Conoscibilità della condizione da parte del datore: licenziamento nullo
In tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto, la conoscenza dello stato di disabilità del lavoratore fa sorgere l'onere datoriale di acquisire, prima di procedere al licenziamento, informazioni circa l'eventualità che le assenze per malattia del dipendente siano connesse ad uno stato di disabilità, al fine di adottare i possibili accomodamenti ragionevoli (CASSAZIONE – sentenza 02 marzo 2026 n. 4623)
Conoscibilità della condizione da parte del datore: licenziamento nullo
In tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto, la conoscenza dello stato di disabilità del lavoratore fa sorgere l'onere datoriale di acquisire, prima di procedere al licenziamento, informazioni circa l'eventualità che le assenze per malattia del dipendente siano connesse ad uno stato di disabilità, al fine di adottare i possibili accomodamenti ragionevoli (CASSAZIONE – sentenza 02 marzo 2026 n. 4623)
Nella specie, una Corte d'appello territoriale ha quantificato nella minore somma, corrispondente a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto, il risarcimento spettante a una lavoratrice confermando nel resto la sentenza di primo grado che, al pari dell'ordinanza pronunciata all'esito della fase sommaria, aveva dichiarato nullo, perché discriminatorio, il licenziamento, unitamente al provvedimento di esclusione della suddetta lavoratrice dalla compagine sociale.
La Corte, premesso che l'applicazione, nei confronti di persona disabile, dei termini di comporto breve costituisce condotta idonea ad integrare una discriminazione indiretta e premesso, ancora, che la lavoratrice aveva sottaciuto, nel caso in esame, la propria condizione di disabilità, ha tuttavia ritenuto che il datore di lavoro disponesse di una serie di elementi tali da rendere conoscibile, in base ad un comportamento improntato a buona fede, la condizione di disabilità della dipendente.
In particolare, la società era a conoscenza del fatto che la dipendente era stata dichiarata dal medico competente inidonea al lavoro notturno in via continuativa; che era stata ricoverata presso un casa di cura per malattie nervose ed era stata poi giudicata, sempre dal medico competente, inidonea alle mansioni.
Ad avviso dei Giudici d'appello, questi dati, noti alla società rappresentavano un campanello d'allarme che avrebbe dovuto indurla ad approfondire le ragioni delle assenze e ad informare la dipendente dei diritti riconosciuti dalla normativa antidiscriminatoria.
Così confermata la statuizione di nullità del licenziamento e della delibera di esclusione dalla società, la Corte di merito ha, tuttavia, ritenuto che il silenzio della lavoratrice sulle proprie condizioni di salute mitigasse la colpa datoriale e, perciò, incidesse sul risarcimento del danno, giustificandone la quantificazione nella misura minima di cinque mensilità.
La decisione della Suprema Corte
Sono pacifiche in causa la condizione di disabilità della lavoratrice e la nullità del licenziamento perché discriminatori. Correttamente i Giudici di appello hanno ravvisato una discriminazione indiretta nell'applicazione al lavoratore disabile dell'ordinario periodo di comporto, perché la mancata considerazione dei rischi di maggiore morbilità dei lavoratori disabili, proprio in conseguenza della disabilità, trasmuta il criterio, apparentemente neutro, del computo del periodo di comporto breve in una prassi discriminatoria nei confronti del gruppo sociale protetto in quanto in posizione di particolare svantaggio.
È, altresì, pacifica la conoscibilità della condizione di disabilità della ricorrente atteso che, secondo quanto accertato dalla Corte d'appello, la società conosceva alcune circostanze che "valutate complessivamente certamente rappresentavano un campanello d'allarme sulle condizioni di salute della dipendente", circostanze che avrebbero dovuto sollecitare, in un'ottica di diligenza e buona fede, approfondimenti e interlocuzioni con la dipendente. Anche sul punto, la sentenza d'appello, nel dichiarare la nullità del licenziamento perché discriminatorio, si è attenuta ai principi di diritto enunciati in sede di legittimità secondo cui, in tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto, la conoscenza dello stato di disabilità del lavoratore (o la possibilità di conoscerlo secondo l'ordinaria diligenza) fa sorgere l'onere datoriale - al quale il lavoratore non può opporre comportamenti ostruzionistici - di acquisire, prima di procedere al licenziamento, informazioni circa l'eventualità che le assenze per malattia del dipendente siano connesse ad uno stato di disabilità, al fine di adottare i possibili accomodamenti ragionevoli previa interlocuzione con l'interessato che costituisce una fase ineludibile della fattispecie complessa del licenziamento de quo.
Dopo aver confermato la nullità del licenziamento perché discriminatorio, la Corte di merito ne ha stabilito le conseguenze risarcitorie e, a tal fine, ha valorizzato il silenzio serbato della lavoratrice sulla propria condizione di disabilità considerandolo fattore idoneo a sminuire la colpa datoriale e a comprimere l'indennità risarcitoria nella misura minima di cinque mensilità. In particolare, la sentenza impugnata ha tracciato una graduazione della colpa datoriale distinguendo la condizione di conoscenza della disabilità della dipendente da quella di mera sua conoscibilità ed ha ritenuto che la minore intensità della colpa connessa a detta mera conoscibilità potesse giustificare una riduzione dell'indennità risarcitoria.
di Francesca Esposito
Fonte normativa



