Cantieri edili: istituite le Commissioni per il recupero dei crediti della patente
L'INL ha definito gli ambiti di competenza e le modalità di recupero dei crediti (INL - dm 6 marzo 2026 n. 24)
Cantieri edili: istituite le Commissioni per il recupero dei crediti della patente
L'INL ha definito gli ambiti di competenza e le modalità di recupero dei crediti (INL - dm 6 marzo 2026 n. 24)
Sono costituite, presso ogni ambito regionale, le Commissioni così composte:
- il direttore interregionale dell'Ispettorato nazionale de lavoro o dirigente dallo stesso delegato;
- un funzionario individuato dal direttore interregionale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, esperto nella materia della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro e operante presso uno degli Uffici che ricadono nel medesimo ambito regionale;
- il direttore regionale dell'INAIL o dirigente dallo stesso delegato;
- un funzionario individuato dal direttore regionale dell'INAIL, esperto nella materia della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro e operante presso uno degli Uffici che ricadono nel medesimo ambito regionale.
Alle sedute della Commissioni sono invitati a partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante delle ASL esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST). L'invito, ai fini della individuazione del RLST, è trasmesso, con preavviso non inferiore a 10 giorni, all'Organismo paritetico (OP) iscritto al repertorio nazionale competente per settore. L'Organismo paritetico comunica il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale da invitare.
L'ambito di competenza di ciascuna Commissione è individuato in relazione alla sede legale dell'impresa o al domicilio del lavoratore autonomo che richiede il recupero dei crediti della patente ovvero, per le imprese straniere, in relazione alla stabile organizzazione sul territorio italiano o, in mancanza, ad una delle sedi operative situate sul territorio italiano.
In relazione alle imprese ed ai lavoratori autonomi con sede e domicilio presso le Province autonome di Trento e di Bolzano, nonchè nella Regione Sicilia, sono competenti, rispettivamente, le Commissioni operanti nella Regione Veneto e nella Regione Calabria.
L'impresa e il lavoratore autonomo interessati alla integrazione dei crediti trasmettono in via telematica alla segreteria della Commissione, anche attraverso apposita modulistica, istanza motivata di recupero crediti, allegando ogni documentazione utile (provvedimenti sanzionatori, relazione tecnica sulle misure adottate). Alla documentazione può essere allegata una proposta di Piano di recupero dei crediti nonchè la richiesta di essere auditi.
La Commissione delibera sugli adempimenti necessari affinchè l'impresa e il lavoratore autonomo possano recuperare un numero di crediti almeno sufficiente per tornare ad operare.
Nell'ambito dell'istruttoria la Commissione attiva un apposito confronto con l'impresa e il lavoratore autonomo interessati al recupero dei crediti nelle ipotesi individuate. La Commissione può richiedere:
- l'adempimento di specifici percorsi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni di cui all'allegato I-bis del DLgs 9 aprile 2008, n. 81 ovvero, qualora i responsabili non siano più in forza presso l'impresa, da parte di personale cui competono le medesime funzioni;
- l'adempimento di specifici percorsi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri ove si sono verificate le violazioni che hanno comportato la decurtazione dei crediti ovvero, qualora detti lavoratori non siano più in forza presso l'impresa, da parte di lavoratori addetti alle medesime attività o ad attività comportanti rischi analoghi;
- la realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Su richiesta dell'impresa e del lavoratore autonomo, la Commissione si riunisce di norma entro i successivi 15 giorni lavorativi, per deliberare, entro i successivi 15 giorni, sulla effettiva realizzazione degli stessi. Ad esito della deliberazione la Commissione provvede alla riassegnazione dei crediti.
Il recupero dei crediti può avvenire anche in modo frazionato, in relazione al completamento parziale delle misure previste dalla Commissione, fermo restando il limite massimo di crediti riassegnabili.
di Francesca Esposito
Fonte normativa
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