Stranieri irregolari: incostituzionale la preclusione alla procedura di emersione
E' illegittimo l’art. 103, co. 10, lett. b), DL 19 maggio 2020, n. 34, nella parte in cui non ammette alle procedure di regolarizzazione i cittadini stranieri che risultino segnalati nel Sistema d’informazione Schengen per il solo fatto di non avere osservato le regolamentazioni nazionali in materia di ingresso e di soggiorno (CORTE COSTITUZIONALE - sentenza 22 gennaio 2026 n. 6)
Stranieri irregolari: incostituzionale la preclusione alla procedura di emersione
E' illegittimo l’art. 103, co. 10, lett. b), DL 19 maggio 2020, n. 34, nella parte in cui non ammette alle procedure di regolarizzazione i cittadini stranieri che risultino segnalati nel Sistema d’informazione Schengen per il solo fatto di non avere osservato le regolamentazioni nazionali in materia di ingresso e di soggiorno (CORTE COSTITUZIONALE - sentenza 22 gennaio 2026 n. 6)
Il Consiglio di Stato ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 103, comma 10, lettera b), del DL n. 34 del 2020, come convertito, "nella parte in cui prevede l’automatismo ostativo della segnalazione Schengen rispetto alla valutazione dell’istanza di emersione, precludendo all’amministrazione la verifica in concreto di pericolosità e comunque la sussistenza dei requisiti per l’accoglimento o meno della stessa".
La disposizione censurata, infatti, preclude l’ammissione alle procedure di emersione di rapporti di lavoro ai cittadini stranieri "che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l’Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato".
In tal modo, essa violerebbe l’articolo 3 della Costituzione, tanto sotto il profilo della ragionevolezza quanto sotto quello dell’eguaglianza.
Orbene, la ratio ispiratrice dell’intero art. 103, è quella di consentire, nell’ambito di procedure volte all’emersione di rapporti di lavoro irregolari in specifici settori di attività, la regolarizzazione anche della posizione del cittadino straniero che è sì già presente sul territorio nazionale, ma senza avere titolo legale al soggiorno.
Tale disposizione – nella parte in cui non ammette alle procedure di regolarizzazione i cittadini stranieri che risultino segnalati nel Sistema d’informazione Schengen (SIS) per non avere osservato le regolamentazioni nazionali in materia di ingresso e di soggiorno – frustra, infatti, l’obiettivo della disciplina introdotta dal Legislatore, che è precisamente quello di regolarizzare la posizione dei cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, ma privi di titolo legale al soggiorno.
In altri termini, la norma censurata preclude a cittadini stranieri segnalati nel SIS per non avere osservato le regolamentazioni nazionali in materia di ingresso e di soggiorno di partecipare a procedure che intendono consentire, a cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale senza averne titolo, di regolarizzare la propria posizione: è dunque palese la contraddittorietà tra la ratio della complessiva disciplina e il censurato art. 103, comma 10, lettera b).
La medesima norma si pone altresì in contrasto con il principio d’eguaglianza, in quanto determina un trattamento diverso per situazioni sostanzialmente identiche. Se, infatti, essa preclude l’accesso alle procedure di regolarizzazione di cittadini stranieri che, presenti sul territorio nazionale senza avere titolo legale al soggiorno, erano entrati o soggiornavano irregolarmente in altro Stato dell’area Schengen e per tale ragione siano stati segnalati nel SIS, consente invece l’accesso alle medesime procedure dei cittadini stranieri che, allo stesso modo presenti sul territorio nazionale senza avere titolo legale al soggiorno, siano entrati direttamente in Italia.
di Francesca Esposito
Fonte normativa



