martedì, 03 marzo 2026 | 15:42

Contratti associativi in agricoltura: piccola colonia e compartecipazione stagionale

L'Istituto fornisce istruzioni in merito agli adempimenti amministrativi necessari per il corretto inquadramento previdenziale dei contratti associativi ancora ammessi in agricoltura, caratterizzati da bassa redditività e temporaneità della prestazione: piccola colonia e compartecipazione familiare (INPS - circolare 02 marzo 2026, n. 21)

Contratti associativi in agricoltura: piccola colonia e compartecipazione stagionale

L'Istituto fornisce istruzioni in merito agli adempimenti amministrativi necessari per il corretto inquadramento previdenziale dei contratti associativi ancora ammessi in agricoltura, caratterizzati da bassa redditività e temporaneità della prestazione: piccola colonia e compartecipazione familiare (INPS - circolare 02 marzo 2026, n. 21)

Nel settore agricolo i contratti di natura associativa ancora ammessi sono quelli:

- di compartecipazione, limitata al ciclo biologico stagionale della coltura;

- di piccola colonia, caratterizzato da insufficiente produttività/redditività del fondo.

L'elemento causale comune a entrambi i contratti è l'esercizio associato dell'impresa agricola (o di una sua fase) e la ripartizione dei prodotti e degli utili in natura tra concedente e concessionario, con assunzione del rischio di impresa - seppure attenuato - da parte di entrambi.

Sotto il profilo previdenziale, i piccoli coloni e i compartecipanti, nonché i rispettivi familiari, pur derivando il loro status da un contratto associativo, sono equiparati dalla legge ai lavoratori agricoli a tempo determinato (OTD) per quanto concerne l'accredito contributivo (iscrizione negli elenchi annuali) e l'accesso alle prestazioni (disoccupazione agricola, malattia, maternità).

Il contratto di piccola colonia

Il contratto di piccola colonia è caratterizzato dal legame con il fondo.

Il concedente affida al colono il fondo affinché lo coltivi e vi risieda. È una forma di contratto che presuppone una dimensione del fondo "insufficiente" a garantire da solo un reddito autonomo di impresa adeguato. Proprio tale insufficienza economica giustifica la deroga rispetto alla disciplina generale del contratto di affitto agrario.

Nel fondo concesso come piccola colonia le colture possono essere anche pluriennali, arboree o permanenti (ad esempio, un piccolo uliveto, un vigneto di modeste dimensioni, un frutteto).

Non è richiesto che la pianta completi il suo ciclo vitale in pochi mesi, come invece avviene rigorosamente per la compartecipazione stagionale; mentre la compartecipazione nasce e muore con il ciclo della pianta, la piccola colonia è legata al godimento del fondo per l'annata agraria. Questo arco temporale è compatibile con la gestione di colture che richiedono cure durante tutto l'anno (potatura, trattamenti, raccolta), purché l'impegno complessivo rimanga contenuto.

Il vincolo per la validità della piccola colonia non è qualitativo (tipo di pianta), ma quantitativo. Affinché il contratto sia legittimo e non si trasformi in un contratto di affitto o in un contratto di lavoro subordinato, il fondo deve richiedere un impiego di manodopera inferiore a 120 giornate lavorative annue, calcolate secondo le tabelle dei valori medi di impiego di manodopera riportate nei decreti ministeriali.

Diversamente, se il fondo richiede un impegno significativo (pari o superiore a 120 giornate) si possono prefigurare i seguenti scenari:

- se il concessionario gestisce il fondo con rischio di impresa, il contratto di piccola colonia deve essere ricondotto al contratto di affitto agrario. Inoltre, nel caso il concessionario/conduttore che lavora il fondo abbia i requisiti previsti dalla legge 9 gennaio 1963, n. 9, lo stesso deve essere iscritto alla Gestione speciale dei coltivatori diretti;

- se, invece, manca il rischio di impresa in capo al lavoratore, il contratto deve essere riqualificato come contratto di lavoro subordinato agricolo alle dipendenze del proprietario del fondo.

Il contratto di compartecipazione stagionale

Il contratto di compartecipazione agraria stagionale si qualifica come una forma di esercizio congiunto dell'attività agricola, caratterizzato dalla collaborazione tra due imprenditori agricoli che partecipano a un ciclo produttivo di breve durata. L'elemento centrale del contratto è l'attività produttiva o la singola coltura.

Il compartecipante si associa per realizzare una specifica coltivazione stagionale (ad esempio, la raccolta di tabacco, di pomodori, di fragole, ecc.), apportando prevalentemente lavoro manuale. Non vi è necessariamente la concessione del fondo in godimento esclusivo, bensì un inserimento nel ciclo produttivo del concedente.

La durata del contratto è funzionalmente collegata al ciclo biologico della pianta: terminato il raccolto, il contratto si estingue naturalmente senza necessità di disdetta, a differenza della piccola colonia che segue l'annata agraria e tende alla stabilità.

Il contratto di compartecipazione stagionale deve essere necessariamente sottoscritto tra imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, quindi attivi nella produzione agricola primaria.

Nel caso la parte concessionaria sia rappresentata da un imprenditore di piccolissime dimensioni - non inquadrato, né inquadrabile, come lavoratore agricolo autonomo (CD/IAP) - e che adempie alla propria obbligazione contrattuale (la cura di quella specifica coltura stagionale) apportando prevalentemente il lavoro manuale proprio e dei propri congiunti, assumendosi nel contempo il rischio di una ripartizione in natura del prodotto, senza ricorrere all'assunzione di manodopera salariata terza, sul piano previdenziale viene in rilievo l'istituto della compartecipazione familiare.

Pertanto, affinché la fattispecie possa essere correttamente ricondotta a questa tipologia contrattuale - e non venga, invece, riqualificata come contratto di affitto o come rapporto di lavoro subordinato - è necessario che ricorrano i seguenti presupposti:

- il concedente deve mantenere la qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, continuando a gestire l'attività in forma condivisa. In sostanza, il concedente non può limitarsi a mettere a disposizione il terreno per percepire una rendita o una quota fissa di prodotto senza partecipare al rischio o alle spese di coltivazione;

- il compartecipante non può essere considerato un semplice prestatore di manodopera, bensì un soggetto che concorre alla realizzazione di un'impresa comune mediante l'apporto del proprio nucleo familiare, assumendo il rischio economico dell'attività.

La mancanza della qualifica di imprenditore in capo anche a uno solo dei due contraenti determina il venire meno della causa associativa; pertanto, se il compartecipante presta opera senza partecipare al rischio, il rapporto assume natura di lavoro subordinato, se il concedente si limita a percepire una rendita, il rapporto è riconducibile allo schema del contratto di affitto di fondo rustico. In sede istruttoria, è quindi essenziale verificare che il contratto preveda una ripartizione effettiva delle spese e del rischio di impresa, nonché del prodotto e degli utili e non la previsione di un corrispettivo fisso o garantito.

In assenza di tali requisiti il contratto deve essere riqualificato ai fini previdenziali, con tutte le conseguenze amministrative che ne derivano.

Gestione del rapporto previdenziale

Ai fini dell'instaurazione e del mantenimento del rapporto previdenziale, i concedenti sono tenuti a presentare apposita dichiarazione telematica entro 30 giorni dalla stipula del contratto.

Lo stesso termine di 30 giorni è previsto per denunciare variazioni intervenute nel corso dell'anno e riferibili ai dati precedentemente dichiarati o accertati.

L'efficacia del rapporto previdenziale cessa automaticamente il 31 dicembre di ogni anno, anche quando il contratto associativo abbia durata pluriennale.

Qualora il rapporto previdenziale di piccola colonia prosegua nell'anno successivo (al contrario, il contratto di compartecipazione familiare non può mai avere durata pluriennale) è necessario presentare la domanda telematica di prosecuzione entro il 30 gennaio.

Se il concedente omette la dichiarazione, la stessa può essere presentata dal concessionario entro sessanta giorni dall'inizio dell'anno.

L'accertamento delle giornate lavorative non avviene su base reale (giornate di lavoro effettive), bensì su base presuntiva. L'Istituto applica i valori medi di impiego di manodopera determinati per singola provincia con decreto ministeriale. Tali valori costituiscono la base imponibile sia per la contribuzione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) che per le prestazioni temporanee.

Le giornate calcolate in base all'estensione e alla coltura devono essere ripartite, coerentemente con la capacità lavorativa e l'età dei soggetti, tra i componenti del nucleo familiare del concessionario attivi sul fondo.

Requisiti formali e sostanziali del contratto agrario associativo

La validità della denuncia previdenziale è subordinata all'allegazione del contratto di concessione stipulato in forma scritta e registrato all'Agenzia delle Entrate o stipulato con l'assistenza delle Organizzazioni sindacali, per singola coltura e per ciascun capo di bestiame.

Il contratto verbale o la semplice scrittura privata non registrata non fa sorgere il rapporto previdenziale ai fini dell'iscrizione negli elenchi nominativi dei piccoli coloni e dei compartecipanti familiari. Se il concedente presenta la denuncia senza allegare uno dei due citati documenti (contratto registrato all'Agenzia delle Entrate o contratto stipulato con l'assistenza delle Organizzazioni sindacali - con timbri e firme dei rappresentanti), la Struttura territoriale competente dell'INPS non riconosce l'esistenza del rapporto previdenziale, con la conseguenza che le giornate lavorative non possono essere accreditate.

La produzione dei certificati catastali e dello stato di famiglia è sostituita dall'indicazione dei relativi dati nella dichiarazione telematica e dalla successiva verifica d'ufficio tramite le banche dati integrate (ANPR, SIAN, Agenzia delle Entrate), fermo restando l'obbligo di allegazione del contratto registrato o stipulato con l'assistenza delle Organizzazioni sindacali.

di Ciro Banco

Fonte Normativa

INPS - circolare 02 marzo 2026, n. 21