venerdì, 16 gennaio 2026 | 12:16

Altri trattamenti di sostegno al reddito

Durante il 2026 continuano a trovare applicazione anche gli ulteriori trattamenti di sostegno al reddito di seguito illustrati (INPS - circolare 15 gennaio 2026 n. 1)

Altri trattamenti di sostegno al reddito

Durante il 2026 continuano a trovare applicazione anche gli ulteriori trattamenti di sostegno al reddito di seguito illustrati (INPS - circolare 15 gennaio 2026 n. 1)

Lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate o confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria

Nel corso del 2026 continua a essere riconosciuto il trattamento di sostegno al reddito in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria. L'intervento è stato infatti prorogato, nel triennio 2024-2026, per una durata massima complessiva di 12 mesi.

Le originarie disposizioni che prevedevano un limite di spesa pari a 0,7 milioni di euro per ciascun anno sono state sostituite da nuovi importi per il 2025 e il 2026, per i quali il limite di spesa è incrementato fino a 8,7 milioni di euro per ciascun anno.

La misura di sostegno, di entità pari al trattamento di integrazione salariale, è concessa dal Ministero del lavoro a favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata e sottoposte ad amministrazione giudiziaria.

La prestazione viene erogata dall'Inps che, anche al fine di garantire il rispetto dei limiti finanziari stabiliti dalla norma, vi provvede esclusivamente con il sistema del pagamento diretto (cfr. Circolare n. 10 del 6 maggio 2019 del Ministero del lavoro, Nnota integrativa n. 8342 del 14 maggio 2019, Messaggio n. 2679 del 12 luglio 2019).

Intervento straordinario di integrazione salariale a seguito di accordi di transizione occupazionale

Continua a trovare applicazione anche la previsione di cui all'articolo 22-ter del DLgs n. 148/2015, che, al fine di sostenere le transizioni occupazionali all'esito dell'intervento straordinario di integrazione salariale per le causali di riorganizzazione aziendale e di crisi aziendale, prevede la possibilità di ricorrere a un ulteriore intervento di CIGS.

Il trattamento, finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero, può essere concesso, in deroga ai limiti massimi di durata per un periodo massimo di 12 mesi complessivi non ulteriormente prorogabili.

La misura si rivolge ai datori di lavoro destinatari della disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti (cfr. Circolare del Ministero del lavoro n. 6 del 18 marzo 2022, Messaggio n. 2423 del 15 giugno 2022).


Misure urgenti a sostegno degli occupati in gruppi di imprese

Continua a trovare applicazione, anche per l'anno 2026, la misura introdotta dall'articolo 7 del DL n. 92/2025, in favore delle imprese facenti parte di gruppi di imprese che complessivamente sul territorio italiano impiegano almeno 1.000 lavoratori dipendenti che, alla data di entrata in vigore del 27 giugno 2025, abbiano sottoscritto un accordo quadro di programma con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché con il Ministero delle Imprese e del made in Italy e con il Ministero del lavoro, diretto alla salvaguardia dei livelli occupazionali, alla gestione degli esuberi e all'attivazione di percorsi di reindustrializzazione.

In queste specifiche circostanze, su richiesta delle imprese interessate, il Ministro del lavoro può autorizzare, tramite apposito decreto, un ulteriore periodo di CIGS in via eccezionale e in deroga agli articoli 4 e 22 del DLgs n. 148/2015. Tale deroga si applica in continuità con gli ammortizzatori sociali già concessi e autorizzati in precedenza. L'ulteriore periodo di CIGS può essere riconosciuto fino al 31° dicembre 2027 ed entro il limite di spesa pari a 30,7 milioni di euro per l'anno 2025, a 31,3 milioni di euro per il 2026 e a 32 milioni di euro per il 2027 (cfr. Circolare n. 121 del 13 agosto 2025).


di Francesca Esposito


Fonte normativa