Modello ObisM consultabile online
L'Inps comunica che è a disposizione dei beneficiari di prestazioni previdenziali e assistenziali il relativo certificato per l'anno 2026 (c.d. mod. ObisM) (INPS – messaggio 30 aprile 2026 n. 1443)
Modello ObisM consultabile online
L'Inps comunica che è a disposizione dei beneficiari di prestazioni previdenziali e assistenziali il relativo certificato per l'anno 2026 (c.d. mod. ObisM) (INPS – messaggio 30 aprile 2026 n. 1443)
Il certificato è consultabile utilizzando i servizi online al cittadino, accedendo alla sezione MyINPS del sito istituzionale www.inps.it, al seguente percorso: "Pensione e Previdenza" > "Cedolino della pensione" > "Utilizza il servizio" > "Certificato di pensione: Modello Obis/M", tramite una delle seguenti credenziali:
- SPID di secondo livello (Sistema Pubblico di Identità Digitale);
- CIE di livello 3 (Carta di Identità Elettronica);
- CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
- PIN dispositivo rilasciato dall'Istituto solo per i residenti all'estero non in possesso di un documento di riconoscimento italiano e, pertanto, impossibilitati a richiedere le credenziali SPID;
- eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).
Il certificato relativo alle prestazioni previdenziali e assistenzialiviene aggiornato alla data della richiesta da parte dell'interessato ed è disponibile anche per le prestazioni liquidate in corso d'anno.
Il certificato riporta le seguenti informazioni:
- l'aumento calcolato all'inizio di ogni anno (perequazione automatica);
- gli importi mensili lordi delle rate da gennaio e l'eventuale importo della tredicesima mensilità, aggiornati al momento della richiesta del certificato;
- le ritenute erariali e le eventuali addizionali regionali e comunali;
- le eventuali detrazioni di imposta applicate;
- le eventuali quote associative.
Inoltre, che nel certificato:
- nei casi previsti dalla legge, viene riportato l'importo della trattenuta giornaliera che il titolare della prestazione è tenuto a comunicare al datore di lavoro;
- per i titolari di pensioni anticipate viene ricordato il peculiare regime di incumulabilità, che comporta l'obbligo di comunicazione tempestiva in caso di percezione di redditi da lavoro;
- per i soggetti dichiarati irreperibili, si ricorda l'obbligo di dichiarare la variazione di indirizzo o il trasferimento di residenza al comune italiano di riferimento o all'estero, in base a quanto disposto dalla normativa vigente;
- in caso di erogazione per l'anno corrente della somma aggiuntiva (c.d. quattordicesima), viene riportata l'apposita informazione;
- per i titolari di assegno ordinario di invalidità (AOI), viene evidenziata la scadenza triennale di validità dello stesso.
Infine, per i certificati emessi negli ultimi cinque anni viene messa a disposizione una versione statica storicizzata, consultabile attraverso le medesime modalità illustrate in premessa.

Il certificato in argomento non viene predisposto per le prestazioni di accompagnamento a pensione (APE sociale, assegni straordinari, c.d. "isopensioni") che, non avendo natura di trattamento pensionistico, non vengono annualmente rivalutate e continuano a essere corrisposte nella stessa misura per tutta la loro durata.
Pertanto, la pubblicazione del certificato non viene effettuata per le seguenti categorie di prestazione:
- 027-V0CRED;
- 028-VOCOOP;
- 029-V0ES0;
- 143-APESOCIAL;
- 127-CRED27;
- 128-COOP28;
- 129-VESO29;
- 196-ESOAMB;
- 197-ESOTRA;
- 198-VESO33;
- 199-VESO92;
- 200-ESPA.
L'unica eccezione è rappresentata dall'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale, corrisposto annualmente in misura pari al trattamento minimo e, conseguentemente, oggetto di rivalutazione. Nel caso di soggetto titolare di prestazione previdenziale o assistenziale e di prestazione di accompagnamento a pensione, il certificato contiene solo le informazioni relative alla prestazione previdenziale e/o assistenziale.
di Francesca Esposito
Fonte normativa


