venerdì, 07 novembre 2025 | 09:40

Incentivi per i processi di aggregazione delle imprese: istruzioni Inps

Fornite indicazioni operative sugli incentivi per i processi di aggregazione delle imprese e per la tutela occupazionale (INPS - messaggio 6 novembre 2025 n. 3344)

Incentivi per i processi di aggregazione delle imprese: istruzioni Inps

Fornite indicazioni operative sugli incentivi per i processi di aggregazione delle imprese e per la tutela occupazionale (INPS - messaggio 6 novembre 2025 n. 3344)


In via sperimentale per gli anni 2024 e 2025, è stato introdotto uno specifico incentivo rivolto alle nuove imprese costituite attraverso processi di aggregazione derivanti da una o più operazioni societarie rappresentate da fusioni, cessioni, conferimenti, acquisizioni di aziende o rami di esse, da cui emerga un organico complessivamente pari o superiore a 1.000 lavoratori.

Tali imprese possono avviare il confronto sindacale per stipulare in sede governativa, con la presenza del Ministero del lavoro e del Ministero delle Imprese e del made in Italy, un accordo con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze sindacali aziendali o con la rappresentanza sindacale unitaria, nel quale deve essere previsto un progetto industriale e di politica attiva che illustri le azioni volte a superare le difficoltà del settore in cui l'impresa opera e le azioni per la formazione o la riqualificazione dei lavoratori per garantire loro un adeguamento delle competenze professionali al nuovo contesto lavorativo, nonché per gestire processi di transizione occupazionale.

La nuova impresa può sottoscrivere il suddetto accordo anche prima dell'operazione societaria di aggregazione, a condizione che nel medesimo accordo sia contenuto l'impegno a effettuare tale operazione entro il termine perentorio di 60 giorni dalla sottoscrizione.

Al datore di lavoro che costituisce la nuova impresa spetta un esonero contributivo per ciascun lavoratore nella misura massima del 100% dei contributi previdenziali e assistenziali a suo carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo massimo di 24o mesi, nel limite di un importo annuo pari a 3.500 euro per lavoratore. L'esonero contributivo spetta altresì per ulteriori 12 mesi nel limite di importo annuo pari a 2.000 euro per lavoratore.

La suddetta misura agevolativa spetta a condizione che a ciascun lavoratore sia assicurato lo svolgimento di attività di formazione o riqualificazione per almeno 200 ore complessive da svolgere nel periodo di durata del beneficio.

Conseguentemente, ai fini dell'erogazione degli incentivi in trattazione, deve essere individuata puntualmente e in via preliminare la platea dei destinatari della misura. Pertanto, per accedere al beneficio devono ricorrere i seguenti requisiti:

- la costituzione di nuove imprese, attraverso processi di aggregazione derivanti da una o più operazioni societarie rappresentate da fusioni, cessioni, conferimenti, acquisizioni di aziende o rami di esse, che abbiano un organico complessivamente pari o superiore a 1.000 lavoratori;

- l'avvio del confronto sindacale da parte delle nuove imprese per stipulare in sede governativa un accordo.

L'Istituto può procedere al suo riconoscimento solo a seguito della trasmissione da parte del Ministero del lavoro dell'elenco dei destinatari della misura e dell'ammontare dell'esonero calcolato. In tale trasmissione il citato Dicastero comunica all'INPS, a seguito della sottoscrizione dell'accordo, i dati identificativi delle nuove imprese interessate all'accordo.

L'esonero spetta dalla data di decorrenza comunicata dal Ministero del lavoro che corrisponde alla data di trasferimento dei lavoratori individuata nell'accordo, nella misura e per la durata previste.


Per potere esporre l'agevolazione contributiva in trattazione, dal mese di competenza di dicembre 2025, i datori di lavoro che hanno stipulato l'accordo e siano stati preventivamente autorizzati, devono valorizzare all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:

- nell'elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo valore "IN24", avente il significato di "Incentivo imprese nuova costituzione Art.4 ter DL n. 4/2024";

- nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito il valore "N";

- nell'elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l'AnnoMese di riferimento del conguaglio;

- nell'elemento <BaseRif> deve essere inserito l'importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese; tale elemento deve essere valorizzato esclusivamente per i periodi arretrati, ossia tali che <AnnoMeseRif> sia diverso dal periodo di competenza della denuncia;

- nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l'importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

I dati esposti nell'Uniemens vengono successivamente riportati, a cura dell'Istituto, nel DM2013 "VIRTUALE" ricostruito dalle procedure come segue:

- con il codice di nuova istituzione "L631", avente il significato di "Conguaglio Incentivo imprese nuova costituzione Art.4 ter DL n. 4/2024";

- con il codice di nuova istituzione "L632", avente il significato di "Arretrati Incentivo imprese nuova costituzione Art.4 ter DL n. 4/2024".

La sezione "InfoAggcausaliContrib" deve essere ripetuta per tutti i mesi di arretrato e che la valorizzazione dell'elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento ai mesi pregressi, può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di dicembre 2025, gennaio 2026 e febbraio 2026.

I datori di lavoro privati che hanno stipulato l'accordo e siano stati preventivamente autorizzati, per usufruire dell'esonero contributivo, a partire dal periodo di competenza di dicembre 2025, devono esporre nel flusso Uniemens sezione "ListaPosPA" l'elemento <Imponibile> e l'elemento <Contributo> della Gestione pensionistica, indicando in quest'ultimo la contribuzione piena calcolata sull'imponibile pensionistico del mese.

In particolare, per esporre il beneficio spettante deve essere compilato l'elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate:

- nell'elemento <AnnoRif> deve essere inserito l'anno di riferimento dello sgravio;

- nell'elemento <MeseRif> deve essere inserito il mese di riferimento dello sgravio;

- nell'elemento <CodiceRecupero> deve essere inserito il valore "71", avente il significato di "Incentivi per i processi di aggregazione delle imprese e per la tutela occupazionale; Art. 4 ter D.L. n. 4/2024 convertito con modificazioni dalla Legge 15 marzo 2024, n. 28.";

- nell'elemento <Importo> deve essere indicato l'importo del contributo oggetto dello sgravio.

Il recupero dell'agevolazione relativa ai mesi precedenti l'esposizione del mese corrente può essere effettuato esclusivamente nei flussi di competenza dei mesi di dicembre 2025, gennaio 2026 e febbraio 2026.

Infine, i datori di lavoro agricoli autorizzati a fruire dell'esonero devono valorizzare, a partire dal periodo di competenza di dicembre 2025, i seguenti elementi:

- esonero primi ventiquattro mesi, nel limite di importo annuo pari a 3.500 euro per ciascun lavoratore assunto:

- in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> il codice "Y";

- in <AgevolazioneAgr>/<CodAgio> il codice agevolazione "2L", che assume il significato di "Incentivo imprese nuova costituzione Art.4 ter DL n. 4/2024 primi 24 mesi";

- esonero per gli ulteriori dodici mesi, nel limite di importo annuo pari a 2.000 euro per ciascun lavoratore assunto:

- in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> il codice "Y";

- in <AgevolazioneAgr>/<CodAgio> il codice Agevolazione "3L", che assume il significato di "Incentivo imprese nuova costituzione Art.4 ter DL n. 4/2024 terzo anno".

Per dichiarare l'importo spettante dell'esonero relativo alle competenze pregresse, devono essere valorizzati i seguenti elementi:

- <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> con il codice "Y";

- <CodAgio> con il codice agevolazione "4L", che assume il significato di "Arretrati Incentivo imprese nuova costituzione Art.4 ter DL n. 4/2024";

- <Retribuzione> con l'importo del recupero spettante, rispetto alla totalità dei periodi pregressi.

Il codice agevolazione "4L", utilizzato per dichiarare l'importo spettante rispetto ai periodi pregressi dell'esonero, deve essere utilizzato esclusivamente nella competenza di dicembre 2025 inviata entro il quarto periodo di trasmissione, ossia entro il 28 febbraio 2026.


di Francesca Esposito

Fonte normativa