Superbonus sisma nei territori colpiti: chiarimenti su contributi e CILAS
Forniti chiarimenti sull’applicazione del Superbonus con aliquota al 110% per gli interventi su immobili danneggiati da eventi sismici (AdE - Risoluzione 13 novembre 2025, n. 66)
Superbonus sisma nei territori colpiti: chiarimenti su contributi e CILAS
Forniti chiarimenti sull’applicazione del Superbonus con aliquota al 110% per gli interventi su immobili danneggiati da eventi sismici (AdE - Risoluzione 13 novembre 2025, n. 66)
Nel caso di specie, un contribuente intende effettuare interventi di riparazione antisismica su un immobile dichiarato inagibile in seguito a un terremoto del 2013, per il quale è stato accertato il nesso causale tramite scheda AeDES con esito C. Pur non avendo avuto accesso ai contributi pubblici per la ricostruzione, il contribuente chiede se possa beneficiare del Superbonus al 110% entro il 31 dicembre 2025 ai sensi dell’articolo 119, comma 8-ter, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, e se la CILAS possa essere intestata al coniuge comproprietario.
L’Agenzia ricostruisce il quadro normativo: il comma 8-ter consente l’applicazione del Superbonus al 110% per gli edifici nei territori colpiti da sisma dal 1° aprile 2009, purché sia accertato il danno e il suo legame con l’evento calamitoso. Tale regime si coordina con i commi 1-ter, 4-ter e 4-quater, che disciplinano l’interazione fra detrazioni e contributi. Viene ribadito il principio fondamentale: la detrazione spetta solo per le spese effettivamente rimaste a carico del contribuente; eventuali contributi ottenuti devono essere sottratti dalla base detraibile, salvo che siano stati tassati.
La rinuncia ai contributi è necessaria solo in caso di applicazione del comma 4-ter, che prevede il raddoppio dei massimali di spesa come misura alternativa ai contributi commissariali. Al contrario, per i commi 1-ter, 4-quater e 8-ter - applicabili nel caso in esame - la rinuncia non è richiesta: il Superbonus al 110% spetta indipendentemente dall’effettiva erogazione o spettanza del contributo pubblico, purché sia dimostrato il nesso causale danno-evento.
Quanto alla CILAS, l’Agenzia conferma l’orientamento già espresso per altre detrazioni edilizie: la detrazione può spettare al familiare convivente che sostiene le spese anche se il titolo abilitativo è intestato al proprietario dell’immobile. Tale principio opera anche per il Superbonus, se compatibile.
In conclusione, l’Agenzia ritiene che l’Istante possa beneficiare del Superbonus al 110% fino al 31 dicembre 2025, in qualità di coniuge convivente della comproprietaria usufruttuaria, essendo l’immobile danneggiato da sisma e rispettate le condizioni del comma 8-ter. La CILAS intestata al coniuge non preclude il beneficio.
di Anna Russo
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