Aliquote contributive agricoli 2026
L'Istituto ha stabilito le aliquote contributive applicate, per l’anno 2026, ai datori di lavoro agricoli, per i rapporti di lavoro con gli operai a tempo determinato e indeterminato, e per i rapporti di lavoro occasionale a tempo determinato (INPS - Circolare 07 aprile 2026, n. 43)
Aliquote contributive agricoli 2026
L'Istituto ha stabilito le aliquote contributive applicate, per l’anno 2026, ai datori di lavoro agricoli, per i rapporti di lavoro con gli operai a tempo determinato e indeterminato, e per i rapporti di lavoro occasionale a tempo determinato (INPS - Circolare 07 aprile 2026, n. 43)
Anche per l'anno 2026 le aliquote contributive dovute al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) dai datori di lavoro agricoli che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato e assimilati sono incrementate di 0,20 punti percentuali per la quota a carico del datore di lavoro. Al contrario la quota a carico dei lavoratori ha raggiunto la misura piena. Pertanto:
- l'aliquota a carico del datore di lavoro è pari al 21,66 per cento;
- l'aliquota a carico del lavoratore è pari all'8,84 per cento.
Per le aziende singole o associate di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale, invece, l’aliquota contributiva dovuta al FPLD resta invariata rispetto allo scorso anno. Pertanto:
- l'aliquota a carico del datore di lavoro è pari al 23,46 per cento;
- l'aliquota a carico del lavoratore è pari all'8,84 per cento.
Le imprese cooperative e i loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci sono tenute al versamento della contribuzione di finanziamento NASpI, sia per i lavoratori assunti dal 1° gennaio 2022 a tempo indeterminato con qualifica di operaio agricolo sia per quelli assunti in precedenza e ancora in forza alla predetta data, e non sono più assoggettati all’aliquota contributiva del 2,75 per cento per la disoccupazione agricola.
Con riferimento all'anno 2026 la retribuzione minima oraria per i rapporti di lavoro a tempo parziale è pari a 8,94 euro (€ 58,13 x 6/39).
A decorrere dal 1° gennaio 2026 l'aliquota contributiva per l’assistenza infortuni sul lavoro applicata agli operai agricoli dipendenti è pari all'8,50 per cento.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 159/2025, ai fini dell’adozione della nuova aliquota si provvede con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, su proposta dell’INAIL.
La revisione determina la contestuale cessazione dell’applicazione della riduzione di cui all’articolo 1, comma 128, della legge n. 147/2013.
Le riduzioni di aliquota per le zone tariffarie nel settore dell’agricoltura, per l’anno 2026, non hanno subito variazioni. Pertanto:
- nei territori particolarmente svantaggiati (ex montani), la misura della riduzione di aliquota è pari al 75 per cento;
- nei territori svantaggiati, la misura della riduzione di aliquota è pari al 68 per cento.
A decorrere dal 1° gennaio 2026 le prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura (LOAgri) cessano di essere una misura sperimentale e diventano strutturali.
Il calcolo dei contributi dovuti dai datori di lavoro agricoli che assumono operai occasionali agricoli a tempo determinato (OTDO) è effettuato sulla base delle aliquote previste per gli operai a tempo determinato assunti dalla generalità dei datori di lavoro agricoli, con l’applicazione della misura stabilita al comma 352 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2023 e, quindi, con l'aliquota determinata ai sensi dell'articolo 1, comma 45, della legge n. 220/2010 per i territori svantaggiati.
di Ciro Banco
Fonte Normativa



