venerdì, 13 marzo 2026 | 10:17

Pagamenti non tracciabili oltre 500 euro: niente riduzione dei termini di accertamento

Forniti chiarimenti sull’applicazione della riduzione di due anni dei termini di accertamento per i soggetti passivi IVA che assicurano la tracciabilità dei pagamenti relativi a operazioni di importo superiore a 500 euro (AdE - Risposta 12 marzo 2026, n. 77)

Pagamenti non tracciabili oltre 500 euro: niente riduzione dei termini di accertamento

Forniti chiarimenti sull’applicazione della riduzione di due anni dei termini di accertamento per i soggetti passivi IVA che assicurano la tracciabilità dei pagamenti relativi a operazioni di importo superiore a 500 euro (AdE - Risposta 12 marzo 2026, n. 77)


Il quesito è stato posto da una società che intende effettuare pagamenti in contanti superiori a 500 euro per l’acquisto di valori bollati. Secondo l’istante, tali operazioni non dovrebbero compromettere l’accesso al beneficio della riduzione dei termini di accertamento, poiché non costituirebbero tecnicamente “operazioni” rilevanti ai fini IVA e non sono accompagnate da fattura elettronica né da corrispettivo telematico.

Nel proprio parere, l’Agenzia delle entrate richiama innanzitutto la disciplina prevista dall’art. 3, co. 1, DLgs 5 agosto 2015, n. 127, secondo cui i termini di decadenza per l’accertamento IVA e delle imposte sui redditi possono essere ridotti di due anni per i contribuenti che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati per operazioni di importo superiore a 500 euro. Tale beneficio, tuttavia, è subordinato al rispetto di specifici requisiti.

In particolare, l’Amministrazione finanziaria evidenzia che per accedere alla riduzione dei termini occorre:

- documentare tutte le operazioni attive mediante fatturazione elettronica tramite Sistema di Interscambio oppure tramite memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi;

- garantire la tracciabilità dei pagamenti ricevuti e di quelli effettuati per acquisti di importo superiore a 500 euro;

- indicare nella dichiarazione dei redditi la sussistenza dei presupposti per beneficiare della riduzione dei termini di accertamento.

L’Agenzia precisa inoltre che tra le “operazioni” rilevanti ai fini della norma devono essere considerate tutte le attività poste in essere dal soggetto passivo IVA nell’esercizio dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo. In tale ambito rientra anche l’acquisto di valori bollati, che pertanto non può essere escluso dal perimetro applicativo della disciplina sulla tracciabilità dei pagamenti.

Alla luce di tali considerazioni, l’Amministrazione conclude che l’effettuazione di pagamenti in contanti superiori a 500 euro per l’acquisto di valori bollati costituisce un comportamento incompatibile con i requisiti richiesti per beneficiare della riduzione dei termini di accertamento. Di conseguenza, anche una singola operazione di questo tipo, effettuata con strumenti non tracciabili, è sufficiente a precludere l’accesso al beneficio previsto dall’art. 3, co. 1, DLgs 5 agosto 2015, n. 127.

di Anna Russo

Fonte normativa