venerdì, 10 aprile 2026 | 13:08

Reddito di libertà: incremento a 530 euro

Il cd. reddito di libertà, riconosciuto alle donne vittime di violenza, è stato incrementato da 500 a 530 euro mensili. L'Istituto procederà al pagamento delle differenze per le domande presentate e accolte nel 2025 (INPS - Circolare 9 aprile 2026 n. 44)

Reddito di libertà: incremento a 530 euro

Il cd. reddito di libertà, riconosciuto alle donne vittime di violenza, è stato incrementato da 500 a 530 euro mensili. L'Istituto procederà al pagamento delle differenze per le domande presentate e accolte nel 2025 (INPS - Circolare 9 aprile 2026 n. 44)

Per garantire l'effettiva indipendenza economica e l'emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà è stata introdotta una misura di sostegno al reddito denominata "reddito di libertà" (art. 105-bis, DL 19 maggio 2020, n. 34, conv. in L 17 luglio 2020, n. 77). Dal 2024 la misura è diventata strutturale.

Con il Dpcm 17 settembre 2025 l'importo del contributo mensile è stato incrementato da 500,00 euro a 530,00 euro.

Dal 2025, pertanto, il reddito di libertà è riconosciuto nella misura massima di euro 530,00 euro pro capite su base mensile per un massimo di dodici mensilità.

Per le domande accolte, relative all'annualità 2025, l'Inps provvederà a integrare fino a concorrenza dell'importo di 6.360 euro (530 euro per dodici mensilità) l'importo già corrisposto per le domande accolte nel 2025 secondo l'ordine cronologico di accoglimento delle stesse.

Per le domande accolte con le risorse trasferite dalle Regioni l'integrazione sarà effettuata nei limiti delle risorse regionali disponibili.

Le domande accolte nel 2025 non integrabili per insufficienza del budget statale e delle risorse regionali disponibili per l'anno 2025 sono integrate utilizzando, rispettivamente, il budget statale e le risorse trasferite per l'anno 2026.

A decorrere dal 2026 le donne in possesso dei requisiti, comprese quelle la cui domanda presentata entro il 31 dicembre dell'anno precedente ha avuto un esito "Non accolta per insufficienza di budget", possono presentare la domanda per il beneficio dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, utilizzando il modulo "SR208", denominato "Domanda Reddito di Libertà".

Nel caso di domande presentate nel 2025 e non accolte per carenza delle risorse finanziare, i Comuni di riferimento dell'interessata possono allegare nuovamente il modulo di "Domanda Reddito di Libertà" allegato alla domanda del 2025, previa verifica della validità dei dati indicati nel modulo, compresa la sussistenza dello stato di bisogno e il proseguimento da parte dell'interessata del percorso avviato con il centro antiviolenza.

Per la trasmissione delle domande gli operatori dei Comuni devono accedere con la propria identità digitale (SPID di livello 2 o superiore, CIE 3.0 o CNS) al servizio disponibile sul sito dell'Inps, al seguente percorso: "Sostegni, Sussidi e Indennità" > "Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità" > "Vedi tutti" > "Trasmissione domande, istruzioni e software delle prestazioni sociali". Nel citato servizio è presente un'apposita sezione dedicata all'acquisizione delle domande per il Reddito di Libertà.

Il contributo è erogato, in unica soluzione, nella misura massima di 530 euro mensili pro capite per un massimo di dodici mesi.

Le domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2026 restano valide fino al 31 dicembre 2026 e sono accolte nei limiti delle risorse disponibili. Al raggiungimento del limite regionale non è consentito l'accoglimento di nuove domande, fatto salvo l'eventuale incremento del budget con risorse aggiuntive statali o regionali.

di Ciro Banco

Fonte Normativa

INPS - Circolare 9 aprile 2026 n. 44