lunedì, 27 aprile 2026 | 10:31

Ferrara: accordo territoriale per il lavoro stagionale nel terziario

Le imprese ottengono deroghe ai limiti sui contratti a termine per gestire i picchi di lavoro da aprile a ottobre 2026 - (Cod. CNEL H011)

Ferrara: accordo territoriale per il lavoro stagionale nel terziario

Le imprese ottengono deroghe ai limiti sui contratti a termine per gestire i picchi di lavoro da aprile a ottobre 2026 - (Cod. CNEL H011)


L'accordo territoriale sottoscritto il 23 marzo 2026 tra Confcommercio Imprese per l'Italia della Provincia di Ferrara, Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL consente alle imprese del terziario con sede o unità locale nei territori costieri di Comacchio e Codigoro — al di là della SS. 309 (Strada Romea), lato costa — di stipulare contratti a tempo determinato riconducibili a ragioni di stagionalità, in deroga ai limiti quantitativi e di durata, agli intervalli tra contratti successivi e all'obbligo di causale per proroghe e rinnovi previsti dal DLgs n. 81/2015, ai sensi dell'art. 75 del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi. La deroga si applica anche alle aziende che non esercitano attività stagionale in senso stretto secondo il DPR n. 1525/1963, ma che registrano un'intensificazione dell'attività in determinati periodi dell'anno.

Il periodo di effettiva stagionalità è fissato dal 15 aprile 2026 al 15 ottobre 2026. Ogni datore di lavoro che intende avvalersi dell'accordo è tenuto a riportare nel singolo contratto il riferimento all'intesa territoriale e a comunicarne l'attivazione alla Commissione Paritetica del Terziario presso E.BI.TER.FE mediante il modello predisposto, all'inizio di ciascun rapporto.

L'accordo introduce condizioni di miglior favore per i lavoratori su due fronti. Chi ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi nell'esecuzione di contratti a tempo determinato presso la stessa azienda acquisisce il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato e, in aggiunta rispetto alla previsione di legge, anche nelle successive assunzioni a tempo determinato per mansioni già svolte o equivalenti, di pari livello e categoria legale. I lavoratori assunti per attività stagionali maturano invece il diritto di precedenza per le future assunzioni stagionali, ivi comprese quelle per mansioni equivalenti di pari livello e categoria legale, nonché, quale condizione migliorativa, per le assunzioni a tempo indeterminato.

L'accordo è applicabile esclusivamente dai datori di lavoro che applicano il CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi Confcommercio con adesione all'Ente Bilaterale Territoriale (non sostituibile con il relativo E.D.R.) ed è escluso per le aziende riconducibili a contrattazione di gruppo, aziendale o a catene distributive. Le aziende con sede fuori dai territori individuati ma nell'ambito provinciale possono richiedere alle parti firmatarie la valutazione di un accordo aziendale specifico. La medesima possibilità potrà essere riconosciuta nel caso di specifiche esigenze aziendali al di fuori dei periodi previsti.

di Alfonso Della Corte

Fonte Contrattuale

Fonte Normativa