venerdì, 10 aprile 2026 | 17:06

Bonus nuovi nati: presentazione domande 2026

L'Istituto fornisce indicazioni per la presentazione delle domande relative all'annualità 2026 per l'accesso al contributo una tantum per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025 - cd. "bonus nuovi nati" (INPS - Circolare 10 aprile 2026 n. 45)

Bonus nuovi nati: presentazione domande 2026

L'Istituto fornisce indicazioni per la presentazione delle domande relative all'annualità 2026 per l'accesso al contributo una tantum per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025 - cd. "bonus nuovi nati" (INPS - Circolare 10 aprile 2026 n. 45)

Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025 l'Inps eroga un contributo una tantum pari a 1.000 euro (cd. Bonus nuovi nati).

Con riferimento alle domande di accesso al Bonus nuovi nati relative agli eventi che si verificano dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 si applica il nuovo valore ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione introdotto dall'articolo 1, comma 208, della Legge di Bilancio 2026.

Vediamo in dettaglio i requisiti di accesso al bonus e le modalità di presentazione della domanda per l'annualità 2026.

Requisiti

1. Requisito di cittadinanza

I potenziali beneficiari devono essere in possesso della cittadinanza che è riconosciuta a:

- cittadini italiani, cittadini di uno Stato membro dell’UE o loro familiari, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;

- cittadini di uno Stato non appartenente all'UE in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;

- titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi o titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a 6 mesi, residenti in Italia. In applicazione della normativa UE e degli orientamenti giurisprudenziali della Corte di Giustizia possono accedere al Bonus anche i cittadini extracomunitari in possesso di un permesso di durata non inferiore a un anno.

Ai fini del beneficio, ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri apolidi, rifugiati politici o titolari di protezione internazionale.

I cittadini del Regno Unito residenti in Italia entro il 31 dicembre 2020 sono equiparati ai cittadini di uno Stato UE; a quelli residenti nel territorio nazionale successivamente al 31 dicembre 2020 si applicano le disposizioni in materia di documenti di soggiorno per i cittadini extracomunitari.

2. Requisito di residenza

Il genitore richiedente deve essere residente in Italia dalla data dell’evento (nascita, adozione, affidamento preadottivo) alla data di presentazione della domanda.

3. Requisito economico

I potenziali beneficiari devono avere un ISEE specifico per prestazioni familiari e per l’inclusione, neutralizzato dagli eventuali importi percepiti dai componenti del nucleo familiare per l'Assegno Unico e Universale per i figli a carico (AUU) non superiore a 40.000 euro.

4. Data di nascita, di adozione o di affidamento preadottivo

Per accedere al Bonus nuovi nati 2026, il figlio deve essere nato, in affidamento preadottivo o adottato nel periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026. Per le adozioni o l’affidamento preadottivo il contributo può essere richiesto esclusivamente per i figli minorenni.

Con riferimento alle adozioni si evidenzia che in presenza di un provvedimento di affidamento preadottivo viene considerata quale data di riferimento la data di ingresso del minore nel nucleo familiare adottante su ordinanza del Tribunale per i minorenni che dispone l’affidamento preadottivo.

Per le adozioni internazionali viene considerata come data di riferimento la data di trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile.

Il beneficio è riconosciuto anche per i minori deceduti prima della presentazione della domanda a condizione che prima del decesso sia stata presentata una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il calcolo dell’ISEE per le prestazioni ai minorenni in cui è presente il figlio cui è riferito l’evento e questa sia stata attestata senza omissioni e difformità.

Modalità di presentazione delle domande

Il Bonus può essere richiesto, in alternativa tra loro, da uno dei genitori.

Nel caso di genitori non conviventi il Bonus può essere richiesto dal genitore che convive con il figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo.

Per il genitore incapace di agire o minorenne, la domanda deve essere presentata dal genitore di quest’ultimo che esercita la responsabilità genitoriale o dal tutore, ferma restando la verifica dei requisiti in capo al genitore del nuovo nato. A tal fine, il genitore che esercita la responsabilità genitoriale può registrare direttamente online una delega a proprio nome per l'esercizio dei diritti del minore.

La domanda può essere presentata, alternativamente:

- online, tramite il portale web dell’Inps, utilizzando la propria identità digitale - SPID di Livello 2 o superiore, CIE 3.0, CNS o eIDAS;

- utilizzando la funzione Bonus nuovi nati disponibile nell’app INPS mobile;

- telefonando al Contact Center Multicanale al numero 803.164 (gratuito da rete fissa) o al numero 06 164164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);

- tramite gli Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 120 giorni dalla data di nascita, dalla data di ingresso in famiglia del figlio o dalla data di trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile in caso di adozione internazionale.

Per gli eventi verificatisi prima della data di apertura del servizio per il Bonus nuovi nati per l’annualità 2026, la domanda può essere presentata, a pena di decadenza, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del messaggio di apertura del servizio.

Per inviare la domanda è necessario essere in possesso di un ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione per le prestazioni agevolate ai minorenni in corso di validità o avere presentato preliminarmente una DSU per il calcolo dell’ISEE per i minorenni in cui è presente il figlio a cui è riferito l’evento.

Con riferimento ai titolari di permesso di soggiorno, nel caso di permessi scaduti alla data di presentazione della domanda, considerato che gli effetti dei diritti esercitati in attesa della definizione del procedimento di rinnovo cessano solo in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso, è necessario dichiarare di avere presentato la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno e gli estremi della ricevuta della richiesta o del cedolino.

L’INPS procede all’erogazione del Bonus in ragione dell’ordine cronologico di arrivo (data e ora) delle domande presentate e accolte sulla base del procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti, nei limiti delle risorse finanziarie stanziate nell’anno di presentazione della domanda.

di Ciro Banco

Fonte Normativa

INPS - Circolare 10 aprile 2026 n. 45