Manovra 2026: innalzata la soglia di esenzione dei buoni pasto
La Legge di Bilancio 2026 modifica le disposizioni di determinazione del reddito di lavoro dipendente innalzando il valore esente dei buoni pasto elettronici corrisposti ai lavoratori (art. 1, co. 14, L 30 dicembre 2025 n. 199)
Manovra 2026: innalzata la soglia di esenzione dei buoni pasto
La Legge di Bilancio 2026 modifica le disposizioni di determinazione del reddito di lavoro dipendente innalzando il valore esente dei buoni pasto elettronici corrisposti ai lavoratori (art. 1, co. 14, L 30 dicembre 2025 n. 199)
A decorrere dal 1° gennaio 2026 i buoni pasto elettronici riconosciuti ai lavoratori non concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente fino all'importo complessivo giornaliero di 10 euro.
Fino al 31 dicembre 2025 i medesimi buoni pasto elettronici sono esenti fino all'importo di 8 euro.
L'art. 1, co. 14 della Legge di Bilancio 2026, infatti, modifica l'articolo 51 del DPR 22 dicembre 1986 n. 917 recante disposizioni per la determinazione del reddito di lavoro dipendente imponibile ai fini fiscali e contributivi.
In particolare, viene modificata la lettera c) del comma 2, che disciplina l'esenzione delle somme e valori e dei servizi sostitutivi che il datore di lavoro riconosce ai lavoratori per le somministrazioni di pasti per ogni giorno di lavoro.
La modifica riguarda esclusivamente il valore esente delle prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto rese in forma elettronica (cd. buoni pasto elettronici), restando invariate le altre disposizioni, i criteri e le modalità di applicazione dell'esenzione.
Pertanto, dal 1° gennaio 2026 non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente imponibile ai fini fiscali e contributivi:
- le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi;
- le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all’importo complessivo giornaliero di 4,00 Euro, aumentato a 10,00 Euro nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica;
- le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione fino all’importo complessivo giornaliero di Euro 5,29.
Fino al 31 dicembre 2025 non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente imponibile ai fini fiscali e contributivi:
- le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi;
- le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all’importo complessivo giornaliero di 4,00 Euro, aumentato a 8,00 Euro nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica;
- le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione fino all’importo complessivo giornaliero di Euro 5,29.
di Ciro Banco
Fonte Normativa



