Filiera telecomunicazioni: pagamento prestazioni del fondo di solidarietà a conguaglio
L'Istituto fornisce indicazioni in merito al pagamento a conguaglio della prestazione integrativa dei trattamenti di integrazione salariale CIGS e CIGO, nonché dell'assegno di integrazione salariale (AIS) erogata dal Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni (INPS – Messaggio 12 novembre 2025, n. 3409).
Filiera telecomunicazioni: pagamento prestazioni del fondo di solidarietà a conguaglio
L'Istituto fornisce indicazioni in merito al pagamento a conguaglio della prestazione integrativa dei trattamenti di integrazione salariale CIGS e CIGO, nonché dell'assegno di integrazione salariale (AIS) erogata dal Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni (INPS – Messaggio 12 novembre 2025, n. 3409).
Il Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni (di seguito, Fondo) eroga una prestazione integrativa, in termini di importi, rispetto ai trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente in costanza di rapporto di lavoro (CIGO, CIGS e AIS), che garantisce ai beneficiari un trattamento complessivo pari all'80% dell'imponibile utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR), per la durata del periodo autorizzato dal provvedimento pubblico di concessione del trattamento.
L'integrazione è riconosciuta solo in relazione alle autorizzazioni intervenute successivamente al 14 febbraio 2024, e aventi a oggetto periodi decorrenti dal 1° gennaio 2024.
Al momento, la procedura consente di presentare domanda solo per le prestazioni integrative le cui autorizzazioni sono state concesse con pagamento a conguaglio.
Le domande sono istruite dalla Direzione centrale Ammortizzatori sociali e sottoposte all'attenzione del Comitato amministratore del Fondo.
A seguito dell'accoglimento dell'istanza, con conforme delibera del Comitato amministratore del Fondo, viene autorizzato il pagamento della prestazione integrativa CIGS/CIGO/AIS e la relativa autorizzazione contenente i dati della prestazione integrativa CIGS/CIGO/AIS con indicazione del montante conguagliabile è reperibile nel Cassetto previdenziale del contribuente al seguente percorso: "Dati complementari" > "Cruscotto CIG e Fondi".
Per le istanze accolte, il provvedimento di autorizzazione della prestazione integrativa presenta una numerazione corrispondente al numero di autorizzazione della prestazione principale, salvo per la quinta cifra "5", che è sostituita dalla cifra "6". Pertanto, all'unico ticket esposto sono abbinate sia l'autorizzazione della prestazione principale che quella della prestazione integrativa.
Rielaborazione dei flussi mensili Uniemens
Una volta autorizzata la prestazione integrativa, i flussi Uniemens già trasmessi dal datore di lavoro per il pagamento della prestazione principale sono utilizzati anche per il calcolo della prestazione integrativa. Il datore di lavoro/intermediario abilitato non deve, quindi, effettuare ulteriori trasmissioni.
I flussi Uniemens sono sottoposti nuovamente ai controlli di coerenza, congruità e compatibilità propri della prestazione integrativa CIGS/CIGO/AIS.
L'eventuale mancato superamento di uno dei suddetti controlli implica anche il ricalcolo del montante conguagliabile per la prestazione principale, nonché l'eliminazione dell'accredito sulla posizione assicurativa del lavoratore.
La procedura di pagamento calcola la prestazione integrativa conguagliabile dal datore di lavoro con riferimento alle ore di riduzione/sospensione esposte con il ticket utilizzato per la prestazione principale.
Per la richiesta di conguaglio degli importi della prestazione anticipati dal datore di lavoro è necessario valorizzare l'elemento <NumAutorizzazione> di <CIGAutorizzata>, indicando il numero di autorizzazione della prestazione integrativa.
II conguaglio per la prestazione integrativa è riconosciuto esclusivamente per gli importi relativi ai flussi che hanno superato i controlli di coerenza, congruità, calcolo e compatibilità fino a raggiunta capienza dell'importo autorizzato. Nel caso in cui il valore della prestazione integrativa ecceda la capienza dell'importo autorizzato, il conguaglio non viene reso disponibile e il datore di lavoro può richiedere alla Direzione centrale Ammortizzatori sociali una rivalutazione dell'importo autorizzato tramite i canali istituzionali.
Versamento del contributo addizionale
La procedura di pagamento calcola automaticamente l'importo del contributo addizionale dovuto dal datore di lavoro sulla prestazione integrativa CIGS/CIGO/AIS e lo rende disponibile nell'apposita sezione del "Cruscotto CIG e Fondi".
di Ciro Banco
Fonte Normativa



