Fondo pensione Espero: modalità di adesione
L'Inps illustra le modalità di espressione della volontà di adesione al Fondo e fornisce istruzioni per la compilazione del flusso Uniemens “ListaPosPA” da parte dei datori di lavoro (INPS - messaggio 12 febbraio 2026 n. 516)
Fondo pensione Espero: modalità di adesione
L'Inps illustra le modalità di espressione della volontà di adesione al Fondo e fornisce istruzioni per la compilazione del flusso Uniemens “ListaPosPA” da parte dei datori di lavoro (INPS - messaggio 12 febbraio 2026 n. 516)
Il Fondo pensione Espero è il “Fondo Nazionale Pensione Complementare per i lavoratori della Scuola”. Il 16 novembre 2023 l’ARAN e la rappresentanza sindacale che ha istituito il Fondo hanno sottoscritto l’“Accordo sulla regolamentazione inerente alle modalità di espressione delle volontà di adesione al Fondo pensione Espero, anche mediante forme di silenzio-assenso, e alla relativa disciplina di recesso del lavoratore” il quale ribadisce l’obbligo di garantire una corretta e diffusa informazione ai lavoratori del comparto scuola per agevolare l’espressione libera e consapevole della volontà di adesione e assicurare i termini di garanzia per il diritto di recesso.
Le opzioni a disposizione del lavoratore assunto per manifestare o meno la volontà di adesione al Fondo sono:
- adesione mediante una esplicita manifestazione di volontà, anche tramite sito web, nelle forme, con le modalità e con le garanzie di informazione e trasparenza disciplinate dai regolamenti e dalle direttive dell’Accordo. L’adesione può essere esercitata in qualunque momento dell’attività lavorativa;
- adesione mediante il silenzio-assenso per i dipendenti assunti dopo il 1° gennaio 2019; in tale caso, trascorsi i termini previsti dall’Accordo senza avere espresso alcuna volontà il lavoratore viene iscritto automaticamente al Fondo, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla scadenza dei nove mesi dall’assunzione (per i lavoratori assunti successivamente al 16 novembre 2023) o dalla comunicazione dell’informativa dell’Accordo (per i lavoratori la cui assunzione abbia avuto luogo successivamente al 1° gennaio 2019, ma prima del 16 novembre 2023);
- decisione di non aderire al Fondo mediante comunicazione espressa all’Amministrazione datrice di lavoro entro 9 mesi dalla data di assunzione o dalla comunicazione dell’informativa.
I citati adempimenti riguardano i dipendenti assunti dal 2 gennaio 2019 e in servizio al 16 novembre 2023 e tutti i nuovi assunti successivamente al 16 novembre 2023.
L’adesione al Fondo tramite il silenzio-assenso si perfeziona dopo 9 mesi dall’assunzione, salvo recesso da esercitarsi entro 30 giorni dalla comunicazione di avvenuta iscrizione.
L’Amministrazione comunica i nuovi iscritti all’INPS tramite il flusso Uniemens “ListaPosPa” solo dopo l’avvenuta conferma da parte del Fondo, valorizzando <SilenzioAssenso> con il codice “1” e inserendo il codice descrizione “1” in <CodTipoIscrFondoPrevCompl>.
Per i neoassunti che aderiscono al Fondo con il silenzio-assenso, la data in <DataSottoscrizioneDomanda> corrisponde al primo giorno del mese successivo ai 9 mesi dalla firma del contratto individuale di assunzione.
Per i dipendenti assunti dal 2 gennaio 2019 e già in servizio prima del 16 novembre 2023, che aderiscono al Fondo tramite il silenzio assenso, l’iscrizione decorre trascorsi 9 mesi dalla presa visione dell’informativa.. Nel campo <Decorrenza contributiva> deve essere indicato lo stesso mese di <DataSottoscrizioneDomanda>.
La segnalazione all’INPS deve essere effettuata tramite il flusso Uniemens
“ListaPosPA”, inserendo tanti elementi <E1_FondoPensioneCompl> quanti sono i mesi trascorsi dal riconoscimento dello status di aderente. Successivamente alla comunicazione definitiva, l’INPS utilizza i dati economici dei flussi per attivare la posizione individuale dei nuovi iscritti.
A seguito di tale compilazione deve essere valorizzato il codice descrizione “1”, avente il significato di “Iscritto alle gestioni Inpdap ex Enpas ed ex Inadel ai fini delle indennità di fine lavoro (TFR-TFS) ed a fondi o forme di previdenza complementari”, dell’elemento <CodTipoIscrFondoPrevCompl> di <DatiPrevCompl>, presente nel <D0_DenunciaIndividuale>.
Inoltre, nell’elemento <E1_FondoPensioneCompl>, che contiene i dati relativi alla posizione contributiva degli iscritti ai Fondi pensione di previdenza complementare, per i dipendenti assunti successivamente alla data di sottoscrizione dell’Accordo interessati dalla disciplina del silenzio-assenso, la data da indicare nell’elemento <DataSottoscrizioneDomanda> deve coincidere con il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei nove mesi dalla sottoscrizione del contratto di lavoro e alla contemporanea recezione dell’informativa sulle modalità di adesione al Fondo con riferimento al silenzio-assenso.
Diversamente, i dipendenti già in servizio alla data di sottoscrizione dell’Accordo, assunti a partire dal 2 gennaio 2019, vengono considerati iscritti trascorsi 9mesi dalla data certa di presa visione dell’informativa sulle modalità di adesione al Fondo, notificata dall’Amministrazione.
All’interno del campo <Decorrenza contributiva> deve essere indicato il mese coincidente con l’elemento <DataSottoscrizioneDomanda>. Successivamente alla comunicazione definitiva dell’iscrizione al Fondo, l’INPS provvede a utilizzare i dati economici relativi al TFR indicati nei flussi Uniemens “LisataPosPA” già trasmessi, al fine dell’attivazione della posizione individuale dei nuovi aderenti.
Le modalità di comunicazione interessano esclusivamente le adesioni tramite silenzio-assenso, regolamentate dall’Accordo del 16 novembre 2023.
di Francesca Esposito
Fonte normativa



