lunedì, 23 marzo 2026 | 16:57

Il via al nuovo Statuto del Fondo Telemaco

A partire dal 25 febbraio 2026 entra in vigore il nuovo Statuto del Fondo Nazionale di Pensione Complementare per i lavoratori delle Aziende di Telecomunicazione - (Cod. CNEL K411)

Il via al nuovo Statuto del Fondo Telemaco

A partire dal 25 febbraio 2026 entra in vigore il nuovo Statuto del Fondo Nazionale di Pensione Complementare per i lavoratori delle Aziende di Telecomunicazione - (Cod. CNEL K411)


Il Fondo Nazionale di Pensione Complementare per i lavoratori delle Aziende di Telecomunicazione (Telemaco), ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all’atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell’esclusivo interesse degli aderenti, e all’erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare tempo per tempo vigente.

Il Fondo non ha scopo di lucro e sono destinatari i lavoratori operai, impiegati e quadri, dipendenti delle Aziende e delle associazioni imprenditoriali cui esse aderiscono, alle quali si applica il CCNL, assunti:

a. a tempo indeterminato;

b. con contratto di apprendistato.

Sono, altresì, destinatari del Fondo i lavoratori dipendenti delle Organizzazioni firmatarie del CCNL, compresi i lavoratori in aspettativa sindacale, operanti presso le Organizzazioni firmatarie a cui competeranno gli oneri contrattuali inerenti i lavoratori in oggetto.

L’adesione al Fondo può avvenire con le seguenti modalità:

- adesione esplicita;

- mediante conferimento tacito del TFR.

Sono soci del Fondo i lavoratori che presentino domanda di adesione o la cui adesione si perfezioni per effetto del conferimento tacito del TFR, le Aziende da cui essi dipendono, nonché i pensionati, di seguito denominati beneficiari, che percepiscono le prestazioni pensionistiche complementari di vecchiaia o anzianità.

Possono restare associati al Fondo, previo accordo sindacale, i lavoratori che in seguito a trasferimento di azienda, abbiano perso i requisiti e sempre che per l'impresa cessionaria o trasformata non operi analogo fondo di previdenza complementare, con l'effetto di conseguimento o conservazione della qualità di associato anche per l'impresa cessionaria o trasformata.

Possono aderire al Fondo i soggetti fiscalmente a carico degli aderenti e dei beneficiari, iscritti al Fondo.

Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.

L’obbligo contributivo a carico del lavoratore e della relativa Azienda decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di adesione.

In caso di sospensione del rapporto di lavoro senza corresponsione di retribuzione, la contribuzione al Fondo è sospesa, ferma restando la possibilità per il lavoratore di effettuare versamenti volontari direttamente al Fondo.

L’aderente può conseguire un’anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:

a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

b) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia;

c) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30%, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.


di Flavia Sansone


Fonte Contrattuale