Decreto Sicurezza Lavoro: pubblicata la Legge di conversione
Pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025, la legge di conversione del DL 31 ottobre 2025, n. 159 recante "Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile, cd. Decreto Sicurezza Lavoro (L 29 dicembre 2025, n. 198).
Decreto Sicurezza Lavoro: pubblicata la Legge di conversione
Pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025, la legge di conversione del DL 31 ottobre 2025, n. 159 recante "Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile, cd. Decreto Sicurezza Lavoro (L 29 dicembre 2025, n. 198).
Ecco le disposizioni di maggior rilievo adottate con il Decreto Sicurezza Lavoro convertito.
A decorrere dal 1° gennaio 2026, l'INAIL è autorizzata ad effettuare la revisione delle aliquote di oscillazione e dei contributi in bonus legata all’andamento infortunistico, al fine di incentivare la riduzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e di premiare i datori di lavoro virtuosi, nonché ad effettuare la revisione dei contributi in agricoltura, nel rispetto dell’equilibrio della gestione tariffaria. Sono escluse dal riconoscimento del beneficio le aziende che abbiano riportato negli ultimi 2 anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
Rete del lavoro agricolo di qualità
L’iscrizione alla rete del lavoro agricolo di qualità sarà subordinata all’assenza di condanne penali definitive e sanzioni amministrative anche non definitive per violazioni in materia di salute e sicurezza negli ultimi 3 anni. A decorrere dal 1° gennaio 2026, è riservata alle imprese agricole iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità una quota parte delle risorse INAIL destinate al finanziamento di progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di progetti volti a sperimentare soluzioni innovative basate sui principi della responsabilità sociale d’impresa.
Attività di vigilanza in materia di appalto e subappalto
L'attività di vigilanza dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro per il rilascio dell'attestato cui può conseguire l’iscrizione alla Lista di Conformità INL sarà disposta in via prioritaria, per i controlli di competenza, nei confronti dei datori di lavoro che svolgono la propria attività in regime di subappalto, pubblico o privato.
Viene introdotto l'obbligo per le imprese operanti in specifici settori di fornire ai propri dipendenti una tessera di riconoscimento (già prevista da alcune norme vigenti), dotata di un codice univoco anticontraffazione. La tessera, utilizzata come badge recante gli elementi identificativi del dipendente, viene resa disponibile gratuitamente al lavoratore, anche in modalità digitale, tramite strumenti digitali nazionali interoperabili con la piattaforma SIISL.
Viene previsto che in caso di lavoro irregolare l'Ispettorato Nazionale del Lavoro possa utilizzare anche le informazioni contenute nel portale nazionale del sommerso.
Interventi in materia di prevenzione e di formazione
A decorrere dall’anno 2026, l'INAIL, previo accordo con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, trasferisce annualmente al Fondo sociale per occupazione e formazione un importo non inferiore a 35 milioni di euro (da ripartire sentita la Conferenza Stato-Regioni), destinato al finanziamento di interventi mirati di promozione e divulgazione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro, o iniziative volte a incrementare la formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali e di sito produttivo, sulla base di piani formativi concordati con le parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Per le imprese che occupano meno di 15 lavoratori viene previsto che la contrattazione collettiva nazionale disciplini le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico della formazione del RLS, nel rispetto del principio di proporzionalità (tenuto conto della dimensione aziendale e del livello di rischio dell’attività svolta).
Viene altresì previsto che le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro vengano registrate nel fascicolo elettronico del lavoratore, nonché all’interno del fascicolo sociale e lavorativo del cittadino, in particolare al fine del loro inserimento nella piattaforma SIISL.
Entro il 31 dicembre 2026 verranno rivisitate le condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e dell’alcol dipendenza.
Misure di sicurezza per gli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro
Gli infortuni in itinere degli studenti coinvolti nei percorsi di “formazione scuola-lavoro” (ex PCTO) sono inseriti nell’ambito di applicazione della tutela assicurativa INAIL.
Le convenzioni stipulate tra le istituzioni scolastiche e le imprese ospitanti i percorsi di formazione scuola-lavoro non possono prevedere che gli studenti siano adibiti a lavorazioni ad elevato rischio, così come individuate nel documento di valutazione dei rischi dell’impresa ospitante.
Borse di studio ai superstiti di deceduti per infortunio sul lavoro o per malattie professionali
A ulteriore sostegno dei titolari della rendita a superstiti di vittime di infortuni sul lavoro o malattie professionali è riconosciuta una borsa di studio (esente da ogni imposizione fiscale) di importo pari a:
- 3.000 Euro annui per alunni delle scuole primarie e a studenti delle scuole secondarie di primo grado;
- 5.000 Euro annui per studenti di scuole secondarie di secondo grado e dei percorsi IeFP;
- 7.000 Euro per ogni anno di frequenza in caso di studenti delle università, delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e degli ITS Academy.
Condizioni per la fruizione di agevolazioni occupazionali: ricerche di personale tramite SIISL
Dal 1° aprile 2026, i datori di lavoro privati che chiedono benefici contributivi per l’assunzione di personale alle proprie dipendenze devono pubblicare la disponibilità della posizione di lavoro su SIISL.
Ai fini del riconoscimento dei benefici, resta fermo l’obbligo per il datore di lavoro di garantire il rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Dal 1° aprile 2026, le comunicazioni obbligatorie relative alle assunzioni, trasformazioni e cessazioni dei rapporti di lavoro potranno essere effettuate (dai datori di lavoro, nonché dai soggetti abilitati e autorizzati) anche tramite il SIISL. Dalla stessa data, le Agenzie per il Lavoro pubblicano sul SIISL tutte le posizioni che gestiscono e possono accedere alla piattaforma SIISL per individuare i candidati idonei rispetto alle posizioni lavorative pubblicate.
Viene elevato dal 10% al 60% il limite massimo (riferito alle assunzioni di persone disabili) entro cui i datori di lavoro privati con più di 50 dipendenti possono coprire la quota di riserva mediante stipula di apposite convenzioni- previste dalla normativa vigente- finalizzate all’inserimento lavorativo di persone disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.
Viene previsto che il soggetto destinatario delle convenzioni, per realizzare la commessa di lavoro possa porre temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto (nel rispetto della normativa in materia di distacco e a condizione che il distacco in parola sia esplicitato nella convenzione). Se il distacco avviene sulla base di tali convenzioni, l’interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell’operare della convenzione.
Tra i soggetti destinatari con cui possono stipularsi le suddette convenzioni sono inserite anche: gli ETS non commerciali diversi dalle imprese sociali (incluse le cooperative sociali) e le c.d. società benefit.
Sorveglianza sanitaria e promozione della salute
In materia di sorveglianza sanitaria dei lavoratori viene prevista la possibilità di introdurre nell’ambito della contrattazione collettiva, e a valere sulle risorse allo scopo destinate, misure idonee a sostenere iniziative di promozione della salute e sicurezza sul lavoro e a garantire ai lavoratori la fruizione di permessi retribuiti per effettuare, durante l’orario di lavoro, gli screening oncologici inclusi nei programmi di prevenzione del SSN.
di Ciro Banco
Fonte Normativa



