Sicurezza sui cantieri: corsi di aggiornamento per RPP e coordinatore della sicurezza
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali fornisce chiarimenti sui requisiti dei docenti per la validità di corsi e seminari ai fini della formazione obbligatoria per l'aggiornamento delle figure di Responsabile della Prevenzione e Protezione negli ambienti di lavoro e Coordinatore della Sicurezza in cantiere (MLPS - Interpello 29 aprile 2026, n. 1)
Sicurezza sui cantieri: corsi di aggiornamento per RPP e coordinatore della sicurezza
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali fornisce chiarimenti sui requisiti dei docenti per la validità di corsi e seminari ai fini della formazione obbligatoria per l'aggiornamento delle figure di Responsabile della Prevenzione e Protezione negli ambienti di lavoro e Coordinatore della Sicurezza in cantiere (MLPS - Interpello 29 aprile 2026, n. 1)
Il Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori ha presentato istanza di interpello per conoscere la corretta interpretazione delle norme che regolano la formazione obbligatoria per l’aggiornamento della figura del Responsabile della Prevenzione e Protezione negli ambienti di lavoro e del Coordinatore della Sicurezza in cantiere (CSE/CSP).
Il quesito riguarda, in particolare, i requisiti di cui devono essere in possesso i docenti per ritenere valido ai fini dell’aggiornamento un “seminario/convegno”.
In proposito, il Testo Unico sulla sicurezza (precisamente, l'art. 37, DLgs 9 aprile 2008, n. 81) stabilisce che la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in modo da garantire:
- l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
- l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;
- il monitoraggio dell'applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.
Con il decreto del 6 marzo 2013, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha disciplinato i criteri per definire la figura del formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro, mentre l'Accordo Stato Regioni n. 59/CSR del 17 aprile 2025 contiene l'attuale disciplina dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza.
In particolare, l'Accordo stabilisce che:
- i docenti dei corsi di formazione ed aggiornamento devono essere in possesso dei requisiti previsti per i formatori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- l’aggiornamento può essere ottemperato anche per mezzo della partecipazione a convegni o seminari, a condizione che essi trattino delle materie i cui contenuti siano coerenti.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali chiarisce che i requisiti dei docenti formatori previsti dal decreto interministeriale 6 marzo 2013 si applicano ai corsi di formazione o di aggiornamento, mentre con riferimento ai seminari/convegni si applica, esclusivamente, quanto previsto dalla parte III dell’A.S.R. n. 59/2025. Ai fini del riconoscimento come aggiornamento è comunque obbligatoria la verifica finale dell’apprendimento.
di Ciro Banco
Fonte Normativa



