Edilizia Verona: l’EVR va erogato con la retribuzione di agosto 2026
Le Parti territoriali per l’Edilizia Industria della provincia di Verona hanno determinato gli importi dell’EVR 2025 da erogare in un’unica soluzione ad agosto 2026 - (Cod. CNEL F012)
Edilizia Verona: l’EVR va erogato con la retribuzione di agosto 2026
Le Parti territoriali per l’Edilizia Industria della provincia di Verona hanno determinato gli importi dell’EVR 2025 da erogare in un’unica soluzione ad agosto 2026 - (Cod. CNEL F012)
ANCE Verona e i sindacati di settore, nell’incontro del 13 aprile 2026, hanno verificato gli indicatori territoriali sulla base dei dati forniti dalla Cassa Edile di Verona ed hanno determinato gli importi orari a livello territoriale dell’Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) di competenza 2025 da erogare, da parte delle imprese, per il territorio della provincia di Verona, in una unica soluzione con la retribuzione del mese di competenza di agosto 2026.
La Cassa Edile della Provincia di Verona, con propria circolare, informa che, come indicato nella contrattazione provinciale, l’impresa procederà al calcolo e alla verifica dei seguenti due indicatori aziendali:
1. ore di lavoro effettivo relative ad operai ed apprendisti operai denunciate alle Casse Edili, anche diverse dalla Cassa Edile di Verona;
2. volume d'affari IVA, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell'impresa stessa, presentate alle scadenze previste per legge.
Le tabelle che seguono, sono differenziate tra operai ed impiegati e a seconda che l'impresa abbia raggiunto entrambi i parametri positivi o solo un parametro positivo.
Tabella EVR (2 indicatori aziendali pari o positivi - 4%)
OPERAI
Livello | 2 indicatori aziendali pari o positivi |
4° livello | 0,29 |
3° livello | 0,27 |
2° livello | 0,24 |
1° livello | 0,21 |
IMPIEGATI
Livello | 2 indicatori aziendali pari o positivi |
7° livello | 0,41 |
6° livello | 0,37 |
5° livello | 0,31 |
4° livello | 0,29 |
3° livello | 0,27 |
2° livello | 0,24 |
1° livello | 0,21 |
Tabella EVR (1 indicatore aziendale pari o positivo - 2,6%)
OPERAI
Livello | 1 indicatore aziendale pari o positivo |
4° livello | 0,19 |
3° livello | 0,17 |
2° livello | 0,16 |
1° livello | 0,13 |
IMPIEGATI
Livello | 1 indicatore aziendale pari o positivo |
7° livello | 0,27 |
6° livello | 0,24 |
5° livello | 0,20 |
4° livello | 0,19 |
3° livello | 0,17 |
2° livello | 0,16 |
1° livello | 0,13 |
L’impresa non corrisponderà l’EVR qualora nessun indicatore abbia avuto un esito positivo.
Ai fini dell’erogazione dell'E.V.R., devono essere considerate le ore ordinarie effettivamente lavorate, alle quali verranno equiparate esclusivamente le seguenti ore di assenza:
a) ore di fruizione nel mese dei permessi L. n. 104/92;
b) ore di partecipazione durante l'orario di lavoro a corsi di formazione cui il lavoratore sia stato comandato dall'azienda;
c) ore di fruizione dei permessi per esercizio di cariche sindacali;
d) ore di congedo per maternità e paternità;
e) ore di donazione sangue;
f) ore di assemblee sindacali nel limite previsto dalla L. n. 300/70.
In caso di orario a part-time saranno computate, ai fini del calcolo dell'E.V.R. erogabile, come ore effettivamente lavorate anche le ore prestate in forza di clausole elastiche.
Per gli apprendisti operai ed apprendisti impiegati il valore orario dell’E.V.R. è riparametrato alla percentuale di retribuzione spettante sensi dell’art. 92 del CCNL.
Gli importi dell'E.V.R. così calcolati, saranno corrisposti in unica soluzione con la retribuzione del mese di competenza di agosto 2026, o in caso di cessazione del rapporto di lavoro nei mesi da aprile 2026 a luglio 2026, con la retribuzione di competenza del mese di cessazione del rapporto di lavoro.
di Connie Ronga
Fonte Contrattuale



