mercoledì, 14 gennaio 2026 | 15:46

CCNL Ferrovie dello Stato: definita la disciplina dell’apprendistato di alta formazione

Firmato, il 13 gennaio 2026, tra l’AGENS,e FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTi, UGL FERROVIERI, FAST CONFSAL e ORSA FERROVIE, un accordo per definire la disciplina del contratto di apprendistato di alta formazione.

CCNL Ferrovie dello Stato: definita la disciplina dell’apprendistato di alta formazione

Firmato, il 13 gennaio 2026, tra l’AGENS,e FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTi, UGL FERROVIERI, FAST CONFSAL e ORSA FERROVIE, un accordo per definire la disciplina del contratto di apprendistato di alta formazione.


Con il CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 22 maggio 2025 le parti hanno condiviso la volontà di adottare strumenti di integrazione, in un sistema duale, di formazione e lavoro, prevedendo la definizione di specifiche intese per l’accesso al contratto di apprendistato di alta formazione.

Pertanto, in attuazione dell’art. 22 del citato CCNL, Le parti hanno inteso definire la disciplina del contratto di apprendistato di alta formazione al fine, da un lato, di favorire l’inserimento lavorativo dei giovani nel settore del trasporto ferroviario e, dall’altro, di sostenere i processi di innovazione industriale in atto tramite l’acquisizione di elevate professionalità e nuove competenze specialistiche.

Sono destinatari del contratto di apprendistato di alta formazione gli studenti di età compresa tra i 18 anni e fino al giorno antecedente al compimento del 30° anno di età, iscritti a corsi per il conseguimento di titoli di studio universitari o di master post laurea.

Tale contratto deve essere stipulato in forma scritta tra azienda e lavoratore e deve contenere la prestazione oggetto del contratto, la qualificazione (figura professionale), la durata del contratto, il periodo di prova, il piano formativo individuale e il titolo di studio conseguibile al termine dell’apprendistato stesso.

.La durata del contratto non può essere inferiore a sei mesi ed è pari, nel massimo, alla durata ordinamentale dei relativi percorsi, definita nel protocollo con l’istituzione formativa.

I periodi di formazione interna ed esterna sono articolati anche secondo le esigenze formative e professionali dell’impresa e le competenze tecniche e professionali correlate agli apprendimenti ordinamentali che possono essere acquisiti nel l’impresa.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D.M. 12 ottobre 2015, la formazione esterna all'azienda non può essere superiore al 60% del numero di ore impegnate nelle lezioni frontali previste nell'ambito dei crediti formativi di ciascun insegnamento universitario.

Il lavoratore sarà inquadrato, per tutta la durata del contratto di apprendistato di alta formazione, al livello professionale B, posizione retributiva B2, figura professionale Specialista Tecnico Amministrativo.

Con riferimento al trattamento economico, per le ore di formazione esterna il datore di lavoro non ha alcun obbligo retributivo; mentre per le ore di formazione interna è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 20% di quella dovuta.

Al termine del contratto di apprendistato di alta formazione, in caso di prosecuzione del rapporto di lavoro, l’intero periodo di apprendistato di alta formazione è utile ai fini della maturazione dell’anzianità di servizio, con esclusione degli aumenti periodici di anzianità.

di Assia Olivetta


Fonte contrattuale