Manovra di Bilancio 2026
Pubblicata, nella GU n. 301 del 30 dicembre 2025, la Legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028". Di seguito, la sintesi delle principali novità contenute nel provvedimento a cura della Redazione InQuery
Manovra di Bilancio 2026
Pubblicata, nella GU n. 301 del 30 dicembre 2025, la Legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028". Di seguito, la sintesi delle principali novità contenute nel provvedimento a cura della Redazione InQuery
Revisione della disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (art. 1, co. 3-4)
Si riduce dal 35 al 33 per cento la seconda aliquota dell’IRPEF. Per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 200.000 euro l’ammontare della detrazione dall’imposta lorda è diminuito di un importo pari a 440 euro in relazione ai seguenti oneri: gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19 per cento (fatta eccezione per le spese sanitarie), le erogazioni liberali in favore dei partiti politici e i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi.
Carta dedicata a te (art. 1, co. 5 e 6)
Viene incrementata di 500 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, la dotazione del Fondo destinato a sostenere l’acquisto di beni alimentari di prima necessità da parte di famiglie con ISEE non superiore a 15mila euro.
Aumenti retributivi, maggiorazioni contrattuali e imposta sostitutiva (art. 1, co. 7)
Gli incrementi retributivi corrisposti in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, al lavoratore dipendente del settore privato con un reddito di lavoro dipendente nell’anno 2025, non superiore a 33.000 euro, sono sottoposti ad una imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali, pari al 5%.
Tale nuova disposizione, che ha la finalità di favorire l’adeguamento salariale al costo della vita, non si applica in caso di espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro.
Premi di risultato e partecipazione agli utili (art. 1, co. 8 e 9)
Si interviene sulla disciplina dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali applicabile ai premi di risultato e alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili d’impresa, percepite dai lavoratori dipendenti del settore privato. L’intervento ha carattere espressamente transitorio ed è limitato agli anni d’imposta 2026 e 2027.
In particolare, sono disposte le seguenti misure di favore:
- è ridotta dal 5% all'1% l’aliquota dell’imposta sostitutiva, per il biennio 2026-2027;
- è elevato il limite annuo dell’imponibile agevolabile, da 3.000 a 5.000 euro lordi.
Restano immutate le condizioni soggettive di accesso al regime: in particolare, l’agevolazione continua a spettare esclusivamente ai lavoratori dipendenti privati che, nell’anno precedente a quello di percezione delle somme agevolate, abbiano conseguito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro.
Anche in presenza di tutti i requisiti previsti dalla legge, il dipendente può rinunciare espressamente e per iscritto all’applicazione dell’imposta sostitutiva, optando per l’assoggettamento delle somme percepite alla tassazione ordinaria IRPEF, qualora ciò risulti fiscalmente più conveniente in relazione alla propria situazione reddituale complessiva.
Maggiorazioni e indennità (art. 1, co. 10 a 12)
Si introduce, limitatamente al periodo d’imposta 2026, una nuova ipotesi di imposizione sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, riferita a specifiche voci retributive percepite dai lavoratori dipendenti del settore privato, affiancandosi, senza sovrapporsi, alle agevolazioni previste per i premi di risultato e per la partecipazione agli utili d’impresa.
Sempre limitatamente al lavoratore del settore privato, per il periodo di imposta 2026, e salva la sua espressa rinuncia scritta, il comma 10 dell’art. 1 della nuova Legge di Bilancio, prevede che sono assoggettate a un’imposta sostitutiva con aliquota pari al 15% le somme corrisposte, entro il limite annuo di 1.500 euro, a titolo di:
a) maggiorazioni e indennità per lavoro notturno;
b) maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, come individuati dai CCNL;
c) indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni, previsti dai CCNL.
Il comma 11 introduce ulteriori precisazioni di carattere applicativo.
Per l’accesso al regime agevolativo, di cui sopra, il lavoratore non deve aver conseguito, nell’anno 2025, un reddito di lavoro dipendente superiore a 40.000 euro. Sono escluse le attività nel settore turistico, ricettivo e termale.
Qualora il datore di lavoro che applica l’imposta sostitutiva non coincida con il soggetto che ha rilasciato la certificazione unica relativa all’anno precedente, il lavoratore è tenuto ad attestare per iscritto l’ammontare del reddito di lavoro dipendente conseguito nel 2025, al fine di consentire la verifica del requisito reddituale richiesto per l’accesso al regime.
Non rientrano nell’ambito di applicazione dell’imposta sostitutiva i compensi che, ancorché denominati come maggiorazioni o indennità, sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria.
Viene poi precisato che, nel limite massimo di 1.500 euro di imponibile agevolabile, non devono essere computate le somme già assoggettate all’imposta sostitutiva prevista per i premi di risultato e per la partecipazione agli utili d’impresa.
Si evidenzia che l’agevolazione ha esclusivamente natura fiscale e non incide sul piano contributivo: resta infatti fermo l’ordinario regime di contribuzione previdenziale e assistenziale, fatti salvi eventuali regimi speciali previsti da specifiche disposizioni normative o contrattuali.
Il comma 12 stabilisce che, per quanto riguarda l’accertamento, la riscossione, il sistema sanzionatorio e il contenzioso relativi alle imposte sostitutive disciplinate dai commi da 7 a 11, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni generali in materia di imposte sui redditi.
Dividendi (art. 1, co. 13)
Si estende all’anno 2026 una misura di carattere transitorio già prevista per il 2025, concernente il trattamento fiscale dei dividendi percepiti dai lavoratori dipendenti in relazione ad azioni attribuite dalle imprese in sostituzione dei premi di risultato.
La norma stabilisce che i dividendi corrisposti nel 2026 ai lavoratori dipendenti, derivanti dalle azioni assegnate in luogo dei premi di risultato, concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi soltanto nella misura del 50%, entro un limite massimo di 1.500 euro. Per la parte di dividendi che eccede tale soglia, resta invece ferma la tassazione integrale, secondo le regole ordinarie previste per i redditi di capitale.
Misure in favore delle imprese agricole (art. 1, co. 15)
Si prorogano, anche per il periodo di imposta 2026, le franchigie IRPEF previste sui redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola:
- fino a 10.000,00 euro, 0 per cento;
- oltre 10.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro, 50 per cento;
- oltre 15.000,00 euro, 100 per cento.
Modifiche alla disciplina sulle locazioni brevi (art. 1, co. 17)
A decorrere dall'anno 2026, viene limitata l’applicazione del regime della cedolare secca relativa agli immobili per i quali sono stipulati contratti di locazione breve esclusivamente a due immobili disponendo pertanto che dal terzo immobile, l’attività di locazione si presume svolta in forma imprenditoriale.
Trattamento integrativo speciale per lavoro festivo e notturno nel turismo (art. 1, co. 18 a 21)
Si rinnova una misura già sperimentata negli anni precedenti, finalizzata a sostenere il reddito dei lavoratori dipendenti operanti nel settore turistico-alberghiero, ricettivo e termale, ambiti caratterizzati da una forte stagionalità e da un frequente ricorso al lavoro notturno e festivo.
In particolare, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2026, viene riconosciuto un trattamento integrativo speciale pari al 15% della retribuzione lorda riferita alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi o al lavoro notturno. Il comma 18 chiarisce espressamente che tale trattamento non concorre alla formazione del reddito imponibile del lavoratore, configurandosi quindi come un beneficio netto.
La misura è tuttavia circoscritta sotto il profilo soggettivo. Il comma 19 stabilisce infatti che il trattamento integrativo spetta esclusivamente ai lavoratori dipendenti del settore privato che, nel periodo d’imposta 2025, abbiano conseguito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro, introducendo così una soglia reddituale volta a concentrare il beneficio sulle fasce medio-basse.
Quanto alle modalità operative, il comma 20 attribuisce al sostituto d’imposta il compito di riconoscere il trattamento integrativo, ma solo a seguito di una specifica richiesta del lavoratore interessato. Quest’ultimo è tenuto ad attestare per iscritto l’ammontare del reddito da lavoro dipendente percepito nel 2025, consentendo al datore di lavoro di verificare il rispetto del limite reddituale. Le somme corrisposte devono inoltre essere indicate nella Certificazione Unica, ai sensi del DPR n. 322 del 1998, garantendo così la tracciabilità dell’agevolazione.
Infine, il comma 21 disciplina il meccanismo di recupero dell’onere sostenuto dal datore di lavoro, prevedendo che il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo speciale sia compensabile tramite il modello F24, secondo le regole generali dell’art. 17 del DLgs n. 241 del 1997. In questo modo, la misura risulta neutra per il sostituto d’imposta sotto il profilo finanziario, favorendo una più agevole applicazione della norma.
Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici (art. 1, co. 22)
Viene prorogato, per tutto l’anno 2026, il regime fiscale più favorevole, previsto fino all’anno 2025 dalla legge di bilancio 2025, con riferimento agli interventi edilizi finalizzati al risparmio energetico (ecobonus) agli interventi di ristrutturazione edilizia, e a quelli in materia antisismica (sismabonus). Si conferma altresì per l’anno 2026, alle medesime condizioni dell’anno 2025, il cosiddetto bonus mobili.
Adeguamento dell’autorizzazione di spesa relativa alla quota cinque per mille (art. 1, co. 24)
Viene incrementa la dotazione delle risorse destinate alla liquidazione della quota del cinque per mille dell’IRPEF a decorrere dal 2026, portandola da 525 a 610 milioni di euro annui.
Misure in materia di imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia (art. 1, co. 25)
La norma eleva da 200.000 a 300.000 euro l’importo dell’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia successivamente alla data di entrata in vigore della legge in esame. Viene inoltre elevata da 25.000 euro a 50.000 euro l’importo ridotto dell’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati dai familiari per i quali il soggetto principale ha fatto richiesta.
Condizioni di accesso al regime forfetario (art. 1, co. 27)
Si estende anche all’anno 2026 l'aumento da 30.000 euro a 35.000 euro, già introdotto dalla legge di bilancio 2025, della soglia di reddito da lavoro dipendente (o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) superata la quale è precluso l’accesso al regime forfetario.
Disposizioni in materia di criptovalute (art. 1, co. 28)
Si esclude dall’incremento al 33 per cento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sui proventi derivanti dalla detenzione di criptoattività, le plusvalenze e gli altri proventi derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro. Per tali prodotti l’aliquota dell’imposta resta al 26 per cento.
Disposizioni in materia di imposta sulle transazioni finanziarie (art. 1, co. 29-31)
A decorrere dal 1° gennaio 2026, viene disposto un aumento dell’aliquota della cosiddetta Tobin Tax sia con riferimento al trasferimento della proprietà di azioni e altri strumenti partecipativi (dallo 0,2 allo 0,4 per cento) sia con riferimento alle negoziazioni ad alta frequenza relative agli strumenti finanziari (dallo 0,02 allo 0,04 per cento).
Disposizioni sul computo del patrimonio mobiliare ai fini dell’ISEE (art. 1, co. 32-34)
Le disposizioni demandano a un decreto ministeriale la determinazione di nuovi criteri di computo - al fine del calcolo
dell’ISEE del nucleo familiare - delle componenti del patrimonio mobiliare costituite dalle giacenze, anche all’estero, in valute o in criptovalute o da rimesse in denaro all'estero, anche attraverso sistemi di money transfer o di invio all'estero di denaro contante non accompagnato.
Assegnazione agevolata beni ai soci ed estromissione dei beni delle imprese individuali (art. 1, co. 35-41)
Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2026, assegnano o cedono ai soci beni (immobili o mobili registrati), versano in due rate un’imposta sostitutiva pari all’8 per cento (ovvero pari al 10,5 per cento se la società non è operativa) sulla differenza tra valore normale (o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione) ed il loro costo fiscalmente riconosciuto. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2026 si trasformano in società semplici.
Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate deve essere aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non opera la presunzione di distribuzione prioritaria dell’utile e delle riserve di utili.
Viene riproposta, per le imprese individuali, la facoltà di estromissione dal proprio patrimonio dei beni immobili strumentali, includendovi anche i beni posseduti al 30 settembre 2025, a condizione che l’esclusione sia posta in essere tra il 1° gennaio 2026 e il 31 maggio 2026.
Razionalizzazione della disciplina in materia di rateizzazione per la tassazione delle plusvalenze sui beni strumentali (art. 1, co. 42-43)
A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, è prevista la possibilità di rateizzare la tassazione delle plusvalenze patrimoniali in 5 quote annuali viene mantenuta solo per le plusvalenze:
- derivanti dalla cessione di azienda o ramo di azienda, a condizione che questa sia stata posseduta per un periodo non inferiore a 3 anni;
- realizzate dalle società sportive professionistiche mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta, nei limiti della parte che corrisponde al corrispettivo in denaro, a condizione che tali diritti siano stati posseduti per un periodo non inferiore a 2 anni.
Le altre plusvalenze, diverse da quelle derivanti dal realizzo di partecipazioni soggette al regime PEX, devono essere tassate, per l’intero ammontare, nell’esercizio in cui sono realizzate.
Affrancamento straordinario delle riserve in sospensione di imposta (art. 1, co. 44-45)
Si dispone la riapertura dei termini per l’affrancamento straordinario delle riserve in sospensione di imposta, esistenti nel
bilancio chiuso al 31 dicembre 2024, attraverso il versamento di un’imposta sostitutiva nella misura del 10 per cento.
Revisione della disciplina dei dividendi infra-UE IRAP e della disciplina delle istanze di rimborso (art. 1, co. 46-50)
A condizione che sussistano i requisiti di cui all’art. 27-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600, i dividendi infra-UE o SEE (con cui l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni) percepiti da banche, intermediari finanziari ed imprese di assicurazione italiane non concorrono a formare la base imponibile IRAP nella misura del 95 per cento del loro ammontare. Le disposizioni si applicano dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025; in relazione ai periodi d’imposta anteriori, è prevista la possibilità di richiedere rimborso ai sensi dell'art. 38 del DPR 29 settembre 1973, n. 602.
Modifica alla disciplina dei dividendi (art. 1, co. 51-55)
Viene limitato l’accesso al c.d. “regime di esclusione” (del 41,86 per cento per i soggetti IRPEF e del 95 per cento per i soggetti IRES) ai dividendi derivanti da partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente tramite società controllate, in misura non inferiore al 5 per cento ovvero di importo non inferiore a 500 mila euro. Il medesimo requisito dimensionale trova applicazione anche con riguardo alle plusvalenze derivanti da partecipazioni in “regime di esenzione o PEX” (del 41,86 per cento per i soggetti IRPEF e del 95 per cento per i soggetti IRES). Inoltre, anche per l’applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di imposta (1,20 per cento) sui dividendi corrisposti a società o enti non residenti soggetti all’imposta sui redditi in Stati membri UE o aderenti all’accordo SEE - ivi residenti - è necessario che le relative partecipazioni siano detenute, direttamente o indirettamente tramite società controllate, in misura non inferiore al 5 per cento ovvero di importo non inferiore a 500 mila euro.
Le nuove disposizioni trovano applicazione alle distribuzioni dell’utile di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026.
Regime della deducibilità delle svalutazioni su crediti verso la clientela per perdite attese (art. 1, co. 56-58)
Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i successivi tre, in deroga al regime di deducibilità integrale, si dispone che le perdite attese su crediti verso la clientela rilevate in bilancio, secondo il c.d. “ECL model” di cui all’IFRS 9, sono deducibili (ai fini IRES ed - a seguito della modifica introdotta, IRAP) per gli intermediari finanziari in 5 quote costanti, a partire dall’esercizio in cui la perdita è iscritta a conto economico. Si prevede, inoltre, che le attività per imposte anticipate (c.d. “DTA”) iscritte in bilancio, a fronte del differimento della deducibilità di tali componenti di reddito, non possono essere trasformate in credito d’imposta, né concorrono a formare la base imponibile del canone DTA che gli intermediari finanziari sono tenuti a pagare, con cadenza annuale, al fine di avvalersi di tale regime di trasformazione delle DTA in credito d’imposta.
Imposta sui premi assicurativi (art. 1, co. 59-64)
Viene introdotta una disposizione interpretativa secondo cui fra le assicurazioni per altri rischi inerenti al veicolo o al natante - soggette all’aliquota del 12,5 per cento - non sono comprese le assicurazioni relative al rischio infortunio conducente o all’assistente stradale, se il premio è indicato in modo separato e distinto rispetto a quello RC auto. In più, è dettata una disciplina valida per i contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026 che assoggetta alla misura del 12,5 per cento le assicurazioni relative al rischio di assistenza stradale e al rischio di infortunio conducente, a prescindere dalla distinta indicazione nel contratto.
Valutazione di talune tipologie di titoli da parte di soggetti che non adottano i principi contabili internazionali (art. 1, co. 65-67)
Ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, negli esercizi 2025 e 2026, è consentito di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione in bilancio, con l’obbligo, in tal caso, di destinare una riserva indisponibile di utili. Per le imprese di assicurazione e di riassicurazione che non utilizzano i principi contabili internazionali, l’IVASS è demandato alla definizione, con proprio regolamento, delle modalità attuative e applicative di tale facoltà.
Revisione del contributo straordinario e affrancamento della riserva (art. 1, co. 68-73)
Sono introdotte alcune modifiche relative alla disciplina del contributo straordinario sui margini di interesse (cd. extraprofitti) delle banche operanti nel territorio dello Stato. In particolare, viene introdotta una presunzione legale secondo la quale, a decorrere dall’esercizio avente inizio successivamente al 1° gennaio 2028, nel caso di distribuzione di utili, inclusi gli acconti sui dividendi, o di riserve, indipendentemente dalla delibera assembleare, si presume prioritariamente distribuita la riserva che i soggetti passivi dell’imposta potevano accantonare in luogo del pagamento dell’imposta medesima. In tal caso, la riserva è tassata con aliquota al 40 per cento e con il pagamento degli interessi calcolati, a decorrere dalla scadenza del termine di versamento originariamente previsto per l’imposta straordinaria. La presunzione suddetta, tuttavia, non si applica se e nei limiti in cui la riserva è costituita con utili destinati alle riserve obbligatorie da parte delle banche di credito cooperativo.
Viene introdotto un contributo straordinario sulla riserva (anziché un’imposta sostitutiva per l’affrancamento come nel testo originario del disegno di legge), a tasso agevolato, sull’entità della riserva al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2025 e al termine dell’esercizio successivo. In tali casi l’aliquota dell’imposta è ridotta rispetto all’aliquota sopra indicate (rispettivamente al 27,5 e al 33 per cento) e non è previsto il pagamento degli interessi.
Incremento dell’aliquota IRAP per gli enti creditizi e le imprese di assicurazione (art. 1, co. 74-75)
Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i due successivi, le aliquote IRAP per banche e società finanziarie e per le imprese di assicurazione, sono incrementate di 2 punti percentuali. Fino a concorrenza della differenza tra l’imposta derivante dall’applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo e quella che si sarebbe determinata in assenza delle predette disposizioni, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026 e per il successivo spetta una detrazione pari a euro 90.000. Sono esclusi dall’incremento di aliquota una serie di soggetti indicati nell’art. 6, co. 2, 3, 4 e 9, DLgs n. 446/1997.
Sospensione della deduzione dei componenti negativi connessi alle DTA (art. 1, co. 76-81)
Nella determinazione delle basi imponibili IRES ed IRAP, degli intermediari finanziari la quota di taluni componenti negativi di reddito deducibili nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027 viene parzialmente differita, in quote costanti, al periodo
d’imposta in corso al 31 dicembre 2027 ed al successivo. Con esclusivo riferimento ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 ed al 31 dicembre 2027, si introduce una limitazione temporanea all’uso delle perdite fiscali pregresse e delle eccedenze residue di ACE, determinata applicando una percentuale forfettaria pari, rispettivamente, al 35 per cento ed al 42 per cento del maggior reddito imponibile, relativo sempre ai medesimi periodi d’imposta, che emerge per effetto dei differimenti di cui alla legge di bilancio 2025 (per il periodo d’imposta 2026) e da quelli previsti dalla presente disposizione (per il periodo d’imposta 2027). Tale limitazione trova altresì applicazione per le società che partecipano al consolidato fiscale e, nella determinazione del reddito complessivo da assoggettare alla tassazione di gruppo, anche per la società consolidante. Si definiscono infine i criteri di determinazione degli acconti per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2026, al 31 dicembre 2027 ed ai successivi due.
Definizione agevolata in materia di tributi delle regioni e degli enti locali (art. 1, co. 102 a 110)
Sono previste una serie di norme dirette ad attribuire alle regioni e agli enti locali la facoltà di prevedere direttamente tipologie di definizione agevolata in attuazione dell’autonomia di cui gli enti stessi godono nella gestione dei tributi regionali e locali. Tale facoltà riguarda anche i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente, nonché i casi in cui la legge statale preveda forme di definizione agevolata. Al riguardo, sono fissate le condizioni che le regioni e gli enti locali devono rispettare nell’introdurre misure di definizione agevolata. Viene disciplinata l’efficacia dei regolamenti degli enti locali relativi alla definizione agevolata. Si estende la facoltà di regioni ed enti locali di adottare forme di definizione agevolata anche alle entrate di natura patrimoniale. L’articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è abrogato limitatamente alla facoltà prevista per le regioni, le province e i comuni di adottare leggi e provvedimenti relativi alla definizione agevolata dei propri tributi.
Misure di contrasto agli inadempimenti in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto (art. 1, co. 111-115)
In caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale dell’imposta sul valore aggiunto, l’Agenzia delle entrate può procedere alla liquidazione dell’imposta, anche avvalendosi di procedure automatizzate, sulla base delle fatture elettroniche emesse e ricevute, dei corrispettivi telematici trasmessi e degli elementi desumibili dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche. Nell’effettuazione della liquidazione, non si tiene conto del credito risultante dalla dichiarazione presentata per il periodo di riferimento antecedente a quello oggetto di liquidazione e dall’imposta dovuta sono scomputati solo i versamenti effettuati. Ai fini della liquidazione, si considera omessa anche la dichiarazione presentata senza i quadri dichiarativi necessari per la liquidazione dell’imposta dovuta.
Quando dai controlli eseguiti emerge un’imposta da versare, l’esito della liquidazione è comunicato al contribuente che, nei successivi sessanta giorni, può segnalare eventuali dati o elementi non considerati, o valutati erroneamente, nella liquidazione e fornire i chiarimenti necessari, oppure provvedere al versamento dell’imposta dovuta, unitamente agli interessi e alle sanzioni.
Misure di contrasto alle indebite compensazioni (art. 1, co. 116)
Viene limitata la possibilità di utilizzare la compensazione orizzontale (“esterna”), ovvero tra imposte di natura diversa, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali per importi superiori a 50.000 euro.
Estensione del patrimonio informativo dell’Agenzia delle entrate - Riscossione (art. 1, co. 117-118)
Con l’obiettivo di perseguire l’attuazione alla riforma dell’Amministrazione fiscale, come definita dalla Riforma 1.12 del PNRR, l'agente della riscossione può disporre dei dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse nel semestre precedente dai debitori iscritti a ruolo, in modo da migliorare l’efficacia dei pignoramenti presso terzi.
Accise sui tabacchi lavorati e imposte di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo (art. 1, co. 119-124)
Si prevede un aumento progressivo negli anni 2026-2028 dell’importo minimo fisso delle accise su sigarette, sigaretti e tabacco trinciato. Inoltre, sono rideterminati i coefficienti per il calcolo dell’accisa sui prodotti a tabacco riscaldato, nonché per l’imposta di consumo sulle sigarette elettroniche, con o senza nicotina. Viene dettata, poi, una nuova disciplina per le nicotine pouches, che include il divieto di vendita a distanza, obblighi di tracciabilità delle spedizioni, limiti di nicotina per involucro, avvertenze sanitarie e obblighi di sicurezza sulle chiusure a tutela dei bambini. Sono aggiornate anche le aliquote di accisa su diverse categorie di tabacchi (sigarette, sigaretti, tabacco trinciato). Infine, sono modificati i termini per il pagamento dell’accisa sui tabacchi lavorati e sull’imposta di consumo per i prodotti succedanei dei prodotti da fumo.
Differimento dell’entrata in vigore della plastic tax e della sugar tax (art. 1, co. 125)
Si differisce l’entrata in vigore della plastic tax (imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego) e della sugar tax (imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate) al 1° gennaio 2027.
Contributo per le spese amministrative doganali sulle piccole spedizioni (art. 1, co. 126-128)
È istituito, nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia doganale e fiscale, un contributo alla copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di valore dichiarato non superiore a 150 euro provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione europea.
Allineamento delle accise sulla benzina e sul gasolio usato come carburante (art. 1, co. 129)
Si parificano le aliquote dell’accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante, portandole entrambe a 672,90 euro per mille litri. Sono esclusi, inoltre, i carburanti utilizzati a scopi agricoli e industriali dall’aumento dell’accisa e mantiene il regime favorevole - con accisa ridotta - per i biocarburanti.
Limite alla deduzione delle svalutazioni delle obbligazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie (art. 1, co. 130)
Si introducono innovazioni con riguardo ai limiti di deducibilità delle svalutazioni dei titoli obbligazionari per i soggetti IRES, con modifiche all’art. 94 e all’art. 101 del TUIR.
Norme di razionalizzazione delle regole di determinazione del reddito d’impresa (art. 1, co. 131-132)
Vengono definiti, in via sperimentale per il 2026, un regime fiscale della rivendita delle azioni proprie, la deduzione di oneri connessi a piani di stock option e e la deduzione del costo dei marchi d'impresa, dell'avviamento e delle attività immateriali a vita utile indefinita.
Limiti alla deducibilità degli interessi passivi (art. 1, co. 133-136)
Viene introdotta una deduzione forfetaria “a scalare” dal 96 per cento al 99 per cento degli interessi passivi per gli intermediari finanziari, con alcune eccezioni, per i periodi d’imposta dal 2026 al 2029. Dal periodo d’imposta 2030 tali soggetti riprendono a
dedurre integralmente gli interessi passivi. Sono confermate le regole di deducibilità degli interessi passivi per i soggetti partecipanti al consolidato. Viene inoltre stabilito che per le banche e gli altri enti e società finanziari, gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione netta nella misura di cui al comma 132. Infine, si dispone sugli acconti in modo da generare per ciascun periodo d’imposta effetti solo sui versamenti a saldo.
Modifica alla disciplina fiscale degli emolumenti variabili erogati ai manager del settore finanziario (art. 1, co. 137)
Si esclude, a determinate condizioni, l’applicazione di un’aliquota d’imposta dell'addizionale del 10 per cento sugli emolumenti
variabili eccedenti il triplo della parte fissa della retribuzione dei manager del settore finanziario.
Modifiche al calcolo della base imponibile IVA per obbligazioni permutative e dazioni di pagamento (art. 1, co. 138 e 139)
Viene novellano il decreto IVA, per far sì che la base imponibile IVA delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, sia calcolata sulla base dei costi sostenuti dal cedente o prestatore. Tale modifica mira a adeguare all’ordinamento unionale la normativa nazionale.
Viene proposta una modifica dell’art. 13, co. 2, lett. d), del decreto Iva finalizzata a sostituire, ai fini del calcolo della base imponibile dell’IVA, il “valore normale” con il “valore dei beni e dei servizi” che formano oggetto di ogni cessione prestazione, “determinato dall’ammontare complessivo di tutti i costi riferibili a tali cessioni o prestazioni”.
Il nuovo criterio di determinazione della base imponibile si potrà applicare solamente alle operazioni effettuate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di bilancio per l'anno 2026. Sono espressamente fatti salvi i comportamenti pregressi.
Estensione dell’obbligo di pagamento della ritenuta sulle provvigioni per rapporti di intermediazione commerciale (art. 1, co. 140 a 142)
Si includono alcuni soggetti attualmente esentati (agenzie di viaggio e turismo; agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei; agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni rese direttamente) nell’obbligo di pagamento della ritenuta sulle provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari.
Operazioni sui mercati effettuate dal MEF (art. 1, co. 143)
Ai proventi derivanti dalle operazioni di gestione della liquidità depositata sul conto di Tesoreria e ai proventi derivanti dall’emissione dei titoli di Stato corrisposti al Ministero dell’economia e delle finanze (Dipartimento del Tesoro) non si applicano né le ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale, né l’imposta sostitutiva sui redditi dei titoli obbligazionari. Sono fatti salvi i comportamenti adottati, sino alla data di entrata in vigore della norma in esame, in relazione al trattamento fiscale dei proventi citati.
Imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (art. 1, co. 144)
Si aumenta l’aliquota dell’imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni, dal 18% al 21%.
Esenzione dall’imposta di bollo su alcuni contratti di credito (art. 1, co. 145 e 146)
Si introduce un’esenzione dall’imposta di bollo su particolari categorie di contratti di credito.
Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato (art. 1, co. 153)
Al fine di incrementare l’occupazione giovanile stabile, di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica e di contribuire alla riduzione dei divari territoriali, è autorizzata la spesa di 154 milioni di euro per l’anno 2026, di 400 milioni di euro per l’anno 2027 e di 271 milioni di euro per l’anno 2028. Le risorse, che costituiscono limite di spesa, sono destinate a riconoscere l’esonero parziale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per una durata massima di 24 mesi, per l’assunzione nel periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o per la trasformazione, nel medesimo periodo, del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, laddove previsto.
Assegno di Inclusione (art. 1, co. 158 e 159)
A decorrere da gennaio 2026 viene eliminato il mese di sospensione previsto dopo la 18esima mensilità e dopo i successivi periodi di 12 mesi di erogazione dell’ADI. Presentando la domanda infatti si potrà fruire del rinnovo dell’ADI per periodi ulteriori 12 mesi, senza mese di interruzione. L'importo della prima delle 12 mensilità viene riconosciuto nella misura del 50% dell’importo mensile del beneficio economico rinnovato.
Il contributo straordinario riconosciuto ai beneficiari dell'ADI che nel 2025 hanno concluso le prime 18 mensilità di fruizione e percepito la prima mensilità del rinnovo entro dicembre 2025 viene riconosciuto anche a chi ha terminato il ciclo dei 18 mesi a novembre 2025.
APE Sociale (art. 1, co. 162 e 163)
Confermata anche per l'anno 2026 la disciplina dell'APE Sociale. Quindi per l'accesso alla misura è richiesto il requisito anagrafico di 63 anni e 5 mesi per i soggetti che si trovino in condizione di disoccupazione, assistenza a familiare con disabilità grave, riduzione della capacità lavorativa per invalidità grave, siano dipendenti per lavori usuranti.
Confermate, inoltre, le semplificazioni nell'accesso all'APE sociale per i soggetti che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 1, commi 179 e 179-bis, L 11 dicembre 2016 n. 232 nel corso del 2026.
Il beneficio non è cumulabile con altri redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
L'istanza può essere presentata attraverso i seguenti canali (INPS - messaggio 14 gennaio 2026 n. 128):
- direttamente dal sito internet www.inps.it, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi), CIE (Carta di identità elettronica) 3.0 o eIDAS, seguendo il seguente percorso: "Pensione e Previdenza" > "Domanda di pensione" > "Aree tematiche" > "Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci" > "Accedi all'area tematica" > "Certificati" > "Verifica delle condizioni di accesso all'APE sociale";
- utilizzando i servizi offerti dagli Istituti di patronato riconosciuti dalla legge;
- chiamando il Contact Center Multicanale al numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06164164 (da rete mobile a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
Possono presentare la domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio dell'APE sociale i soggetti che, nel corso dell'anno 2026, si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del comma 179 dell'articolo 1 della L 11 dicembre 2016, n. 232.
Possono altresì presentare domanda tutti coloro che hanno perfezionato i requisiti negli anni precedenti, stante il permanere degli stessi, e che non hanno provveduto a inoltrare la relativa domanda.
I termini di scadenza per la presentazione delle citate domande di riconoscimento sono il 31 marzo 2026, il 15 luglio 2026 e, comunque, non oltre il 30 novembre 2026.
Per non perdere i ratei di trattamento, i soggetti che al momento della domanda di verifica delle condizioni di accesso al beneficio in argomento siano già in possesso di tutti i requisiti e le condizioni previste devono presentare, contestualmente, anche la domanda di APE sociale.
Indennità omnicomprensiva pesca (art. 1, co. 164)
La Manovra prevede il finanziamento, nel limite di 30 milioni di euro, dell’indennità omnicomprensiva (di importo non superiore a 30 euro giornalieri per l’anno 2026) per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima (compresi i soci lavoratori della piccola pesca) in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio o non obbligatorio. Il riconoscimento del beneficio e la conseguente erogazione dell’indennità sono incompatibili con altre forme di sostegno al reddito.
Ammortizzatori sociali (art. 1, co. 166 a 172)
La Manovra proroga, per il 2026:
- l’esonero dalla contribuzione addizionale per le unità produttive di imprese nelle aree di crisi industriale complessa, per un periodo massimo complessivo di autorizzazione di 12 mesi;
- e in deroga ai limiti generali di durata e di alcuni requisiti sul numero di dipendenti occupati dal datore di lavoro, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale qualora l'azienda abbia cessato o cessi l'attività produttiva, per un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di 12 mesi, destinando 100 milioni di euro (a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione);
- proroga la CIG straordinaria per gli stabilimenti produttivi ILVA per l’anno 2026, nel limite di spesa di 19 milioni di euro (a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione). Il beneficio opera anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche;
- proroga al 31 dicembre 2026 alcune convenzioni tra il Ministero del lavoro e le regioni per le politiche attive a favore dei lavoratori socialmente utili.
Stanziati ulteriori 20 milioni di euro per la Filiera delle Telecomunicazioni; previsti inoltre 63,3 milioni di euro di Cigs per salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio di competenze delle imprese di interesse strategico nazionale con almeno mille dipendenti e piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per via della loro complessità degli stessi.
La Finanziaria prevede che per l’anno 2026 possa essere autorizzato, previo accordo stipulato in sede governativa Ministero del lavoro (anche in presenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy) un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria - per un massimo di 6 mesi, non ulteriormente prorogabili, qualora l'azienda abbia cessato o cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di un significativo riassorbimento occupazionale - nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2026.
Nel confermare la proroga fino al 2027 dell’efficacia delle misure della CIGS in deroga per riorganizzazione o crisi aziendale per imprese con rilevanza economica strategica anche a livello regionale che presentino rilevanti problematiche occupazionali con esuberi significativi nel contesto territoriale, previo accordo stipulato presso il Ministero del lavoro con la presenza delle regioni interessate, incrementa di 50 milioni, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, il limite di spesa previsto per garantire le suddette misure (esso viene, quindi, portato da 100 a 150 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027).
Incrementati, per gli anni 2027 e 2028, i limiti complessivi di spesa in relazione ai benefici contemplati dalla disciplina sugli incentivi per i processi di aggregazione delle imprese e per la tutela occupazionale dei settori coinvolti.
Liquidazione anticipata NASpI (art. 1, co. 176)
La Legge di Bilancio prevede che l’erogazione della prestazione non avvenga più in un’unica soluzione, ma in 2 rate:
- la prima pari al 70% dell'intero importo;
- la seconda del restante 30% da corrispondere al termine della durata della prestazione, e comunque non oltre il termine di 6 mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione.
L’erogazione della seconda rata è concessa previa verifica della mancata rioccupazione del beneficiario, nonché previa verifica del fatto che il soggetto medesimo non sia titolare di pensione diretta (eccetto l'assegno ordinario di invalidità).
Pensioni (art. 1, co. 180 e 181)
Con riferimento al personale militare delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, nonché del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è stabilito, l’incremento di un mese per l’anno 2028, di un ulteriore mese per l’anno 2029 e di un ulteriore mese a decorrere dall’anno 2030 dei requisiti di accesso al sistema pensionistico inferiori a quelli vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria. Le eventuali eccedenze non comportano l’applicazione dell’istituto dell’aspettativa per riduzione di quadri.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le specifiche professionalità per le quali, in ragione della specificità del peculiare impiego, l’ulteriore incremento possa non trovare applicazione oppure si applichi parzialmente.
Riforma della previdenza complementare: deducibilità, prestazioni e rendite (art. 1, co. 201 a 202)
Sul piano fiscale, viene innalzato, dal periodo d’imposta 2026, il limite annuo di deducibilità dei contributi versati alle forme di previdenza complementare, sia dal lavoratore sia dal datore di lavoro o committente, con un coordinamento della disciplina speciale prevista per i lavoratori di prima occupazione successiva al 31 dicembre 2006.
Previdenza complementare (art. 1, co. 204 e 205)
Dal 1° luglio 2026, scatta l'adesione automatica alla previdenza complementare per i neoassunti del settore privato, nel caso in cui non esprimano la propria scelta nei 60 giorni successivi all'assunzione. La platea delle aziende che dovranno conferire le quote di TFR non destinate alla previdenza complementare al fondo Inps è estesa, includendo quelle che, negli anni successivi a quello di avvio delle attività, raggiungono i 50 dipendenti.
Si escludono per il 2026 e il 2027, le imprese con media annuale riferita all’anno precedente inferiore ai 60 dipendenti.
Dal 2032, l’obbligo è esteso alle aziende che impiegano almeno 40 dipendenti. Sono, inoltre, previste specifiche misure per il rafforzamento degli investimenti in infrastrutture da parte delle forme pensionistiche complementari, nonché numerose modifiche alla disciplina del finanziamento, delle prestazioni e di attribuzioni della COVIP.
La Manovra eleva da 25mila a 500mila euro il limite massimo delle sanzioni amministrative previste nei confronti di chi commette diverse violazioni della disciplina delle forme pensionistiche complementari:
- per chiunque adotti, in qualsiasi documento o comunicazione al pubblico, la denominazione "fondo pensione" senza essere iscritto all'Albo tenuto a cura della COVIP;
- nei confronti dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali, di titolari delle funzioni fondamentali, dei responsabili delle forme pensionistiche complementari, dei liquidatori e dei commissari nominati in relazione alle rispettive competenze che abbiano commesso diverse tipologie di violazione della disciplina delle forme pensionistiche complementari (tra cui, tra l’altro, violazioni delle disposizioni sui requisiti di onorabilità e professionalità e sulle cause di ineleggibilità e di incompatibilità).
Dal 1° gennaio 2026, sale da 40 a 60 euro mensili il bonus mamme per le lavoratrici madri dipendenti - con esclusione dei rapporti di lavoro domestico - e le lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome (comprese le casse di previdenza professionali e la gestione separata) con 2 figli e fino al mese del compimento del 10° anno da parte del secondo figlio, titolari di un reddito da lavoro inferiore a 40mila euro annui, nelle more dell'attuazione dell’esonero contributivo previsto dalla legge di bilancio per il 2025 per le lavoratrici madri di 2 o più figli, dipendenti o autonome (posticipato al 2027).
Lo stesso incremento è riconosciuto alle madri lavoratrici dipendenti (e alle lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome) con più di 2 figli e fino al mese di compimento del 18esimo anno del figlio più piccolo, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo.
Il reddito da lavoro non deve provenire da attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato o coincidere temporalmente alla vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Le mensilità, spettanti a decorrere dal 1° gennaio 2026 fino alla mensilità di novembre 2026, sono corrisposte a dicembre, in unica soluzione, in sede di liquidazione della mensilità relativa al medesimo mese di dicembre 2026. Il bonus è erogato a domanda dall'Inps.
Modifica della soglia per il calcolo dell’ISEE (art. 1, co. 208)
La Finanziaria introduce - dal 1° gennaio 2026 - un nuovo valore ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l'inclusione, applicabile esclusivamente alle seguenti prestazioni (INPS – circolare 12 gennaio 2026 n. 102):
- assegno di inclusione (ADI);
- supporto per la formazione e il lavoro (SFL);
- assegno unico e universale per i figli a carico (AUU);
- bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione;
- bonus nuovi nati.
Per il calcolo dell'ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l'inclusione il citato articolo 1, comma 208 modifica in modo più favorevole la soglia prevista dal Regolamento ISEE, che riduce il valore dell'immobile in cui risiede il nucleo familiare ISEE, e prevede delle maggiorazioni della scala di equivalenza più favorevoli in relazione alla presenza di figli nel nucleo familiare.
In particolare, nel calcolo dell'ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l'inclusione:
- la franchigia relativa alla casa di abitazione ai fini ISEE è fissata a 91.500 euro, fatta eccezione per i nuclei familiari la cui casa è ubicata nel Comune capoluogo di una delle Città metropolitane (Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Sassari, Torino e Venezia) per i quali la franchigia è fissata a 120.000 euro.
Per tutti i nuclei familiari, inoltre, l'incremento della franchigia di 2.500 euro per ogni figlio convivente è applicato a ogni figlio successivo al primo;
- le maggiorazioni della scala di equivalenza previste per i nuclei familiari con figli sono rideterminate nei seguenti valori:
1) 0,10 in caso di nuclei familiari con 2 figli;
2) 0,25 in caso di nuclei familiari con 3 figli;
3) 0,40 in caso di nuclei familiari con 4 figli;
4) 0,55 in caso di nuclei familiari con almeno 5 figli.
L'ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l'inclusione si applica esclusivamente alle suddette prestazioni. Per le altre prestazioni continuano ad applicarsi gli indicatori già utilizzati.
In attesa dell'aggiornamento del modello tipo della DSU, dell'attestazione ISEE, nonché delle relative istruzioni per la compilazione, da approvare con decreto direttoriale, l'Istituto ha provveduto a modificare le procedure per consentire il calcolo, a decorrere dal 1° gennaio 2026, dell'ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l'inclusione.
A seguito di tali modifiche nel quadro A "Nucleo familiare", sezione "nuclei familiari con almeno tre figli" del Modulo MB. 1 della DSU Mini e della DSU Integrale, nonché del Modulo FC.4 (Modulo aggiuntivo) della DSU Integrale, nei campi "N. figli di cui conviventi " è possibile indicare anche il valore "2".
Il Quadro A "Nucleo familiare", sezione "nuclei familiari con almeno tre figli" del Modulo MB.1rid della DSU Integrale denominata "nuclei familiari con almeno tre figli" non è stata oggetto di modifiche in quanto le nuove modalità di calcolo non si applicano alle prestazioni per il nucleo familiare ristretto.
L'Inps ha avviato le attività di modifica delle procedure per calcolare l'ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l'inclusione per le DSU presentate a decorrere dal 1° gennaio 2026. Considerato che il citato ISEE è più favorevole rispetto agli ISEE utilizzati fino al 31 dicembre 2025, le lavorazioni delle domande di ADI, SFL e Bonus nuovi nati, da definire con riferimento all'ISEE 2026, che avrebbero un esito negativo, vengono temporaneamente sospese in attesa di disporre dell'ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l'inclusione.
Concluse le attività di aggiornamento delle procedure, l'Istituto calcolerà in automatico l'ISEE in argomento per tutte le DSU presentate a decorrere dal 1° gennaio 2026, procederà a completare le lavorazioni sospese indicate in precedenza e ricalcolerà le prestazioni definite con riferimento all'ISEE 2026, per le quali l'ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l'inclusione determina un importo più favorevole.
A seguito dell'approvazione, con decreto direttoriale, del nuovo modello tipo della DSU, dell'attestazione ISEE, nonché delle relative istruzioni aggiornate con riferimento alle disposizioni introdotte dal citato articolo 1, comma 208, della legge di Bilancio 2026, l'Istituto provvederà a integrare le attestazioni ISEE 2026 rilasciate con l'ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l'inclusione.
Esonero contributivo lavoratrici madri (art. 1, co. 210 a 213)
Ai datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio 2026, assumono donne, madri di almeno 3 figli di età minore di 18 anni, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nella misura del 100%, nel limite massimo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.
Qualora l’assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, l’esonero in parola spetta per 12 mesi dalla data dell’assunzione. Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, l’esonero è riconosciuto nel limite massimo di 18 mesi dalla data dell’assunzione. Qualora l’assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l’esonero spetta per un periodo di 24 mesi dalla data dell’assunzione.
L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
Il medesimo esonero è compatibile senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’articolo 4 del DLgs 30 dicembre 2023, n. 216.
Incentivi per la conciliazione vita-lavoro (art. 1, co. 214 a 218)
Al fine di favorire la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata, dal 1° gennaio 2026 alla lavoratrice o al lavoratore con almeno 3 figli conviventi, fino al compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo o senza limiti di età nel caso di figli con disabilità, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, orizzontale o verticale, o nella rimodulazione della percentuale di lavoro in caso di contratto a tempo parziale, che determina una riduzione dell’orario di lavoro di almeno 40 punti percentuali.
Per incentivare l’applicazione del suddetto criterio di priorità, ai datori di lavoro privati che consentono ai lavoratori dipendenti la trasformazione prevista, senza riduzione del complessivo monte orario di lavoro, è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di trasformazione del contratto, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni per l’attuazione della disposizione in parola.
L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
Il medesimo esonero, inoltre, è compatibile senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’articolo 4 del DLgs 30 dicembre 2023, n. 216.
Congedi parentali e congedo di malattia per i figli minori (art. 1, co. 219 e 220)
Al fine favorire la genitorialità e con l’obiettivo di preservare l’occupazione, la Manovra:
- estende fino al 14esimo anno di età del bambino il diritto di fruire del congedo parentale, in luogo degli attuali 12 anni;
- estende fino al 14esimo anno di età del bambino il diritto al prolungamento del congedo parentale previsto per figli con disabilità;
- estende il riconoscimento dell’indennità del 30% della retribuzione, a titolo di trattamento economico del congedo parentale (e del suddetto prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità);
- estende le previsioni anche ai casi di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento.
Con riferimento al congedo per malattia dei figli di età superiore a 3 anni (riconosciuto alternativamente a ciascun genitore), la Manovra:
- innalza a 10 giorni (rispetto ai 5 vigenti) il limite massimo di giorni fruibili all’anno;
- eleva da 8 a 14 anni il requisito anagrafico del figlio per la fruizione del congedo.
Rafforzamento del contratto a termine (art. 1, co. 221)
Al fine di favorire la conciliazione tra vita privata e lavoro e garantire la parità di genere sul lavoro, in caso di assunzione ai sensi dell’articolo 4 del DLgs 26 marzo 2001 n. 151, il contratto di lavoro può essere prolungato per un ulteriore periodo di affiancamento della lavoratrice sostituita, di durata, comunque, non superiore al primo anno di età del bambino.
Caravagier familiare (art. 1, co. 227)
Per finanziare iniziative legislative a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, la Manovra ha istituito un Fondo con una dotazione di 1,15 milioni di euro per l’anno 2026 e di 207 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027, destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati alla definizione della figura del caregiver familiare delle persone con disabilità e al riconoscimento del valore sociale ed economico della relativa attività di cura non professionale.
Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza (art. 1, co. 230 e 231)
La Manovra incrementa la dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità - al fine di sostenere le donne in condizione di maggiore vulnerabilità, nonché di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà - di 5,5 milioni di euro per l’anno 2026, 9 milioni di euro per l’anno 2027 e 4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2028 (l’incremento è destinato al cd. reddito di libertà). Incrementa il fondo di un milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, prevedendo che tali risorse vengano ripartite in parti uguali per le seguenti finalità:
- realizzazione e rafforzamento di iniziative ed attività dei centri antiviolenza (con ripartizione tra le regioni secondo modalità previste dalla normativa di settore);
- realizzazione e rafforzamento di iniziative ed attività delle case rifugio per donne vittime di violenza.
Il provvedimento istituisce un fondo (con dotazione di 6 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027) volto a consentire alle donne vittima di violenza di genere di accedere a ogni servizio, strumento o agevolazione, per cui la fruizione sia condizionata dalla presentazione del proprio ISEE. Il beneficio potrà essere fruito per i primi 12 mesi successivi alla presa in carico e avvio degli interventi di protezione previsti dalla normativa vigente.
Imposta sostitutiva sul trattamento accessorio dei dipendenti pubblici non dirigenti (art. 1, co. 237)
La disposizione introduce, limitatamente al periodo d’imposta 2026, un regime di tassazione agevolata per il trattamento economico accessorio dei lavoratori dipendenti pubblici non appartenenti alla dirigenza. Il beneficio consiste nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, con aliquota pari al 15%, su un importo massimo di 800 euro di trattamento accessorio, comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa.
L’accesso al regime è subordinato al possesso di un reddito da lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro annui. Restano esclusi dall’ambito applicativo i dipendenti delle Forze di polizia e delle Forze armate che già beneficiano del regime fiscale agevolato previsto dall’art. 45, co. 2, DLgs 29 maggio 2017, n. 95.
Maggiorazione dell’ammortamento per investimenti “Industria 4.0” (art. 1, co. 427 a 436)
Per il triennio 2026-2028, si introduce la disciplina della maggiorazione del costo fiscalmente ammortizzabile per investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0. L’agevolazione, rilevante ai fini IRES e IRPEF, si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, con beni agevolabili individuati negli Allegati IV e V alla legge di bilancio.
La maggiorazione è graduata per scaglioni di investimento (180%, 100% e 50% fino a un massimo di 20 milioni di euro). Sono definite le imprese escluse, le modalità di accesso e le regole di cumulabilità con altre agevolazioni, con esclusione, in particolare, del credito d’imposta beni strumentali 4.0. È inoltre prevista la possibilità di continuare a fruire del beneficio sulle quote residue in caso di cessione o delocalizzazione del bene, a condizione della sua sostituzione con un bene tecnologicamente equivalente o superiore.
Comunicazioni sui pagamenti in contanti dei turisti stranieri (art. 1, co. 437)
Si innalza da 1.000 a 5.000 euro la soglia oltre la quale scatta l’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle entrate per i pagamenti in contanti effettuati da soggetti stranieri non residenti per l’acquisto di beni e servizi legati al turismo.
L’obbligo riguarda i soggetti non tenuti all’emissione della fattura, nonché le agenzie di viaggio e turismo, e si riferisce alle singole operazioni di importo superiore al nuovo limite.
Proroga e rifinanziamento dei crediti d’imposta ZES unica e ZLS (art. 1, co. 438 a 447)
Si estende agli anni 2026-2028 il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica, con riferimento agli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2028. Sono fissati specifici limiti di spesa annuali e introdotti articolati obblighi di comunicazione preventiva e consuntiva all’Agenzia delle entrate, la cui disciplina attuativa è demandata a provvedimenti del Direttore dell’Agenzia.
La norma prevede meccanismi di controllo finalizzati al rispetto dei tetti di spesa e rinvia, per quanto non espressamente disciplinato, alla normativa generale. Viene inoltre prorogato per lo stesso triennio il credito d’imposta per le imprese operanti nelle Zone Logistiche Semplificate, nel limite di 100 milioni di euro annui, con analoghi obblighi comunicativi e procedure di monitoraggio.
Credito d’imposta integrativo per investimenti ZES unica realizzati nel 2025 (art. 1, co. 448 a 452)
Si introduce un credito d’imposta aggiuntivo, fruibile nel 2026, a favore delle imprese che hanno realizzato investimenti nella ZES unica Mezzogiorno entro il 15 novembre 2025. Il contributo integra, nella misura del 14,6189%, il credito già richiesto con dichiarazione integrativa presentata tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025, a condizione che l’impresa non abbia fruito del credito Transizione 5.0 per almeno uno degli investimenti indicati.
Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione e nel rispetto del limite massimo rappresentato dall’importo originariamente richiesto. Sono previste specifiche ipotesi di rideterminazione e decadenza in caso di perdita dei requisiti o dichiarazioni non veritiere.
Credito d’imposta per investimenti delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura (art. 1, co. 454 a 459)
I commi riconoscono un credito d’imposta a favore delle imprese operanti nella produzione primaria agricola e nei settori della pesca e dell’acquacoltura che effettuano investimenti in beni strumentali materiali e immateriali. La misura è finalizzata a sostenere l’ammodernamento e l’innovazione dei processi produttivi in comparti tradizionalmente esclusi o limitatamente coinvolti dalle agevolazioni ordinarie sui beni strumentali.
Credito d’imposta ZES unica per il settore agricolo e della pesca: proroga 2026 (art. 1, co. 460 a 466)
La norma rimodula ed estende al 2026 il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali effettuati dalle imprese della produzione primaria agricola, della pesca e dell’acquacoltura localizzate nella ZES unica. L’intervento rafforza il sostegno agli investimenti produttivi in aree caratterizzate da ritardi di sviluppo, coordinandosi con la disciplina generale della ZES unica.
Contributi a tasso agevolato per gli investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle PMI (art. 1, co. 468)
Si rifinanzia l’autorizzazione di spesa relativa alla cd. “Nuova Sabatini”, misura di sostegno agli investimenti in beni strumentali da parte di micro, piccole e medie imprese
Interventi strategici per il sostegno e lo sviluppo delle filiere del turismo e in favore delle imprese (art. 1, co. 469 a 471)
Si modificano le norme dettate dalla precedente legge di bilancio per il 2025 in tema di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati al fine di sostenere lo sviluppo dell’offerta turistica sul territorio nazionale, demandando la definizione di criteri, condizioni e modalità per la concessione di tali agevolazioni ad un decreto interministeriale.
Si autorizza la spesa di 50 milioni di euro per il triennio 2026-2028 per la concessione di contributi a fondo perduto per gli investimenti privati nel settore turistico (di cui l’1% da destinarsi alla gestione degli interventi), ai fini del sostegno e dello sviluppo della filiera, demandando la definizione di criteri, condizioni e modalità per la concessione di tali agevolazioni ad un decreto interministeriale, da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge in esame.
Fondo unico nazionale per il turismo - FUNT (art. 1, co. 472)
Viene modificata la disciplina del Fondo unico nazionale per il turismo (FUNT), sia di parte corrente sia di conto capitale, istituito dalla legge di bilancio 2022 (commi 366-371) nello stato di previsione del Ministero del turismo (MITUR). Si circoscrive la finalità del fondo di parte corrente alla sola razionalizzazione degli interventi per attrattività e promozione turistica, eliminando il riferimento al sostegno agli operatori e al rilancio produttivo e occupazionale in coerenza con il PNRR.
Misure in materia di internazionalizzazione delle imprese (art. 1, co. 504)
Si prevede l’incremento delle risorse finanziarie destinate al sostegno delle esportazioni e all’internazionalizzazione delle imprese italiane, intervenendo su fondi preesistenti.
Bonus valore cultura (art. 1, co. 538 a 549)
Si instituisce un bonus elettronico denominato «Bonus valore cultura», finalizzato all’acquisto di materiali e prodotti culturali, riconosciuto ai giovani che, a partire dall’anno 2026, hanno conseguito, non oltre l'anno di compimento del
diciannovesimo anno di età, il diploma finale presso istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati. Tale strumento, dal primo gennaio 2027, sostituirà la «Carta della cultura giovani» e la «Carta del merito».
Proroga delle esenzioni fiscali per i fabbricati colpiti dal sisma 2016-2017 (art. 1, co. 580)
Il comma proroga le esenzioni dal reddito imponibile ai fini IRPEF e IRES per i redditi dei fabbricati situati nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017 in Italia centrale. È altresì confermata l’esenzione dall’IMU e dalla TASI per i medesimi immobili.
Esenzione IMU per fabbricati colpiti dai sismi 2022 e 2023 nelle Marche e in Umbria (art. 1, co. 595)
Il comma proroga al 2026 l’esenzione IMU per i fabbricati ad uso abitativo situati nelle regioni Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 2022 e 2023. È demandato a un decreto ministeriale il ristoro del minor gettito ai comuni interessati.
Incremento dei contributi per la ricostruzione privata post-sisma e Superbonus (art. 1, co. 616 a 618)
Le disposizioni autorizzano un incremento dei contributi per la ricostruzione privata relativi a diversi eventi sismici verificatisi a partire dal 1° aprile 2009. L’incremento riguarda istanze presentate entro il 31 dicembre 2024 e opere non completate interessate dall’opzione per cessione del credito o sconto in fattura legata al Superbonus 110%.
Sono stanziate risorse pluriennali fino al 2036, con riparto affidato al Dipartimento Casa Italia, cui spettano anche funzioni di coordinamento e monitoraggio, mentre ai Commissari straordinari e agli Uffici speciali è demandata l’attuazione operativa.
Area ZES estesa alle zone del Sisma Centro Italia 2016 (art. 1, co. 591)
La Manovra prevede, inoltre, l’applicazione, anche nel 2026, delle agevolazioni per la zona franca urbana per le zone del Sisma Centro Italia 2016. In particolare, prevede l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente (l'esonero spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana).
Proroga delle disposizioni in materia di determinazione delle aliquote dell’addizionale regionale e comunale dell’IRPEF (art. 1, co. 649 e 650)
Viene estesa fino all’anno 2028 la possibilità per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di determinare aliquote differenziate dell’addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito. Proroga fino al 2028 anche la possibilità di determinare aliquote differenziate anche per l’addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
Proroga del termine per i provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva (art.1, co. 677)
Proroga dal 30 aprile al 31 luglio, per l’anno 2026, il termine entro il quale i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva.
Pagamenti dovuti da amministrazioni pubbliche a favore di liberi professionisti (art. 1, co. 725)
Dal 15 giugno 2026 anche per il pagamento di importi fino a 5.000 euro dovuti come compensi ai liberi professionisti che rendono prestazioni in favore delle amministrazioni pubbliche deve essere prodotta dai percettori una certificazione attestante il regolare adempimento degli obblighi fiscali e contributivi, contestualmente alla presentazione della fattura per le prestazioni rese.
Industria 4.0 - Fondo per il rifinanziamento (art. 1, co. 770)
A favore delle imprese viene istituito un fondo da ripartire di 1,3 miliardi di euro per l’anno 2026. Le risorse in esame possono essere assegnate, limitatamente agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2025, all'incremento dei limiti di spesa previsti per il credito d'imposta Industria 4.0, ossia in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale, da usufruire esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 nel corso dell'anno 2026.
Contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti (art. 1, co. 771)
Viene modificato il sistema di pagamento del contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti. Entro il 16 novembre di ogni anno, gli assicuratori versano altresì a titolo di acconto una somma pari all’85 per cento del contributo dovuto per l’anno precedente; tale acconto costituirà un credito che potrà, per esigenze di liquidità, essere scomputato dai pagamenti dovuti, allo stesso titolo, a partire dal febbraio dell’anno successivo.
Proroga delle disposizioni in materia di determinazione delle aliquote dell’addizionale regionale e comunale dell’IRPEF (art. 1, co. 649 e 650)
Viene estesa fino all’anno 2028 la possibilità per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di determinare aliquote differenziate dell’addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito. Proroga fino al 2028 anche la possibilità di determinare aliquote differenziate anche per l’addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
Proroga del termine per i provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva (art.1, co. 677)
Proroga dal 30 aprile al 31 luglio, per l’anno 2026, il termine entro il quale i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva.
Pagamenti dovuti da amministrazioni pubbliche a favore di liberi professionisti (art. 1, co. 725)
Dal 15 giugno 2026 anche per il pagamento di importi fino a 5.000 euro dovuti come compensi ai liberi professionisti che rendono prestazioni in favore delle amministrazioni pubbliche deve essere prodotta dai percettori una certificazione attestante il regolare adempimento degli obblighi fiscali e contributivi, contestualmente alla presentazione della fattura per le prestazioni rese.
Industria 4.0 - Fondo per il rifinanziamento (art. 1, co. 770)
A favore delle imprese viene istituito un fondo da ripartire di 1,3 miliardi di euro per l’anno 2026. Le risorse in esame possono essere assegnate, limitatamente agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2025, all'incremento dei limiti di spesa previsti per il credito d'imposta Industria 4.0, ossia in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale, da usufruire esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 nel corso dell'anno 2026.
Contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti (art. 1, co. 771)
Viene modificato il sistema di pagamento del contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti. Entro il 16 novembre di ogni anno, gli assicuratori versano altresì a titolo di acconto una somma pari all’85 per cento del contributo dovuto per l’anno precedente; tale acconto costituirà un credito che potrà, per esigenze di liquidità, essere scomputato dai pagamenti dovuti, allo stesso titolo, a partire dal febbraio dell’anno successivo.
Lavoratori del settore dello spettacolo (art. 1, co. 840)
La Manovra modifica, dal 1° gennaio 2026, la disciplina in materia di requisiti di accesso all’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo. In particolare:
- innalza da 30mila a 35mila euro il tetto massimo di reddito dichiarato al di sotto del quale è possibile avere accesso al beneficio;
- prevede un regime derogatorio e più favorevole per i lavoratori del cinema e dell’audiovisivo, in termini di numero minimo di giornate di contribuzione richieste per poter ottenere l’indennità. Modifica, inoltre, l’ambito temporale considerato ai fini del computo delle giornate, con riferimento ad altre indennità: si prevede che, ai fini del calcolo delle giornate minime richieste, non si computino le giornate riconosciute a titolo di indennità di discontinuità, di ALAS e di NASpI nell’anno o negli anni presi in considerazione.
Esenzione Imu degli immobili degli enti non commerciali (art. 1, co. 853 a 856)
Sono state introdotte disposizioni di interpretazione autentica in relazione all’esenzione IMU sugli immobili posseduti ed utilizzati dagli enti non commerciali per lo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali e delle attività sanitarie, nonché di attività didattiche.
Ai fini dell’applicazione dell’esenzione dall’imposta municipale propria (IMU) lo svolgimento delle attività assistenziali e delle attività sanitarie si intende effettuato con modalità non commerciali quando le stesse:
a) sono accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le regioni e gli enti locali, sono svolte, in ciascun ambito territoriale e secondo la normativa ivi vigente, in maniera complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico e prestano a favore dell’utenza, alle condizioni previste dal diritto dell’Unione europea e nazionale, servizi sanitari e assistenziali gratuiti, salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall’ordinamento per la copertura del servizio universale;
b) se non accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le regioni e gli enti locali, sono svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell’assenza di relazione con il costo effettivo del servizio.
Gli enti non commerciali di cui alla lettera a) beneficiano dell’esenzione IMU, laddove rispettino i requisiti prescritti dalla norma, indipendentemente da eventuali importi di partecipazione alla spesa da parte dell’utente o dei familiari in quanto tale forma di cofinanziamento risulta necessaria al fine di garantire la copertura del servizio universale.
Non è rilevante ai fini dell’applicazione dell’esenzione in esame l’inserimento degli immobili utilizzati per lo svolgimento delle attività assistenziali e delle attività sanitarie in una specifica categoria catastale.
Con riguardo alle attività didattiche svolte negli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti che si qualificano, ai fini delle imposte sui redditi,
come enti non commerciali. Nello specifico, ai fini dell’esenzione IMU, le attività didattiche si intendono svolte con modalità non commerciali quando il loro corrispettivo medio percepito è inferiore al Costo Medio per Studente (c.d. “CMS”) pubblicato annualmente dal Ministero dell’istruzione e del merito, nonché dal Ministero dell’università e della ricerca. In ogni caso, non si dà luogo al rimborso delle somme già versate.
Diminuzione dell’accisa sulla birra (art. 1, co. 859)
L’accisa sulla birra per gli anni 2026-2027 diminuisce a 2,98 euro per ettolitro e per grado-Plato. Precisamente l'accisa viene rideterminata nelle seguenti misure:
- per gli anni 2026 e 2027: 2,98 euro per ettolitro e per grado-Plato;
- per gli anni 2028 e successivi: 2,99 euro per ettolitro e per grado-Plato.
Fondo per il benessere psicologico (art. 1, co. 863)
Al fine di favorire il benessere psicologico e psicofisico, la Manovra prevede l'istituzione presso il Ministero del lavoro di un Fondo per il benessere psicologico finalizzato:
- alla promozione di incentivi per aziende e imprese, volti a introdurre o rafforzare un sistema di aiuto psicologico ai dipendenti;
- a istituire e implementare servizi e sportelli psicologici forniti dalle università in favore degli studenti.
Proroga del credito d’imposta per le attività di design e ideazione estetica (art. 1, co. 925 e 926)
Per le attività di design e ideazione estetica, il credito d’imposta è riconosciuto, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Il credito d’imposta in esame è riconosciuto nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro per l’anno 2026 ed è utilizzabile in un’unica quota annuale. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa, l’impresa trasmette telematicamente al Ministero delle imprese e del made in Italy apposita comunicazione concernente l’ammontare delle spese sostenute e il relativo credito d’imposta maturato, secondo modalità e termini stabiliti con decreto direttoriale del medesimo Ministero.
Regime fiscale per i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi e di piante officinali spontanee (art. 1, co. 932)
Viene introdotta la regione di raccolta tra gli elementi che il documento emesso dal soggetto acquirente di prodotti selvatici non legnosi e di piante officinali, nelle ipotesi nelle quali non trovi applicazione la ritenuta a titolo d’imposta prevista dalla legislazione vigente, deve necessariamente contenere.
Sgravio dell'Iva sulle cessioni di beni per i soggetti domiciliati e residenti fuori dell’Unione europea (art. 1, co. 934 a 936)
Al fine di ottimizzare il processo per il rimborso dell’imposta pagata sulle cessioni di beni a soggetti domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio per il 2026, sono stabilite modalità di semplificazione delle procedure di evasione delle richieste di rimborso dell’IVA, contestualmente all’uscita dal territorio doganale, prevedendo un processo di validazione unico per tutte le fatture emesse intestate al medesimo cessionario, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Il termine dei quattro mesi per la restituzione della fattura al cedente da parte del cessionario con l’indicazione degli estremi del passaporto viene sostituito con il termine dei sei mesi dal momento di compimento dell’operazione.
Imposta sostitutiva sui compensi per lavoro straordinario degli infermieri dipendenti da strutture private accreditate (art. 1, co. 944 e 945)
L’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali comunali e regionali con aliquota pari al 5 per cento si applica anche ai compensi per lavoro straordinario per il personale dipendente delle strutture sanitarie, nonché ai compensi per lavoro straordinario per il personale dipendente delle RSA e delle altre strutture residenziali e socioassistenziali, erogati agli infermieri dipendenti delle strutture sanitarie e sociosanitarie private accreditate. Quanto previsto è applicato dal sostituto d’imposta ai compensi erogati dall’anno 2026.
Benefici per imprese energivore (art. 1, co. 962 a 965)
Alle imprese rientranti, per l’anno 2025, nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica o nell’elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale istituiti presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) è riconosciuto, in relazione agli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa un credito d’imposta.
Il credito d’imposta è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2026 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione. Il credito d’imposta non è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili.
Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, sono definiti i criteri, le modalità e le percentuali massime del credito d’imposta erogabile, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.
Fonte normativa
- L 30 dicembre 2025 n. 199
- INPS - messaggio 12 gennaio 2026 n. 102?
- INPS - messaggio 14 gennaio 2026 n. 128
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