Proroga CIGS per cessazione attività: chiarimenti
Il Ministero fornisce chiarimenti circa le ipotesi in cui è possibile accedere all'ulteriore trattamento di integrazione salariale straordinaria previsto per i dipendenti di aziende in crisi (MLPS - Circolare 31 marzo 2026, n. 5)
Proroga CIGS per cessazione attività: chiarimenti
Il Ministero fornisce chiarimenti circa le ipotesi in cui è possibile accedere all'ulteriore trattamento di integrazione salariale straordinaria previsto per i dipendenti di aziende in crisi (MLPS - Circolare 31 marzo 2026, n. 5)
La Legge di Bilancio 2026 ha modificato e prorogato la misura di sostegno al reddito che riconosce un ulteriore trattamento di integrazione salariale straordinaria ai dipendenti di aziende che abbiano cessato o cessino l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di un significativo riassorbimento occupazionale (art. 1, co. 172, L 30 dicembre 2025 n. 199).
In particolare, è previsto che per l'anno 2026, può essere autorizzato, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del Ministero delle imprese e del made in Italy, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria per un massimo di sei mesi, non ulteriormente prorogabili, qualora l'azienda abbia cessato o cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di un significativo riassorbimento occupazionale, nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2026.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali precisa che, per effetto della suddetta previsione normativa, è possibile ricorrere alla proroga semestrale della CIGS per cessazione di attività nelle seguenti ipotesi:
- laddove siano rappresentate in sede di accordo governativo "concrete ed attuali prospettive di rapida cessione, anche parziale, dell'azienda, con conseguente riassorbimento occupazionale";
- qualora l'azienda abbia cessato o cessi la propria l'attività produttiva e rappresenti, in sede di accordo governativo, che vi siano concrete prospettive di un significativo riassorbimento del personale in esubero, ponendo così in rilievo il valore della salvaguardia occupazionale "consistente", indipendentemente dalla continuità dell'attività aziendale.
Pertanto, in sede di istruttoria delle istanze di CIGS, saranno valutati alternativamente:
- la presenza di un piano che preveda prospettive concrete di cessione dell'azienda secondo le modalità già applicate nel 2025, per cui, in presenza di documentate prospettive di cessione totale o parziale dell'azienda, si prescinde dalla valutazione di una quota di reinserimento dei lavoratori nel ciclo produttivo e/o lavorativo, valutazione non richiesta dall'art. 44, comma 1-ter, d.l. n. 109/2018, che non risulta abrogato;
- la presenza di un piano che prospetti il concreto e significativo riassorbimento occupazionale, ovvero un piano che sia in linea con quanto previsto dal DM 13 gennaio 2016, n. 94033, recante "Criteri per l'approvazione dei programmi di cassa integrazione straordinaria ai sensi del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015", e precisamente nell'art. 1, comma 1, lett. f), che, allo stato attuale, costituisce l'unica regolamentazione del concetto di "recupero occupazionale" in ambito CIGS.
Pertanto, alla luce di quanto sopra indicato, l'azienda dovrà presentare un piano che preveda ipotesi di recupero dei lavoratori, nella misura del 70% degli esuberi dichiarati, anche attraverso un articolato programma di politiche attive predisposto dalle Regioni interessate, coordinato con le esigenze del territorio ovvero offerte di incentivi all'esodo, prospettazione di percorsi formativi, corsi professionalizzanti e ogni azione che possa agevolare l'occupabilità dei lavoratori in esubero.
di Ciro Banco
Fonte Normativa



