mercoledì, 17 dicembre 2025 | 10:32

Accesso ai benefici normativi e contributivi: istruzioni Inps

Fornite indicazioni sulle condizioni per la fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e sulle modalità di addebito da parte degli organi di vigilanza delle omissioni/evasioni (INPS - circolare 16 dicembre 2025 n. 150)

Accesso ai benefici normativi e contributivi: istruzioni Inps

Fornite indicazioni sulle condizioni per la fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e sulle modalità di addebito da parte degli organi di vigilanza delle omissioni/evasioni (INPS - circolare 16 dicembre 2025 n. 150)

Benefici normativi e contributivi

Alla luce della formulazione dell'articolo 1, comma 1175, della Legge n. 296/2006, modificato dall'articolo 29, comma 1, del DL n. 19/2024, l'Istituto ha ritenuto opportuno fornire alcuni approfondimenti tesi a verificare eventuali disallineamenti rispetto al perimetro di operatività del medesimo comma 1175 con riferimento alla previsione dell'articolo 20, comma 2, del DLgs 11 agosto 1993, n. 375, in particolare, rispetto alla nozione di agevolazioni contributive in ambito agricolo e all'identificazione dei contratti collettivi la cui applicazione è condizione per il loro riconoscimento.

Il citato comma 2 dell'articolo 20 del DLgs n. 375/1993 stabilisce che: "Le agevolazioni contributive previste dalla legge sono riconosciute ai datori di lavoro agricolo che applicano i contratti collettivi nazionali di categoria ovvero i contratti collettivi territoriali ivi previsti". Al riguardo, il rapporto tra le due disposizioni - la prima a carattere generale e la seconda a carattere speciale - riferita al settore dell'agricoltura è stato oggetto di valutazione da parte del Ministero del lavoro nell'interpello n. 8/2015, nel quale è stato affermato che sulla condizione relativa all'applicazione dei CCNL indicati nell'articolo 20, comma 2, del cit. DLgs n. 375, incide anche il disposto del comma 1175.

In tale senso, nell'interpello è stato evidenziato che con il citato comma 1175 il Legislatore ha individuato i contratti collettivi che il datore di lavoro deve applicare per rispettare la condizione posta per la fruizione dei benefici contributivi, nell'accezione definita dal medesimo dicastero con la circolare n. 5/2008, identificati in quelli "stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale". Tale vincolo, che "introduce nell'ordinamento il principio secondo cui solo i datori di lavoro che garantiscono quelle tutele minime previste dalla contrattazione collettiva in questione sono "meritevoli" di godere di benefici "normativi e contributivi", supera l'evidenziato rapporto di specie a genere tra le due norme considerate e impone, sulla base del quadro ordinamentale consolidatosi successivamente all'entrata in vigore del comma 1175 che la contrattazione cui fa riferimento l'articolo 20, comma 2, del DLgs n. 375/1993 è quella promanante dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Pertanto, ai fini della fruizione dei benefici contributivi anche nel settore dell'agricoltura - precisa l'Inps - si può ricondurre la verifica alle condizioni fissate dall'articolo 1, comma 1175, risultando la previsione del citato articolo 20, comma 2, del DLgs n.375/1993 interamente assorbita nel perimetro della contrattazione collettiva come individuato dal medesimo comma 1175.

In relazione alle predette precisazioni, le indicazioni fornite con la circolare n. 119 del 27 maggio 1997 devono intendersi aggiornate sia con riguardo al requisito del rispetto dei contratti collettivi nazionali o territoriali di categoria che sono identificati in quelli stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, sia con riguardo all'individuazione delle agevolazioni contributive di cui al comma 2 dell'articolo 20 del DLgs n. 375/1993.

In ordine ai benefici normativi, nella citata circolare n. 5/2008 il Ministero del lavoro, infine, ha chiarito che gli stessi possono identificarsi in tutte quelle agevolazioni che operano su un piano diverso da quello della contribuzione previdenziale, ma che hanno "natura patrimoniale e comunque sempre "in materia di lavoro e legislazione sociale". In tale nozione, pertanto, sembrano rientrare quelle agevolazioni di carattere fiscale nonché i contributi e le sovvenzioni previste dalla normativa statale, regionale o da atti a valenza comunque normativa connesse alla costituzione e gestione dei rapporti di lavoro (ad es. cuneo fiscale, credito di imposta per nuove assunzioni effettuate in ambiti territoriali o settori determinati)".

Condizioni per la fruizione dei benefici normativi e contributivi

L'articolo 29, comma 1, del DL n. 19/2024 ha modificato il comma 1175 dell'articolo 1 della Legge n. 296/2006, ampliando le condizioni per la fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale.

Il primo requisito per la fruizione dei benefici rimane il possesso del DURC. In merito al rispetto degli obblighi di legge, ossia alle specifiche condizioni poste dal Legislatore in relazione alla fruizione di un determinato beneficio, degli accordi e contratti collettivi di qualunque livello (nazionali, regionali, territoriali o aziendali ove presenti) stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, l'INL (circolare n. 3/2017) ha chiarito in via definitiva che le relative violazioni, diversamente da quanto avviene in caso di irregolarità del DURC, comportano il recupero dei benefici fruiti dal datore di lavoro solo per i lavoratori per i quali è stata accertata la violazione e per il periodo in cui la stessa si è prodotta.

Il Legislatore, novellando il comma 1175 ha esplicitato che la fruizione dei benefici normativi e contributivi da parte dei datori di lavoro, oltre alle previste condizioni, richiede anche l'assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, nelle quali sono comprese quelle in materia di tutela delle condizioni di lavoro, nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con apposito DM.


Recupero dei benefici normativi e contributivi

In virtù della nuova previsione, i benefici normativi e contributivi di cui il datore di lavoro ha già fruito non sono oggetto di recupero qualora il medesimo datore di lavoro provveda a regolarizzare i contenuti del verbale di accertamento entro le tempistiche indicate dai medesimi organi di vigilanza in base a specifiche disposizioni di legge.

E' prevista una specifica regolamentazione per le ipotesi di situazione debitoria rilevata d'ufficio dagli Enti impositori ovvero a seguito di verifiche ispettive. Infatti, a fronte del pagamento dei contributi in unica soluzione, entro 30 giorni dalla notifica della contestazione, o in modalità rateale, presentando la relativa domanda entro il medesimo termine a condizione che sia effettuato il pagamento della prima rata e che le rate successive siano corrisposte nella misura e nei termini accordati, le sanzioni civili sono ridotte del 50 per cento.

L'ulteriore ipotesi disciplinata dal novellato comma 1175-bis riguarda le violazioni amministrative che, per loro natura o per espressa previsione normativa, non possono essere oggetto di regolarizzazione. Il recupero dei benefici, che incide sull'intera compagine aziendale e opera con riguardo a quelli fruiti dal datore di lavoro nei medesimi periodi per tutti i lavoratori, con il medesimo intento mitigatorio, è limitato al doppio dell'importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione.

Termini e modalità della regolarizzazione

Il diritto ai benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale fruiti per i lavoratori nei confronti dei quali è stata accertata dagli organi di vigilanza l'omissione/evasione contributiva oggetto di recupero, e per il periodo in cui la violazione si è prodotta, resta fermo in caso di versamento dei contributi addebitati, entro 30 giorni dalla notifica del verbale di accertamento, nonché delle sanzioni comminate per le violazioni di cui all'articolo 1, comma 1175 nei diversi termini fissati per ciascuna di esse.

Il perfezionamento della condizione alla quale consegue l'effetto mitigatorio si realizza con la regolarizzazione integrale della contribuzione addebitata, anche qualora la stessa si riferisca a fattispecie diverse dalle violazioni che l'hanno determinata e la cui assenza è condizione che legittima la fruizione dei medesimi benefici.

Analogo effetto si determina qualora nel medesimo termine sia presentata la domanda di pagamento in forma rateale della contribuzione addebitata anche se non sono ancora scaduti i termini fissati per il pagamento delle sanzioni comminate in relazione alla fattispecie di violazione rilevata dagli organi di vigilanza.

In caso di revoca della rateazione, ai sensi del "Regolamento di Disciplina delle Rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa", la Struttura territorialmente competente, con apposito atto di diffida, provvede ad attivare il recupero dei benefici nella misura originariamente addebitata con il verbale di accertamento.

Il medesimo recupero viene attivato, anche a fronte del regolare versamento delle rate accordate, qualora il datore di lavoro non dimostri alla medesima Struttura territoriale l'intervenuto pagamento nel termine indicato nel verbale di accertamento delle sanzioni comminate in relazione alle violazioni di cui all'articolo 1, comma 1175, della Legge n. 296/2006.

Con riguardo alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, la mitigazione, secondo il disposto del comma 1175-bis dell'articolo 1 della Legge n. 296/2006, consistente nel doppio dell'importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione, non è condizionata alla regolarizzazione, ma risponde all'intento del legislatore di evitare che sanzioni di modesto importo possano determinare conseguenze ben più rilevanti sotto il profilo del recupero dei benefici.

Indicazioni operative e adeguamenti procedurali

Nelle more del completamento dell'interoperabilità nonché della definizione del relativo procedimento, continua a trovare applicazione la previsione in base alla quale il datore di lavoro, ai fini della fruizione dei benefici, è tenuto ad autocertificare al competente ITL la non commissione delle violazioni che  sono ostative al rilascio del DURC.

L'Inps, con successivo messaggio, comunicherà le implementazioni della procedura "VerbaliWeb".

di Francesca Esposito

Fonte normativa