Confcommercio Cosenza, stagionalità nei contratti a termine
L’accordo del 30 aprile 2026 disciplina i rapporti a tempo determinato nei comuni turistici della provincia - (Cod. CNEL H011)
Confcommercio Cosenza, stagionalità nei contratti a termine
L’accordo del 30 aprile 2026 disciplina i rapporti a tempo determinato nei comuni turistici della provincia - (Cod. CNEL H011)
Il 30 aprile 2026 Confcommercio Imprese per l’Italia e le organizzazioni sindacali Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL della provincia di Cosenza hanno sottoscritto un accordo territoriale sui contratti a tempo determinato stipulati per far fronte a picchi di lavoro stagionali ai sensi dell’art. 75 del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi. L’intesa si applica alle aziende che applicano integralmente il contratto collettivo e aderiscono all’Ente Bilaterale del Terziario della Provincia di Cosenza.
L’accordo riconduce a ragioni di stagionalità i contratti a termine stipulati nei comuni a prevalente vocazione turistica, indicati nell’elenco allegato all’intesa e suddivisi in quattro aree territoriali: fascia costiera tirrenica, fascia costiera ionica, area del Parco Nazionale della Sila e area del Parco Nazionale del Pollino. Per tali rapporti si applicano le deroghe previste dal DLgs 81/2015, con particolare riguardo all’esenzione dai limiti quantitativi, alla non applicazione degli intervalli tra contratti stagionali e all’esclusione dal computo del limite percentuale dei contratti a termine. La causale di stagionalità resta valida anche per rapporti di durata superiore a 12 mesi.
Per le imprese con meno di 15 unità, l’accordo consente contratti a termine per la gestione dei picchi di lavoro nei periodi dal 15 giugno al 30 settembre, dal 1° dicembre al 28 febbraio e dalla settimana precedente la Pasqua alla domenica successiva. Questi contratti restano esclusi dai limiti normativi e contrattuali. Per le aziende con più di 30 dipendenti, invece, è prevista una comunicazione preventiva alle organizzazioni sindacali firmatarie e, se richiesta, un esame congiunto prima dell’attivazione dello strumento di flessibilità. Nel contratto di assunzione devono comparire i riferimenti dell’avvenuta consultazione e, in caso di esito positivo, quelli completi dell’accordo territoriale. L’azienda deve inoltre trasmettere all’Ente Bilaterale i dati relativi ai contratti stipulati.
I lavoratori assunti a tempo determinato ai sensi dell’intesa hanno diritto di precedenza per contratti a termine di pari mansione, se il diritto è esercitato entro quattro mesi dalla cessazione del rapporto.
L’accordo ha natura sperimentale, decorre dal 1° maggio 2026 e scade il 30 aprile 2027, con verifica degli esiti prevista entro aprile 2027.
di Alfonso Della Corte
Fonte Contrattuale
Fonte Normativa



