giovedì, 13 novembre 2025 | 16:59

Giovani ricercatori: obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps

L'Istituto fornisce le istruzioni per la gestione degli adempimenti contributivi relativi agli incarichi di ricerca conferiti ai giovani laureati da parte di università, enti pubblici di ricerca e istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca (INPS – Circolare 12 novembre 2025, n. 142)

Giovani ricercatori: obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps

L'Istituto fornisce le istruzioni per la gestione degli adempimenti contributivi relativi agli incarichi di ricerca conferiti ai giovani laureati da parte di università, enti pubblici di ricerca e istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca (INPS – Circolare 12 novembre 2025, n. 142)

A decorrere dal 7 giugno 2025 è disposto che le Università, gli Enti pubblici di ricerca e le Istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca, possono conferire "incarichi di ricerca" finalizzati all'introduzione alla ricerca e all'innovazione sotto la supervisione di un tutor, dei quali possono essere destinatari giovani studiosi che sono in possesso di titolo di laurea magistrale o a ciclo unico da non più di 6 anni e di un curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca (articolo 22-ter della legge n. 240/2010, introdotto dall'articolo 1-bis del decreto-legge n. 45/2025).

I titolari degli incarichi di ricerca devono essere iscritti alla Gestione separata Inps.

Ai fini degli adempimenti contributivi si applicano le medesime modalità e gli stessi termini di pagamento della contribuzione prevista per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata e, in particolare:

- sull'importo del trattamento economico corrisposto al titolare dell'incarico di ricerca deve essere calcolata la contribuzione ai fini della tutela per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) secondo le modalità e con l'applicazione delle aliquote previste per legge per gli assicurati alla Gestione separata, oltre alle aliquote aggiuntive per la maternità/paternità, contro la malattia e la degenza ospedaliera e DIS-COLL. Per l'anno 2025 le aliquote sono: 33% per l'IVS; 0,72% per le prestazioni della maternità/paternità, contro la malattia e della degenza ospedaliera; 1,31% per la DIS-COLL;

- l'onere contributivo è fissato nella misura di 1/3 a carico dell'incaricato di ricerca e di 2/3 terzi a carico delle istituzioni conferenti l'incarico;

- l'istituzione conferente è obbligata agli adempimenti relativi al pagamento del contributo dovuto (comprensivo della quota a carico dell'incaricato di ricerca) e all'invio del flusso Uniemens relativo al trattamento economico effettivamente erogato entro le scadenze previste.

Iscrizione alla Gestione separata

Gli incaricati di ricerca, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, devono iscriversi alla Gestione separata inviando la richiesta tramite i seguenti canali:

- web, attraverso il servizio dedicato "Iscrizione dei lavoratori parasubordinati alla Gestione Separata", accessibile al cittadino dal sito internet dell'Istituto www.inps.it, autenticandosi con la propria identità digitale;

- intermediari autorizzati dall'Istituto, attraverso i relativi servizi telematici.

Dopo avere inserito il proprio codice fiscale, l'interessato deve selezionare la tipologia "parasubordinato" e, successivamente, compilare i campi con i dati anagrafici. Deve essere inserita come "data inizio attività" la data di inizio dell'incarico di ricerca; una volta confermati i dati, il cittadino è registrato automaticamente senza attribuzione di alcun numero identificativo.

Dal Fascicolo previdenziale del cittadino è possibile visualizzare la contribuzione versata dall'istituzione conferente attraverso la funzione "Rendicontazione Gestione separata".

Contribuzione previdenziale

Gli adempimenti relativi al versamento e alla denuncia della contribuzione sono in capo all'istituzione conferente.

Ai fini della determinazione della contribuzione previdenziale l'istituzione conferente è tenuta:

A) al versamento dei contributi dovuti (comprensivi della quota a carico dell'incaricato).

I versamenti devono avvenire tramite:

- modello F24/F24EP;

- mandato di tesoreria;

- IGRUE - Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea.

La contribuzione è versata presso la Struttura territoriale dell'INPS di competenza della sede legale dell'istituzione conferente.

L'istituzione conferente che effettua il versamento mediante il modello F24/F24EP deve compilare gli appositi campi della sezione INPS.

Nel caso in cui il versamento sia effettuato mediante mandato di tesoreria o tramite IGRUE devono essere indicati i seguenti dati:

- codice fiscale dell'istituzione conferente;

- periodo dell'erogazione del compenso (espresso in mese/anno);

- causale del contributo (CXX per i soggetti privi di altra forma di previdenza obbligatoria);

B) alla denuncia dell'avvenuto pagamento del trattamento economico tramite i flussi Uniemens.

Il periodo deve coincidere con il mese nel quale sono stati effettivamente pagati i trattamenti economici ed essere indicato quale "competente" nel mandato di tesoreria o nel modello F24 a prescindere dal periodo in cui si è svolta l'attività. La denuncia deve contenere, nell'elemento "periodo di attività dal/al" nel campo "dal" la data del periodo di incarico di ricerca.

La denuncia è inviata tramite il flusso Uniemens; i dati del flusso telematico possono essere inviati anche tramite l'apposita funzione "Comunicazione bidirezionale" del Cassetto previdenziale per i committenti della Gestione Separata.

Al fine dell'individuazione del contributo dovuto per gli incaricati di ricerca e della compilazione del flusso Uniemens da parte delle istituzioni conferenti è introdotto un nuovo "Tipo rapporto" così come di seguito specificato: nella <ListaCollaboratori>, il nuovo codice "R5-Incarichi di ricerca- art. 22-ter Legge 30 dicembre 2010, n.240" deve essere inserito nell'elemento <TipoRapporto> di <Collaboratore>.

Con riferimento agli incarichi conferiti prima del 12 novembre 2025, i versamenti e gli adempimenti previsti possono essere effettuati con le consuete scadenze entro il terzo mese successivo alla predetta data.

di Ciro Banco

Fonte Normativa

INPS – Circolare 12 novembre 2025, n. 142