giovedì, 22 gennaio 2026 | 16:02

Titolari permesso di soggiorno per attesa occupazione: diritto all'AUU e Bonus asilo nido

Sulla base delle sentenze pronunciate di recente dai giudici italiani, l'Istituto ha rettificato le precedenti indicazioni riguardanti i beneficiari dell'Assegno unico e universale per i figli a carico e del Bonus asilo nido, includendo anche i cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno per attesa occupazione, precedentemente esclusi (INPS - messaggio 22 gennaio 2026, n. 205)

Titolari permesso di soggiorno per attesa occupazione: diritto all'AUU e Bonus asilo nido

Sulla base delle sentenze pronunciate di recente dai giudici italiani, l'Istituto ha rettificato le precedenti indicazioni riguardanti i beneficiari dell'Assegno unico e universale per i figli a carico e del Bonus asilo nido, includendo anche i cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno per attesa occupazione, precedentemente esclusi (INPS - messaggio 22 gennaio 2026, n. 205)

Diverse pronunce dei Tribunali italiani hanno accolto i ricorsi contro i provvedimenti adottati dall'Inps di esclusione dei cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno per attesa occupazione dalla platea dei beneficiari delle prestazioni dell'Assegno unico e universale per i figli a carico e del Bonus asilo nido.

Nel definire i criteri di applicazione della disciplina relativa all'Assegno unico e universale per i figli a carico e al Bonus asilo nido, l'Istituto ha escluso tra i permessi di soggiorno utili al riconoscimento delle prestazioni quello per attesa occupazione.

I giudici chiamati a decidere sui provvedimenti di diniego delle prestazioni ai titolari di permesso di soggiorno per attesa occupazione hanno dichiarato l'esclusione pregiudizievole nei confronti dei cittadini degli Stati non appartenenti all'Unione europea e hanno ordinato all'Inps di rimuovere gli effetti derivanti dalla suddetta discriminazione attraverso la modifica della documentazione di prassi e delle procedure, tesa all'inclusione del permesso di soggiorno per attesa occupazione tra quelli utili al riconoscimento delle prestazioni.

In altri termini, secondo i giudici, il "permesso di soggiorno per attesa occupazione" deve ritenersi equiparato al "permesso di soggiorno per motivi di lavoro" ai fini dell'accesso alle prestazioni AUU e Bonus asilo nido.

Sebbene l'Inps abbia impugnato le sentenze nelle competenti sedi giudiziarie, le stesse hanno efficacia immediata e dunque l'Istituto ha adeguato la procedura, riservandosi ogni opportuna valutazione, anche di natura interpretativa e applicativa, e fatta salva la ripetizione delle relative prestazioni liquidate, in ordine all'esito dei giudizi di appello e di legittimità pendenti.

Pertanto, il permesso di soggiorno per attesa occupazione di cui all'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo n. 286/1998 è da considerarsi, allo stato attuale, tra i permessi di soggiorno validi ai fini del riconoscimento delle prestazioni.

Fermo restando il possesso da parte del richiedente di tutti gli altri requisiti previsti dalla vigente disciplina normativa, le nuove domande di AUU e di Bonus asilo nido presentate dai titolari di permesso di soggiorno per attesa occupazione sono accolte, ma con la segnalazione che la liquidazione della prestazione è effettuata con riserva di ripetizione a seguito dell'evoluzione giurisprudenziale o normativa in materia.

Analogamente, ove ricorrano tutti gli altri requisiti previsti dalla vigente disciplina normativa, sono accolte le domande già presentate e poste in evidenza alle Strutture territorialmente competenti per la lavorazione, sulla base della documentazione eventualmente allegata relativa al permesso di soggiorno per attesa occupazione, ma sempre con la segnalazione che la liquidazione della prestazione è effettuata con riserva di ripetizione a seguito dell'evoluzione giurisprudenziale o normativa in materia.

Le Strutture territorialmente competenti accolgono, altresì, in autotutela e salvo ripetizione - in presenza dei prescritti requisiti di legge - le eventuali istanze di riesame delle domande respinte per il possesso del permesso di soggiorno per attesa occupazione.

di Ciro Banco

Fonte Normativa

INPS - messaggio 22 gennaio 2026, n. 205