DDL Bilancio 2026: divieto di compensazione crediti fiscali con debiti previdenziali e assicurativi
Forte preoccupazione per gli effetti derivanti dalle disposizioni contenute nell'art. 26 del DDL Bilancio 2026, che introduce un divieto generalizzato di utilizzo in compensazione con F24 dei crediti d'imposta agevolativi con i debiti previdenziali e assicurativi ( ANC – comunicato 06 novembre 2025)
DDL Bilancio 2026: divieto di compensazione crediti fiscali con debiti previdenziali e assicurativi
Forte preoccupazione per gli effetti derivanti dalle disposizioni contenute nell'art. 26 del DDL Bilancio 2026, che introduce un divieto generalizzato di utilizzo in compensazione con F24 dei crediti d'imposta agevolativi con i debiti previdenziali e assicurativi ( ANC – comunicato 06 novembre 2025)
La norma in oggetto, recante misure di contrasto alle indebite compensazioni, estende, a decorrere dal 1° luglio 2026, l’ambito soggettivo e oggettivo del divieto di compensazione dei crediti agevolativi con i debiti relativi a contributi previdenziali e premi INAIL, ad oggi limitato alle banche e agli altri intermediari finanziari e ai cd. bonus edilizi e, limita la possibilità di utilizzare la compensazione orizzontale (“esterna”), ovvero tra imposte di natura diversa, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali per importi superiori a 50.000 (il vigente limite è di 100.000 euro).
Con la nuova formulazione dell'articolo vigente (art. 4-bis, co. 1, DL n. 39 del 2024), il divieto si applica estensivamente e include esplicitamente anche i crediti d’imposta trasferiti a soggetti diversi dal titolare originario.
Precisamente dal 1° luglio 2026 tutti i crediti d'imposta diversi da quelli emergenti dalla liquidazione delle imposte non potranno più essere utilizzati per compensare contributi dovuti, ai sensi dell'articolo 17 c. 2 lett. e, f, g del D.Lgs. 241/1997 (debiti relativi a contributi previdenziali e premi INAIL), al fine di contrastare i fenomeni di indebite compensazioni e migliorare la tracciabilità delle partite, estendendone il divieto anche ai crediti d'imposta ceduti.
Riguardo alla soglia prevista per poter accedere alle compensazioni di crediti nelle deleghe di pagamento da parte di contribuenti con importi iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, per importi superiori a 50.000 euro, il divieto di compensazione, (con la sola eccezione dei sopra menzionati crediti
relativi a contributi previdenziali e premi INAIL) opera in presenza di ruoli scaduti o accertamenti esecutivi affidati in riscossione di importo complessivamente
superiore a 50.000 euro.
La presente disposizione è diretta ad arginare il fenomeno delle indebite compensazioni di crediti inesistenti, nonché il ricorso alla compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione.
Per l'Associazione Nazionale dei Commercialisti, l'intervento normativo esaminato, pur essendo comprensibile e pienamente condivisibile nei suoi intenti di contrasto alle frodi, ancora una volta colpirà indistintamente i crediti d'imposta legittimi, penalizzando imprese e professionisti corretti, in contraddizione con la finalità della stessa norma. In particolare la norma impatterà sui crediti d'imposta quali ad esempio per investimenti Industria 4.0, Transizione 5.0, Ricerca e Sviluppo ecc… di fatto vanificando anche questi interventi a sostegno dell'economia del Paese.
di Daniela Nannola
Fonte Normativa


