Fondo Tesoreria: dichiarazione occupati
Quest'anno la dichiarazione al Fondo Tesoreria dei lavoratori occupati deve essere trasmessa dai datori di lavoro che nel 2025 hanno raggiunto una media di almeno 60 dipendenti. La dichiarazione va presentata entro il 31 marzo 2026.
Fondo Tesoreria: dichiarazione occupati
Quest'anno la dichiarazione al Fondo Tesoreria dei lavoratori occupati deve essere trasmessa dai datori di lavoro che nel 2025 hanno raggiunto una media di almeno 60 dipendenti. La dichiarazione va presentata entro il 31 marzo 2026.
La Legge di Bilancio 2026 ha modificato la disciplina relativa al conferimento del TFR al Fondo di Tesoreria dell'Inps (art. 1, co. 756, L 27 dicembre 2006 n. 296) ampliando la platea dei soggetti obbligati (art. 1, co. 203, L 30 dicembre 2025 n. 199).
Per effetto delle modifiche l'obbligo di conferimento interessa i datori di lavoro che hanno raggiunto o raggiungono, negli anni successivi a quello di inizio dell'attività, la soglia dimensionale determinata come segue:
- 60 addetti per il periodo 2026-2027;
- 50 addetti per il periodo dal 2028 al 2031;
- 40 addetti dal 1° gennaio 2032.
Eventuali riduzioni nel numero di addetti intervenute successivamente non incidono sull’obbligo di versamento.
Il requisito dimensionale si determina sulla base della media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente rispetto all'anno del periodo di paga considerato.
La media annuale dei dipendenti deve essere calcolata avendo riguardo esclusivamente ai mesi di effettiva attività del datore di lavoro, escludendo dal computo eventuali periodi di sospensione dell'attività aziendale.
Considerato che il requisito dimensionale fa riferimento al numero dei lavoratori occupati nell'anno solare precedente, le novità non si applicano alle aziende costituite nel 2025 e nel 2026. Per tali aziende si applicano le regole previgenti; pertanto, l'obbligo di conferimento ricorre se nell'anno di costituzione hanno almeno 50 dipendenti in forza.
Laddove l'azienda soddisfi il requisito dimensionale, devono essere conferite al Fondo di Tesoreria le quote di TFR maturando non destinate alle forme pensionistiche complementari.
Le aziende costituite entro il 2024, che nell'anno 2025 hanno raggiunto la soglia dimensionale prevista per l'anno 2026, devono trasmettere all'Inps la dichiarazione dei lavoratori occupati (modello SC34) entro il 31 marzo 2026.
La dichiarazione va presentata in via telematica, tramite il sito web dell'Inps, accedendo con le credenziali SPID/CIE/CNS.
Inoltre, i datori di lavoro che soddisfino i requisiti dimensionali sono tenuti a richiedere, per le posizioni INPS afferenti alla gestione DM, il codice di autorizzazione “1R”. I datori di lavoro già in possesso del codice di autorizzazione “1R”, non per effetto del requisito dimensionale ma in ragione della presenza di singoli lavoratori per i quali veniva effettuato il versamento al Fondo di Tesoreria, devono comunque procedere alla verifica del requisito dimensionale previsto dalla normativa vigente. Qualora tale requisito risulti soddisfatto, i medesimi datori di lavoro sono tenuti a effettuare il versamento al Fondo di Tesoreria anche per la generalità dei lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli che risultino aderenti a forme pensionistiche complementari.
Le aziende costituite antecedentemente all’anno 2025 e che raggiungono in tale anno il limite dimensionale di almeno 60 addetti sono tenute al versamento delle quote di TFR a fare tempo dal 1° gennaio 2026. I datori di lavoro possono assolvere all’obbligo contributivo di versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria entro il 16 maggio 2026. A tale fine viene istituito nel flusso Uniemens, il nuovo codice causale “CF05” all’interno dell’elemento TipoImpPregCMT di GestioneTFR/MeseTFR/MeseTesoreria/Contribuzione/ImportoPregresso.
Ai fini della determinazione dell’importo mensile da versare al Fondo di Tesoreria, per ciascun lavoratore interessato deve essere presa in considerazione la retribuzione mensile utile ai fini del TFR, riferita al periodo di paga di competenza. La quota di TFR maturata nel periodo è determinata applicando alla suddetta retribuzione l’aliquota pari al 7,41% (1/13,5).
Dall’importo così determinato deve essere detratto il contributo dello 0,50% nei confronti dei lavoratori per i quali tale contributo è dovuto. Il contributo dello 0,50% continua a essere esposto e versato unitamente agli altri contributi previdenziali obbligatori, restando ferma la possibilità di procedere al relativo conguaglio in sede di regolazione di fine anno, ove necessario.
Il versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria deve essere effettuato dai datori di lavoro con periodicità mensile, con le medesime modalità e nei termini previsti per il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria; pertanto, il versamento deve avvenire entro il giorno 16 del mese successivo a quello del periodo di paga cui si riferisce la quota di TFR maturata.
Tale contribuzione ha natura obbligatoria e non può beneficiare di alcuna forma di agevolazione contributiva, comprese le riduzioni o gli esoneri previsti dall’ordinamento per la contribuzione previdenziale ordinaria. Il contributo affluisce al Fondo di Tesoreria al netto dell’importo corrispondente al contributo dello 0,50% dovuto per ciascun lavoratore.
di Ciro Banco
Fonte Normativa



