Sublocazione o locazione immobile locato o in comodato
Il corrispettivo della sublocazione o locazione, quale reddito diverso, è imponibile in capo al sublocatore o al comodatario-locatore (Norma di comportamento in materia tributaria – 06 novembre 2025 n. 233)
Sublocazione o locazione immobile locato o in comodato
Il corrispettivo della sublocazione o locazione, quale reddito diverso, è imponibile in capo al sublocatore o al comodatario-locatore (Norma di comportamento in materia tributaria – 06 novembre 2025 n. 233)
Quando, al di fuori dell'esercizio d'impresa, il conduttore di un fabbricato in locazione concede in sublocazione l'immobile locato, il proprietario o il titolare del diritto reale è soggetto a imposta secondo le regole di determinazione del reddito dei fabbricati senza considerare il corrispettivo della sublocazione, il quale è imponibile in capo al sublocatore, quale reddito diverso.
Analogamente, quando, al di fuori dell'esercizio d'impresa, il comodatario concede in locazione il fabbricato oggetto del comodato, per qualunque durata, il proprietario o il titolare del diritto reale è soggetto a imposta sul reddito fondiario senza considerare il corrispettivo della locazione, il quale è imponibile in capo al comodatario-locatore, quale reddito diverso.
In via generale, il presupposto impositivo del reddito di locazione si realizza in capo al concedente il fabbricato, sia esso il soggetto che detiene l'immobile in virtù di un contratto di locazione o il comodatario, assumendo la veste di parte contrattuale in tale contratto di locazione e, perciò stesso, manifestando la capacità contributiva derivante dall'avere titolo a incassare il relativo canone.
Occorre osservare, infatti, che quando l'articolo 26 del Tuir dispone che i redditi fondiari concorrono a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili "indipendentemente dalla percezione" non intende stabilire che tutti i redditi che chiunque ritrae dall'immobile siano imponibili in capo ai proprietari o ai titolari di diritto reale, anche quando siano altri a realizzarli, ma che i redditi dei quali un soggetto sia possessore ai sensi dell'articolo 1 del Tuir sono imponibili in capo allo stesso anche nel caso in cui non si realizzi l'incasso.
Quanto sopra, peraltro, è confermato apertis verbis dal legislatore con riferimento alle locazioni di durata non superiore a trenta giorni, le cui previsioni, sul punto, non vi è motivo di non estendere a quelle di durata superiore .
Nel caso di locazione di un immobile abitativo per un periodo non superiore a trenta giorni, al di fuori dell'esercizio di impresa commerciale, da parte della persona fisica che ne abbia la detenzione in forza di un contratto di comodato, il reddito imponibile ai fini IRPEF si determina infatti in base agli stessi criteri del reddito ascrivibile alla sub- locazione, ovvero:
a) per il comodante, quale "reddito fondiario”', senza considerazione del corrispettivo previsto nella locazione,
b) per il comodatario/locatore, quale "reddito diverso”, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera h) del Tuir, da determinarsi ai sensi dell'articolo 71, comma 2 del Tuir, con possibilità di accedere alla cedolare secca, quando ricorrano i presupposti.
Non vi sono disposizioni normative o ragioni di interpretazione sistemica che giustifichino una diversa imputazione del reddito derivante dalla (sub) locazione posta in essere dal comodatario/locatore nel caso in cui tale contratto sia di durata superiore a trenta giorni.
di Daniela Nannola
Fonte Normativa
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