lunedì, 09 febbraio 2026 | 16:45

CCNL Pulizia Artigianato: indennità Una Tantum a febbraio

Erogato, con la mensilità di febbraio 2026, la prima delle due tranches di una tantum per i dipendenti dalle imprese artigiane esercenti Servizi di Pulizia, Disinfezione, Disinfestazione, Derattizzazione e Sanificazione

CCNL Pulizia Artigianato: indennità Una Tantum a febbraio

Erogato, con la mensilità di febbraio 2026, la prima delle due tranches di una tantum per i dipendenti dalle imprese artigiane esercenti Servizi di Pulizia, Disinfezione, Disinfestazione, Derattizzazione e Sanificazione

L’accordo sottoscritto il 17/12/2025 , , tra la CNA COSTRUZIONI-CNA Imprese di pulizia, CONFARTIGIANATO Imprese di pulizia, CASARTIGIANI, CLAII e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTRASPORTI-UIL, ha previsto, ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale (dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025), ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo, un importo forfetario "una tantum" suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, pari a 104,00 euro.

L'importo "una tantum" è suddiviso in due soluzioni: la prima pari a 52,00 euro da erogare con la retribuzione del mese di febbraio 2026, la seconda pari a 52,00 euro, da erogare con la retribuzione del mese di giugno 2026.

Agli apprendisti in forza alla data  sarà erogato a titolo di "una tantum" l'importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.

Pertanto, con la busta paga del mese di febbraio spetta l'erogazione di 52,00 euro per i lavoratori qualificati e  36,40 euro per gli apprendisti.

L'importo di "una tantum" sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, part- time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate mentre verrà riconosciuto al lavoratore anche in caso di dimissioni o licenziamento.

L'importo è stato, poi,  quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi ed è escluso dalla base di calcolo del t.f.r.

Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di "una tantum" indicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi potranno essere detratti dalla stessa "una tantum" fino a concorrenza. In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di gennaio 2026.

di Assia Olivetta

Fonte contrattuale