venerdì, 27 marzo 2026 | 12:41

Da associazione a STP: gestione delle ritenute

Forniti chiarimenti sulla trasformazione di un’associazione professionale in STP, con particolare riferimento alla gestione delle ritenute d’acconto (AdE - Risposta 26 marzo 2026, n. 85)

Da associazione a STP: gestione delle ritenute

Forniti chiarimenti sulla trasformazione di un’associazione professionale in STP, con particolare riferimento alla gestione delle ritenute d’acconto (AdE - Risposta 26 marzo 2026, n. 85)

La questione sottoposta all’Agenzia riguarda un’associazione professionale che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, si è trasformata in una società tra professionisti (STP) in forma di S.r.l., con conseguente mutamento del regime reddituale da lavoro autonomo a reddito d’impresa. In tale contesto, il dubbio interpretativo concerne la possibilità, per i soci, di riattribuire alla struttura le ritenute d’acconto residue maturate nel periodo precedente alla trasformazione e, soprattutto, la possibilità per la STP di utilizzarle.

L’Agenzia ricostruisce preliminarmente il quadro normativo, richiamando l’articolo 177-­bis del TUIR, che disciplina le operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali. Tale disposizione sancisce il principio di neutralità fiscale, in base al quale “le predette operazioni non determinano realizzo di plusvalenze imponibili o di minusvalenze deducibili”, a condizione che il soggetto risultante subentri nelle posizioni attive e passive del soggetto originario.

Particolarmente rilevante è anche il comma 4 della norma, volto ad evitare fenomeni di doppia imposizione o salti d’imposta nel passaggio tra reddito di lavoro autonomo e reddito d’impresa: in tale prospettiva, i componenti reddituali già tassati secondo un regime non assumono rilevanza nel nuovo.

Con riferimento specifico alle ritenute, l’Agenzia richiama l’articolo 22, comma 1, ultimo periodo, del TUIR, secondo cui le ritenute operate sui redditi prodotti da associazioni professionali sono imputate per trasparenza ai soci, i quali le scomputano dalle proprie imposte. Tuttavia, sulla base dei chiarimenti forniti con la circolare n. 56/E del 23 dicembre 2009, è ammesso che “i soci […] possano acconsentire in maniera espressa a che le ritenute che residuano […] siano utilizzate dalla società o associazione”.

Applicando tali principi al caso concreto, l’Agenzia chiarisce che i soci, in sede di dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2025, possono effettivamente riattribuire all’associazione le ritenute non utilizzate dopo lo scomputo dell’IRPEF. L’associazione, a sua volta, dovrà indicarle nell’ultima dichiarazione utile prima della trasformazione.

In tale circostanza, qualora una parte delle ritenute ri­trasferite dovesse eccedere le imposte dovute dall'Associazione, tenuto conto che l'articolo 2498 del codice civile prevede che il soggetto che effettua la trasformazione «conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti dell'ente che ha effettuato la trasformazione», le ritenute eccedenti potranno essere utilizzate dalla STP, sotto forma di credito.

Ne consegue che la società tra professionisti può legittimamente utilizzare tali crediti, anche in compensazione tramite modello F24. Sul punto, la risposta è esplicita nel ritenere “condivisibile la soluzione prospettata dall’Istante”, inclusa la possibilità di utilizzare il codice tributo 6830 per la compensazione.

di Anna Russo

Fonte normativa