, è soggetto a ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 25 DPR 29 settembre 1973, n. 600. Resta ferma la deducibilità delle spese effettivamente sostenute dal professionista per lo svolgimento dell’incarico.

L’Agenzia conclude ribadendo che la nuova disciplina (in vigore a pieno regime dal 2025) mira a eliminare la criticità dell’assoggettamento a ritenuta di somme che non costituiscono effettivo reddito, ma ciò vale solo per i rimborsi realmente analitici e documentati. Nel caso del rimborso chilometrico calcolato a forfait, permane invece l’obbligo di tassazione.

di Anna Russo

Fonte normativa

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