CCNL Sacristi: no all'aumento per mancato rinnovo
A decorrere dal mese di marzo, le Parti derogano all'incremento retributivo previsto durante il periodo di assenza contrattuale - (Cod. CNEL V411)
CCNL Sacristi: no all'aumento per mancato rinnovo
A decorrere dal mese di marzo, le Parti derogano all'incremento retributivo previsto durante il periodo di assenza contrattuale - (Cod. CNEL V411)
Con comunicato ENBIFF del 18 marzo 2026, FACI e FIUDAC/S hanno concordato di rinunciare, a decorrere dal mese di marzo 2026, all'applicazione dell'art. 26 del CCNL nella parte in cui prevede il riconoscimento, durante il periodo di vacatio contrattuale, di una retribuzione minima maggiorata del 15%.
La rinuncia trova giustificazione nel prolungamento del periodo di assenza contrattuale, determinato dal fatto che le trattative per il rinnovo del Contratto hanno impegnato entrambe le Parti oltre il termine inizialmente stimato.
Di conseguenza, a partire dal corrente mese di marzo 2026, non opererà alcuna maggiorazione della retribuzione riconducibile alla vacatio contrattuale.
Si riportano di seguito i minimi retributivi vigenti.
Retribuzione lorda minima mensile dal 1° dicembre 2025 | |
Livello | Importo |
1 | € 1.350,00 |
2 | € 1.310,00 |
3 | € 1.150,00 |
1-Santuari | € 1.700,00 |
2-Santuari | € 1.550,00 |
3-Santuari | € 1.500,00 |
4-Santuari | € 1.350,00 |
di Alfonso Della Corte
Fonte Contrattuale



