Rinnovo CCNL Dirigenti Federalberghi: aumento mensile a regime di 690 euro lordi
Sottoscritto, tra Manageritalia e Federalberghi, il rinnovo del CCNL per i dirigenti di aziende alberghiere
Rinnovo CCNL Dirigenti Federalberghi: aumento mensile a regime di 690 euro lordi
Sottoscritto, tra Manageritalia e Federalberghi, il rinnovo del CCNL per i dirigenti di aziende alberghiere
È stato convenuto un aumento mensile a regime di 690 euro lordi da corrispondere in tre tranche di pari importo (230,00 euro) che scatteranno il 1° gennaio di ogni anno, dal 2026 al 2028. Occorre, tuttavia, fare particolare attenzione alla clausola che disciplina la possibilità di non corrispondere gli aumenti contrattuali in presenza di eventuali elementi assorbibili, poiché occorre verificare non solo la condizione temporale (incrementi individuali riconosciuti dopo il 31 dicembre 2023) ma anche se sono stati operati degli assorbimenti in passato, con riferimento agli aumenti retributivi contrattuali previsti per il biennio 2024/2025.
Si ricorda che assorbire gli aumenti contrattuali, in considerazione della loro funzione di recupero del potere d’acquisto delle retribuzioni eroso dall’inflazione, non è un automatismo, ma un’opzione che i datori di lavoro possono decidere di esercitare o meno.
Per effetto dei suddetti aumenti l’ammontare della retribuzione minima contrattuale mensile fissato in euro 3.090,00 a decorrere dal 1° luglio 2013, sarà incrementato come segue:
• a decorrere dal 1° gennaio 2026 il minimo contrattuale mensile è fissato in euro 3.320,00;
• a decorrere dal 1° gennaio 2027 il minimo contrattuale mensile è fissato in euro 3.550,00;
• a decorrere dal 1° gennaio 2028 il minimo contrattuale mensile è fissato in euro 3.780,00.
Le misure del vitto e dell’alloggio o eventuale indennità sostitutiva da corrispondersi in dodici mensilità sono state complessivamente incrementate di un valore pari a 110,00 euro mensili a decorrere dal 1° gennaio 2026. I nuovi importi sono pari a:
• euro 260,00 relativi al vitto
• euro 230,00 relativi all’alloggio.
E’ stato convenuto di rafforzare il welfare contrattuale attraverso il riconoscimento da parte delle aziende per il triennio 2026/2028 di un contributo annuo di 1.500 euro a dirigente che potrà utilizzarlo sempre tramite l’apposita Piattaforma del Cfmt (Centro di Formazione Management del Terziario). Contestualmente è stato previsto di arricchire l’offerta di servizi della Piattaforma al fine di garantire al dirigente il più ampio sostegno possibile sia nella sfera professionale sia nella sfera privata.
Nel caso in cui il dirigente a fine 2025 non abbia speso tutto o parte del credito welfare previsto dal precedente contratto potrà scegliere se rinviare il credito all’anno successivo oppure destinarlo al Fondo Mario Negri. In assenza di comunicazione in merito alla destinazione dell’importo welfare residuo lo stesso verrà riaccreditato nel 2026. Analogo trattamento sarà riservato ai crediti welfare non fruiti per gli anni 2026, 2027 e 2028.
È stato, infine, ridotto, per le annualità 2026, 2027 e 2028, il costo di gestione della Piattaforma Cfmt che passa dagli attuali 50 euro annui (suddivisi a metà tra azienda e dirigente) a 36 euro annui di cui 18 a carico azienda e 18 a carico dirigente.
Anche per il triennio 2026/2028 il contributo aziendale al Fondo Mario Negri sarà adeguato di un importo pari a 29,61 euro annui per ciascun anno. Tale adeguamento è necessario per garantire al Fondo il rispetto del piano di riallineamento dal sistema a ripartizione a quello a capitalizzazione come imposto dalla normativa sulla previdenza complementare.
È stato inoltre convenuto di incrementare il contributo a carico del dirigente che dal 1° gennaio 2026 passerà al 2% (attualmente 1%) della retribuzione convenzionale annua fissata dal contratto (pari a 59.224,54 euro). Conseguentemente il contributo in questione diverrà pari a 1.184,49 euro annui (attualmente 592,25 euro annui).
E’ stato convenuto di incrementare il premio a carico delle aziende portandolo dagli attuali 410,00 a 560,00 euro annui per assicurato ed è stata introdotta una franchigia sui rimborsi relativi ad infortuni extra professionali di lieve entità.
Dirigenti a contribuzione ridotta
Sono state rimodulate e semplificate le agevolazioni contributive riconosciute alle aziende sul Fondo Mario Negri e sull’Associazione Antonio Pastore per favorire l’assunzione e la nomina di dirigenti. A decorrere dal 1° gennaio 2026 le agevolazioni non saranno più legate all’età e potranno essere usufruite solo una volta nell’ambito della carriera lavorativa del dirigente per un periodo massimo di 2 anni. I nuovi criteri si applicheranno anche ai temporary manager (cioé ai dirigenti assunti o nominati con contratto a termine).
Sempre con riferimento alle assunzioni/nomine intervenute a decorrere 1° gennaio 2026, l’agevolazione contributiva in base al reddito è stata confermata a titolo sperimentale per un anno con delle modificazioni, ferma restando la misura a favore delle aziende relativamente alla contribuzione al Fondo Mario Negri (riduzione a 300 euro annui).
Al fine di favorire il ricambio generazionale è stata introdotta una norma sperimentale che permetterà alle aziende di concordare a condizioni agevolate la permanenza dei dirigenti senior per lo svolgimento di funzioni di tutoraggio e mentoring. In pratica tale agevolazione consentirà alle aziende di applicare la contribuzione ridotta spettante per i dirigenti di prima nomina anche ai dirigenti di età anagrafica fino a 3 anni inferiore rispetto all’età pensionabile di vecchiaia (attualmente 67 anni) che siano cessati per qualsiasi motivo e accettino di stipulare un contratto a termine, anche a tempo parziale. L’agevolazione si applicherà per un massimo di 3 anni anche nel caso in cui la contribuzione ridotta sia stata utilizzata in precedenti rapporti di lavoro. In caso di cessazione anticipata del contratto a termine al dirigente spetterà un indennizzo pari alle mensilità comprese tra la data di cessazione e la data in cui il contratto avrebbe avuto termine
È stato convenuto di riconoscere ai dirigenti affetti da gravi patologie invalidanti (con grado di invalidità pari almeno al 74%) il mantenimento della copertura sanitaria Fasdac per un massimo di 24 mesi, a carico del datore di lavoro, durante il congedo non retribuito che può essere richiesto in aggiunta alle tutele contrattuali già in essere in caso di malattia
Introdotto un impegno per i datori a sostenere anche iniziative di auto-formazione del dirigente.
Politiche attive per la ricollocazione
A decorrere dal 1° gennaio 2026 la tutela contrattuale finalizzata alla ricollocazione dei dirigenti sarà estesa ai casi di risoluzioni consensuali con contestuale riduzione a 2.000 euro (attualmente 2.500 euro) del contributo aziendale pro capite dovuto al Cfmt per l’attivazione di procedure di outplacement. Sono escluse dalla tutela le risoluzioni consensuali sottoscritte da dirigenti che alla data di cessazione abbiano compiuto i 64 anni di età che potrebbero, tuttavia, usufruire della normativa sperimentale sull’Invecchiamento Attivo.
di Assia Olivetta
Fonte contrattuale
- Verbale di accordo 12/12/2025



