martedì, 07 aprile 2026 | 12:23

Incentivo al posticipo del pensionamento: precisazioni Inps

L'Inps fornisce indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi al c.d. incentivo al posticipo del pensionamento (INPS - circolare 03 aprile 2026 n. 42)

Incentivo al posticipo del pensionamento: precisazioni Inps

L'Inps fornisce indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi al c.d. incentivo al posticipo del pensionamento (INPS - circolare 03 aprile 2026 n. 42)


La Legge 30 dicembre 2025 n. 199 (Legge di Bilancio 2026), prevede all’articolo 1, comma 194, che: “La disposizione di cui all'articolo 1, comma 286, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si applica anche con riferimento ai lavoratori dipendenti che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2026, i requisiti minimi previsti dall'articolo 24, comma 10, del decretolegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”.

A seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 1, comma 161, L 30 dicembre 2024 n. 207 (Legge di Bilancio 2025), l’incentivo al posticipo del pensionamento è stato riconosciuto in favore dei lavoratori dipendenti iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) o alle forme sostitutive ed esclusive della medesima che, entro il 31 dicembre 2025, hanno maturato i requisiti minimi non solo per il diritto alla pensione anticipata flessibile ma anche per il diritto alla pensione anticipata e che hanno scelto di proseguire l’attività lavorativa dipendente. Pertanto, i citati lavoratori dipendenti che, avendo maturato entro il 31 dicembre 2025 il diritto alla pensione anticipata flessibile o alla pensione anticipata, hanno scelto di proseguire l’attività lavorativa dipendente, hanno la facoltà di rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi previdenziali a loro carico.

Per effetto della modifica disposta dal comma 194, la facoltà di rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori e relativi all’AGO per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) o alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, è riconosciuta in favore dei lavoratori dipendenti che maturano, entro il 31 dicembre 2026, il requisito contributivo di cui all’articolo 24, comma 10, DL n. 201/2011 e scelgono di proseguire l’attività lavorativa dipendente.

I lavoratori dipendenti iscritti all’AGO o alle forme sostitutive ed esclusive della medesima che, avendo maturato entro il 31 dicembre 2025 il diritto alla pensione anticipata flessibile o alla pensione anticipata, hanno scelto di proseguire l’attività lavorativa dipendente, hanno la facoltà di rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi previdenziali a loro carico.

In conseguenza dell'esercizio di tale facoltà di rinuncia è venuto meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà.

Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro dovrebbe versare all'ente previdenziale, qualora non fosse esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore.

La facoltà di rinuncia produce, pertanto, i seguenti effetti:

- il datore di lavoro è sollevato dall’obbligo di versamento contributivo della quota IVS a carico del lavoratore che ha esercitato la facoltà in argomento. Resta fermo, invece, l’obbligo di versamento contributivo della quota IVS a carico del datore di lavoro. La posizione assicurativa del lavoratore dipendente, pertanto, continua a essere alimentata in relazione alla quota IVS a carico del datore di lavoro;

- gli importi corrispondenti alla quota di contribuzione IVS a carico del lavoratore - che il datore di lavoro dovrebbe versare all'ente previdenziale qualora non fosse esercitata la facoltà di rinuncia in esame - sono erogati direttamente al lavoratore dipendente con la retribuzione. Le somme così corrisposte non sono imponibili ai fini fiscali.


I lavoratori dipendenti che maturano, entro il 31 dicembre 2026, il requisito contributivo di cui all’articolo 24, comma 10, del DL n. 201/2011 e scelgono di proseguire l’attività lavorativa dipendente hanno facoltà di rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi previdenziali a loro carico relativi all’AGO per l’IVS o alle forme sostitutive ed esclusive della medesima.

Pertanto, la facoltà di avvalersi dell’incentivo al posticipo del pensionamento riguarda i lavoratori dipendenti iscritti all’AGO o alle forme sostitutive ed esclusive della medesima che:

- entro il 31 dicembre 2025 hanno maturato i requisiti minimi previsti per l’accesso alla pensione anticipata flessibile (62 anni di età e 41 anni di contributi);

- entro il 31 dicembre 2026 maturano i requisiti minimi previsti per l’accesso alla pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini).

Con riferimento ai lavoratori iscritti al Fondo volo, non possono rinunciare all’accredito della quota contributiva a proprio carico coloro che non hanno maturato i requisiti espressamente indicati nella stessa norma, anche se hanno maturato i requisiti contributivi ridotti, per la pensione anticipata a carico del medesimo Fondo.

Con riferimento alla cessazione degli effetti dell’incentivo al posticipo del pensionamento, la corresponsione al lavoratore dell’importo dei contributi non versati cessa di produrre effetti:

- in caso di conseguimento della pensione diretta da parte del lavoratore, fatta eccezione per l’assegno ordinario di invalidità o al conseguimento del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia, nel caso di contribuzione accreditata in due o più gestioni previdenziali, o al raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia prevista dalla gestione pensionistica di appartenenza, se inferiore, nelle ipotesi in cui sia presente contribuzione in un’unica gestione. Tenuto conto di quanto sopra, pertanto, l’incentivo in trattazione per i dipendenti pubblici cessa di trovare applicazione al conseguimento del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia anche nelle ipotesi di eventuale permanenza in servizio;

- in caso di esercizio da parte del lavoratore della revoca della facoltà di rinuncia, con decorrenza dal primo mese di paga successivo al momento in cui la revoca è esercitata.

Quanto alla procedura di riconoscimento dell’incentivo in trattazione, il lavoratore interessato deve darne comunicazione all’INPS ai fini della verifica dei requisiti di spettanza della misura. L’istituto, a seguito della presentazione della domanda, verifica il raggiungimento da parte del lavoratore dei requisiti minimi pensionistici per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile o di pensione anticipata e, entro trenta giorni dalla presentazione della relativa richiesta o dalla data di acquisizione della eventuale documentazione integrativa necessaria, comunica al lavoratore l’esito della domanda e al datore di lavoro, mediante il servizio “Comunicazione bidirezionale”, l’accoglimento della stessa.

Solo all’esito dell’avvenuta comunicazione da parte dell’Istituto al datore di lavoro, lo stesso può procedere con gli adempimenti a proprio carico, ossia a non effettuare il versamento della quota di contribuzione a carico del lavoratore e all’eventuale recupero, a conguaglio, delle contribuzioni pensionistiche già versate.

di Francesca Esposito

Fonte normativa