Calcolo della pensione: servizio di estratto conto integrato
L'Inps illustra i contenuti del nuovo schema di convenzione con gli Enti previdenziali (INPS - messaggio 10 aprile 2026 n. 1247)
Calcolo della pensione: servizio di estratto conto integrato
L'Inps illustra i contenuti del nuovo schema di convenzione con gli Enti previdenziali (INPS - messaggio 10 aprile 2026 n. 1247)
Lo schema di convenzione regola i rapporti tra l'INPS e gli Enti previdenziali per la consultazione da parte di questi ultimi delle informazioni sui propri iscritti contenute nell'ECI.
La consultazione è finalizzata a reperire gli elementi informativi utili per il calcolo della pensione.
Lo schema di convenzione definisce, inoltre, le modalità di scambio dei dati tra gli Enti e il Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive per consentire agli Enti stessi di poter rendere disponibile sul proprio sito istituzionale il servizio di consultazione dell'ECI da parte degli operatori degli Enti previdenziali e il servizio di consultazione del conto assicurativo integrato da parte dei propri assicurati.
Il servizio di consultazione dell'ECI e del conto assicurativo integrato è accessibile, rispettivamente, da parte degli operatori abilitati e degli assicurati tramite il sito istituzionale www.inps.it al seguente percorso: "Pensione e Previdenza" > "Esplora Pensione e Previdenza" > "Vedi tutti" > "Consultazione dell'Estratto conto integrato" > "Servizio al cittadino assicurato" > "Consultazione casellario dei lavoratori attivi".
Lo schema di convenzione prevede che l'Istituto rende disponibili i dati personali degli assicurati come risultano al momento dell'interrogazione. L'INPS, pertanto, non assume alcuna responsabilità conseguente al mancato aggiornamento delle posizioni assicurative, non dipendente dall'Istituto, o per variazioni successive o per eventuali interruzioni del servizio non prevedibili o preventivamente pianificabili.
I servizi online previsti dalla convenzione sono fruibili attraverso la rete SPC o la rete pubblica internet mediante applicazioni web accessibili con protocollo HTTPS. L'accesso ai servizi online per conto degli Enti previdenziali è consentito solo agli operatori espressamente autorizzati da parte degli Enti stessi. Ai fini delle autorizzazioni, gli operatori devono essere in possesso di un'identità digitale (SPID almeno di secondo livello, CNS o CIE 3.0).
Gli accessi da parte degli operatori possono avvenire solo tramite l'uso di postazioni di lavoro connesse alla rete intranet degli Enti previdenziali di appartenenza, anche attraverso procedure di accreditamento che consentono di definire reti di accesso sicure (VPN). È esclusa la possibilità di accesso attraverso VPN di tipo dial-up; è dunque necessario che gli Enti previdenziali si avvalgano di connettività con IP statico.
Per rendere disponibile il servizio ai propri assicurati attraverso il proprio portale, gli Enti previdenziali devono accedere ai dati da esporre attraverso i servizi di cooperazione applicativa mediante PDND o mediante API conformi alle linee guida ModI.
Se l'Ente previdenziale già fruisce dei servizi attraverso la PDD secondo il modello SPCOOP, entro tre mesi dalla sottoscrizione della convenzione, il medesimo deve procedere alla migrazione verso i nuovi modelli sopra richiamati. Trascorso il suindicato termine l'Istituto procede alla chiusura del servizio sulla PDD.
di Francesca Esposito
Fonte normativa



