Decreto sicurezza: revisione dei contributi agricoli e badge di cantiere
Nella GU n. 254 del 31 ottobre 2025 è stato pubblicato il nuovo Decreto sicurezza. Vediamo le misure previste nell'ambito del settore agricolo ed edile (DL 31 ottobre 2025 n. 159)
Decreto sicurezza: revisione dei contributi agricoli e badge di cantiere
Nella GU n. 254 del 31 ottobre 2025 è stato pubblicato il nuovo Decreto sicurezza. Vediamo le misure previste nell'ambito del settore agricolo ed edile (DL 31 ottobre 2025 n. 159)
Revisione delle aliquote di oscillazione e dei contributi in agricoltura (art. 1)
L'INAIL dal 1° gennaio 2026 è autorizzato:
- a effettuare la revisione delle aliquote di oscillazione in bonus per andamento infortunistico, al fine di incentivare la riduzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e di premiare i datori di lavoro virtuosi, nel rispetto dell'equilibrio della gestione tariffaria;
- a effettuare la revisione dei contributi in agricoltura, nel rispetto dell'equilibrio della gestione tariffaria.
Sono escluse dal riconoscimento del bonus le aziende che abbiano riportato negli ultimi 2 anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Nelle more della realizzazione di sistemi informativi di cooperazione applicativa dei dati, l'autorità giudiziaria comunica tempestivamente, anche con modalità informatiche, le sentenze definitive di condanna all'INAIL ai fini dell'esclusione del bonus. Con apposito decreto ministeriale sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni in parola.
Rete del lavoro agricolo di qualità (art. 2)
Dal 1° gennaio 2026, una quota parte delle risorse programmate dall'INAIL mediante utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio dell'Istituto destinate al finanziamento dei progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del DLgs 9 aprile 2008, n. 81, è riservata alle imprese agricole iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità che hanno adottato misure di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Con apposito decreto ministeriale sono individuate le modalità di attuazione della disposizione in questione.
Badge di cantiere e patente a crediti (art. 3)
L'Ispettorato nazionale del lavoro, nell'orientare la propria attività di vigilanza per il rilascio dell'attestato rilasciato a seguito dell'accertamento, dispone in via prioritaria i controlli di competenza nei confronti dei datori di lavoro che svolgono la propria attività in regime di subappalto, pubblico o privato.
Al fine di garantire la tutela della salute, della sicurezza e dei diritti dei lavoratori, le imprese che operano nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato, nonché negli ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato, da individuare con decreto del Ministro del lavoro, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative, sono tenute a fornire ai propri dipendenti la tessera di riconoscimento dotata di un codice univoco anticontraffazione.
La tessera, utilizzata come badge recante gli elementi identificativi del dipendente, è resa disponibile al lavoratore, anche in modalità digitale, tramite strumenti digitali nazionali interoperabili con la piattaforma SIISL (Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa). Per i lavoratori assunti sulla base delle offerte di lavoro pubblicate mediante la piattaforma SIISL, la tessera, in modalità digitale, è prodotta in automatico ed è precompilata, salvo le integrazioni inserite dal datore di lavoro.
Per le fattispecie di violazioni di cui all'allegato I-bis, numero 21, del DLgs 9 aprile 2008, n. 81, la decurtazione dei crediti avviene all'atto della notificazione del verbale di accertamento emanato dai competenti organi di vigilanza. A tal fine, l'Ispettorato nazionale del lavoro utilizza, altresì, le informazioni contenute nel Portale nazionale del sommerso (PNS).
Le competenti procure della Repubblica trasmettono, tempestivamente all'INL le informazioni necessarie alla adozione dei provvedimenti, tenendo conto degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie contenuti nei verbali redatti dai pubblici ufficiali intervenuti sul luogo e nelle immediatezze del sinistro, nell'esercizio delle proprie funzioni.
Le decurtazioni alla patente a crediti modificate dal DL in argomento sono effettuate in relazione agli illeciti commessi a far data dal 1° gennaio 2026. In relazione agli illeciti commessi prima della predetta data continuano ad applicarsi le decurtazioni disciplinate dalla previgente formulazione.
di Francesca Esposito
Fonte normativa



