CCNL LAPIDEI INDUSTRIA: nuova aliquota contributiva al Fondo ARCO
Dal 1° gennaio 2026, cambia l’aliquota contributiva al Fondo ARCO a carico dell’Azienda del settore Lapidei escavazione sabbia industria
CCNL LAPIDEI INDUSTRIA: nuova aliquota contributiva al Fondo ARCO
Dal 1° gennaio 2026, cambia l’aliquota contributiva al Fondo ARCO a carico dell’Azienda del settore Lapidei escavazione sabbia industria
Il Fondo Pensione Complementare ARCO ha comunicato con circolare n. 7/2025 che a seguito del rinnovo del CCNL per gli addetti del settore in oggetto, sottoscritto il 15 luglio 2025, a decorrere dal 1° gennaio 2026, l’aliquota contributiva a carico dell’Azienda sarà pari al 3,00% (rispetto al 2,90% attuale), ferma restando la contribuzione a carico del Lavoratore nella misura dell’1,30% e la base di calcolo.
Il rinnovo del CCNL Lapidei Industria, inoltre, prevede che ferma restando la contribuzione a carico del Lavoratore nella misura dell’1,30% e la base di calcolo, l’aliquota a carico dell’Azienda al Fondo ARCO, sarà:
- a decorrere dal 1° gennaio 2027, pari al 3,10%;
- a decorrere dal 1° gennaio 2028, pari al 3,20%.
A decorrere dal 1° gennaio 2026, quindi, la contribuzione è articolata nel seguente modo:
CONTRATTO LAPIDEI ESCAVAZIONE SABBIA INDUSTRIA
Lavoratori con prima occupazione antecedente al 29 aprile 1993 | Lavoratori con prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 | |||||
Azienda | Lavoratore | TFR | Azienda | Lavoratore | TFR | |
Contribuzione minima prevista dal CCNL | 3,00% (NOTA 1) | 1,30% (NOTA 1) | 40% (NOTA 3) | 3,00% (NOTA 1) | 1,30% (NOTA 1) | 100% (NOTA 2) |
Contribuzione volontaria aggiuntiva | % libera (NOTA 1) | % libera (NOTA 1) | ||||
- Nota 1 -
retribuzione commisurata minimo tabellare, contingenza ed E.D.R.
- Nota 2 -
sul maturato mensile
- Nota 3 -
sul maturato mensile; N.B. il lavoratore può scegliere di versare anche il 100%.
Il contratto, inoltre, prevede l’erogazione di strumenti di welfare integrativo del valore complessivo di 1.000,00 euro da erogarsi ai lavoratori in forza alle singole date come di seguito indicato:
- 250,00 euro entro il 31 luglio 2025;
- 250,00 euro entro il 30 novembre 2025;
- 250,00 euro entro il 31 luglio 2026;
- 250,00 euro entro il 30 novembre 2026.
Il lavoratore ha la possibilità di versare in tutto o in parte le somme di welfare al Fondo Arco.
I contributi versati dall’Azienda al Fondo pensione ARCO a titolo di contributo Welfare per i dipendenti:
- concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, e sono soggetti al contributo Inps di solidarietà del
10% da parte azienda;
- sono deducibili nei limiti di legge consentiti;
- concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari ai fini dell'applicazione della ritenuta di imposta.
Per consentire una corretta gestione di questa particolare tipologia di contribuzione, all'atto del versamento al Fondo, le aziende dovranno compilare una riga di dettaglio dedicata a queste operazioni, nella quale viene indicato come tipo operazione il codice “CW” e l’importo viene riportato esclusivamente nel campo imp_ctrb_azienda (le fonti aderente e TFR devono obbligatoriamente essere valorizzate a zero).
Per i lavoratori già associati ad Arco (in quanto aventi già sottoscritto il modulo di adesione o per avere tacitamente conferito il TFR al Fondo Pensione), il contributo Welfare, si aggiunge alle fonti contributive ordinarie ed è versato per il tramite del datore di lavoro in un'unica soluzione. Per tali lavoratori (cioè, quelli già associati ad Arco) il versamento del contributo Welfare non determina variazioni nei dati anagrafici e previdenziali già registrati presso il Fondo Pensione (nessuna variazione di tipologia di adesione, percentuali contributive, comparto di investimento, ecc.).
Per i lavoratori che non sono ancora associati ad Arco, il versamento del contributo Welfare, è parimenti versato per il tramite del datore di lavoro in un'unica soluzione e determina l’iscrizione degli stessi al Fondo Pensione (iscrizione contrattuale), senza ulteriori obblighi contributivi finché gli interessati non decidano, eventualmente, di attivare la contribuzione a proprio carico dell’1,30% e quindi quella del 3,00% a carico del datore di lavoro e/o la fonte contributiva relativa al TFR maturando.
L’aderente contrattuale acquisisce dunque uno status identico alle altre tipologie di aderenti (espliciti e taciti), e potrà esercitare le medesime facoltà e diritti degli altri associati al Fondo.
Il contributo Welfare versato per il tramite del datore di lavoro sarà destinato automaticamente al comparto Garantito ma sarà tuttavia possibile chiedere lo switch della posizione in altro comparto secondo le procedure e il regolamento in essere del Fondo.
di Flavia Sansone
Fonte Contrattuale



