Un nuovo accordo da applicare agli Edili di Alessandria da marzo 2026
Firmato, l’11 febbraio 2026, l’accordo per il rinnovo del CIPL per il settore dell’Edilizia Industria della provincia di Alessandria. Le nuove disposizioni decorrono da marzo 2026 a dicembre 2028
Un nuovo accordo da applicare agli Edili di Alessandria da marzo 2026
Firmato, l’11 febbraio 2026, l’accordo per il rinnovo del CIPL per il settore dell’Edilizia Industria della provincia di Alessandria. Le nuove disposizioni decorrono da marzo 2026 a dicembre 2028
In data 11 febbraio 2026, tra l’Ance e le OO.SS. territoriali della provincia di Alessandria si è sottoscritto l’accordo per il rinnovo del Contratto Integrativo del CCNL per i dipendenti delle imprese dell’Edilizia Industria. Le nuove disposizioni decorrono dal 1° marzo 2026 al 31 dicembre 2028
Allo scopo di fornire sostegno agli operai iscritti in Cassa Edile di Alessandria e alle loro famiglie, vengono istituite le seguenti prestazioni:
- Contributo Assistenza Fiscale
- Bonus centri estivi
- Contributo per attività sportiva
- Contributo mensa/trasporto scolastico scuola materna
- Contributo acquisto prima casa
- Contributo nascita/adozione figlio
- Sussidio disabilità
- Sussidio straordinario
- Assegno di studio scuola primaria
- Sussidi funerari
Salvo i casi di espressa diversa indicazione, ai fini dell’accesso alle prestazioni appena elencate è richiesta la presenza di tutti i seguenti requisiti:
a) avere maturato almeno 1500 ore di lavoro ordinario presso la Cassa Edile di Alessandria nei dodici mesi precedenti la scadenza del termine di invio delle istanze;
b) essere in forza alla data di presentazione della domanda;
c) regolarità contributiva dell’impresa.
Allo scopo di incrementare l’attrattività del settore edile provinciale e in aggiunta alla premialità prevista dal CCNL, vengono istituite le seguenti misure a favore delle imprese, che ne potranno beneficiare solo se in possesso dei requisiti espressamente indicati nello stesso accordo di rinnovo
- Rimborso contributo RLST
- Incremento dell’importo del c.d. “incentivo inquadramento”
- Fornitura indumenti da lavoro
Elemento Variabile della Retribuzione
Viene istituito l’Elemento Variabile della Retribuzione - E.V.R. con decorrenza dal 1° gennaio 2026 e validità fino al 31 dicembre 2028, nella misura del 4%, da calcolarsi sui minimi in vigore alla data di verifica dei parametri effettuata a livello territoriale.
L’E.V.R., in quanto premio variabile che tiene conto dell’andamento congiunturale del settore, sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza diretta e/o indiretta sui singoli istituti retributivi previsti dalle norme di legge e di contratto (nazionale e territoriale), ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
L’erogazione dell’E.V.R. a livello provinciale dovrà essere effettuata previa verifica annuale dell’andamento degli indicatori, che le parti sociali territoriali si riservano di effettuare entro il mese di aprile di ciascun anno.
In caso di riconoscimento dell’E.V.R. a livello provinciale, ogni impresa iscritta in Cassa Edile, procederà al calcolo dei seguenti due parametri aziendali, con le medesime modalità temporali definite a livello territoriale:
a. Ore di lavoro denunciate in Cassa Edile;
b. Volume d’affari IVA, così come rilevabile dalle dichiarazioni annuali IVA.
Qualora i suddetti due parametri risultino entrambi pari o positivi rispetto al triennio precedente, l’azienda provvederà ad erogare l’EVR nella misura stabilita a livello provinciale.
Laddove entrambi i parametri a livello aziendale risultassero negativi, l’EVR non sarà erogato.
Qualora solo uno dei suddetti parametri risulti negativo nel confronto triennale, l’azienda dovrà erogare l’EVR nella misura così prevista: laddove a livello provinciale fosse stata individuata una percentuale di EVR superiore al 30% o risultasse erogabile l’EVR nella piena misura (4%), l’impresa nelle condizioni di cui al comma precedente erogherà il 50% della somma eccedente la predetta misura del 30%, attivando la seguente procedura:
Le disposizioni relative alla trasferta sono aggiornate come segue:
- incremento della diaria di trasferta da € 0,18/km ad € 0,19/km;
- incremento del rimborso del costo d’uso effettivo del mezzo da € 0,32/km a € 0,40/km per autovetture e da € 0,12/km a € 0,20/km per motociclette e motocicli;
- incremento della maggiorazione della diaria giornaliera sostitutiva del pasto caldo da € 11,00 ad € 12,00.
Per l’indennità di mensa è previsto
- l’incremento da euro 0,40 ad euro 0,45 orari per gli Operai;
- l’incremento da euro 69,20 a euro 77,85 mensili per gli Impiegati
L’importo dell’indennità di reperibilità è incrementato da € 12,00 ad € 13,00 giornalieri.
Per il periodo intercorrente tra la scadenza del precedente contratto integrativo provinciale (30 giugno 2024) e l’entrata in vigore del presente accordo, è previsto il riconoscimento di un’indennità una tantum di euro 100,00 lordi, riproporzionata per gli assunti con contratto di lavoro a tempo parziale, a titolo di arretrato contrattuale.
L’indennità, la cui erogazione è prevista con la retribuzione del mese di agosto 2026 ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo e nel mese di erogazione, non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
di Connie Ronga
Fonte Contrattuale



