lunedì, 18 maggio 2026 | 09:59

Bonus donne 2026: istruzioni operative

L'Inps ha fornito le prime indicazioni operative sul bonus donne (INPS – circolare 14 maggio 2026 n. 57)

Bonus donne 2026: istruzioni operative

L'Inps ha fornito le prime indicazioni operative sul bonus donne (INPS – circolare 14 maggio 2026 n. 57)



Allo scopo di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, anche nell'ambito della Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno (ZES unica), il DL 30 aprile 2026, n. 62, recante "Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale" (cd. Decreto Lavoro), ha introdotto all'articolo 1, rubricato "Bonus donne 2026", un nuovo esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, per un periodo massimo di 24mesi, in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato di donne svantaggiate e molto svantaggiate, effettuate dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026.

Restano esclusi dal beneficio i contratti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato, in relazione ai quali il quadro normativo già prevede l'applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.

Gli esoneri contributivi in argomento spettano a condizione che l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato riguardi donne di qualsiasi età che, alla data dell'assunzione, siano prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.

Le agevolazioni sono altresì riconosciute per l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 12mesi che, alla data dell'assunzione, appartengano a una delle categorie rientranti nella definizione di "lavoratore svantaggiato" di cui all'articolo 2, punto 4), del Regolamento (UE) 651/2014 e precisamente:

- abbiano un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;

- non possiedano un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o abbiano completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbiano ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito (cfr. l'art. 2, punto 4), lett. c);

- abbiano superato i 50 anni di età;

- siano soggetti adulti che vivano soli o con una o più persone a carico;

- siano occupate in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo- donna che superi almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartenga al genere sottorappresentato. Tali settori e professioni sono annualmente individuati con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze [NOTA 1], sulla base delle risultanze acquisite dall'ISTAT;

- appartengano a una minoranza etnica di uno Stato membro e abbiano la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso a un'occupazione stabile.

Inoltre, le agevolazioni possono trovare applicazione per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratrici svantaggiate, elencate nell'articolo 2, punto 4), lettere da a) a g) del Regolamento (UE) 651/2014, ossia per le assunzioni di lavoratrici che siano prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi o, in alternativa, appartengano a una delle categorie di cui alle citate lett. da b) a g).

La misura degli esoneri contributivi è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice e, comunque, nei limiti di spesa autorizzata e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021 - 2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L'importo dell'esonero è aumentato nel limite massimo di importo pari a 800 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice molto svantaggiata o svantaggiata se quest'ultima risulta residente, alla data dell'assunzione, nelle regioni della ZES unica, ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea.

Allo scopo di conoscere con certezza l'ammontare del beneficio spettante e l'eventuale residua disponibilità delle risorse, il datore di lavoro richiedente gli esoneri contributivi in argomento deve inoltrare all'INPS la domanda di ammissione alle agevolazioni in argomento, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line, appositamente aggiornato, reperibile sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione denominata "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) - Bonus donne 2026".

L'INPS, una volta ricevuta la domanda telematica, sia per i rapporti di lavoro in corso che per i rapporti di lavoro non ancora instaurati, mediante i propri sistemi informativi centrali provvede a:

- calcolare l'ammontare del beneficio spettante in base all'ammontare dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro dichiarati nella richiesta;

- consultare il Registro Nazionale degli aiuti di Stato per verificare che per quel datore di lavoro sussistano le condizioni per riconoscere l'agevolazione richiesta, relativamente al rispetto della c.d. clausola Deggendorf;

- fornire, qualora risulti che vi sia sufficiente capienza di risorse e che i controlli precedenti abbiano dato esito positivo, un riscontro in merito all'accoglimento della domanda e procedere alla registrazione dell'agevolazione sul Registro Nazionale degli aiuti di Stato.

La domanda di riconoscimento della misura può essere inoltrata sia per le assunzioni già effettuate sia per i rapporti di lavoro non ancora instaurati.

Qualora la domanda di riconoscimento degli esoneri sia inviata per un'assunzione in corso, con conseguente indicazione della relativa comunicazione obbligatoria, l'INPS fornisce, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo telematico, l'esito di accoglimento con il riconoscimento dell'importo spettante.

Diversamente, qualora l'istanza di riconoscimento degli esoneri in argomento sia inviata per un'assunzione non ancora effettuata, l'INPS calcola l'ammontare del beneficio spettante, accantona preventivamente le risorse e invia una comunicazione al datore di lavoro tramite PEC, o tramite posta elettronica ordinaria (e-mail) qualora non sia disponibile un indirizzo PEC, e una notifica nell'area "MyINPS", con le quali invita il medesimo a provvedere all'instaurazione del rapporto di lavoro e al conseguente adempimento dell'invio della comunicazione obbligatoria entro il termine perentorio di 10 giorni. In tale periodo temporale l'INPS consulta quotidianamente l'archivio delle comunicazioni obbligatorie per verificare che la comunicazione Unilav/Unisomm relativa al rapporto di lavoro da incentivare sia stata effettivamente inviata e accoglie la richiesta di incentivo laddove rilevi la presenza di tale comunicazione. I termini previsti per la presentazione della comunicazione obbligatoria sono perentori; la loro inosservanza determina la perdita degli importi precedentemente accantonati, ferma restando la possibilità di proporre una nuova istanza.

Pertanto, i datori di lavoro devono prestare la massima attenzione nel compilare correttamente i moduli telematici dell'INPS e le comunicazioni telematiche obbligatorie (Unilav/Unisomm) inerenti al rapporto di lavoro per cui si chiede l'esonero. In particolare, non può essere accettata una domanda contenente dati diversi da quelli presenti nelle comunicazioni Unilav/Unisomm.

Ai fini dell'ammissione alla fruizione delle misure di esonero, l'INPS quantifica quanto può essere erogato per ciascuna annualità per il singolo rapporto di lavoro, provvedendo ad accogliere le richieste solo laddove vi sia sufficiente capienza di risorse da ripartire pro quota per tutto il periodo di agevolazione spettante.

L'importo dell'esonero riconosciuto dalle procedure telematiche costituisce l'ammontare massimo dell'agevolazione che può essere fruita nelle denunce contributive.

Con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo parziale, nell'ipotesi di variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro in corso di rapporto di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno, il beneficio fruibile non può superare, per i vincoli legati al finanziamento della misura, il tetto già autorizzato mediante le procedure telematiche. Nelle ipotesi di diminuzione dell'orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione del rapporto di lavoro in part-time, è onere del datore di lavoro riparametrare l'esonero spettante e fruire dell'importo ridotto.

Il modulo di domanda deve essere utilizzato esclusivamente per la prima assunzione incentivata, mentre, ai fini del riconoscimento del beneficio residuo spettante per la successiva assunzione della lavoratrice, non è previsto l'invio di una nuova richiesta.

Anche a seguito dell'autorizzazione al godimento dell'agevolazione, l'Istituto provvede ai necessari controlli attraverso la consultazione delle informazioni presenti nelle proprie banche dati, nonché delle eventuali informazioni presenti nelle banche dati del Ministero del lavoro, dell'INL e del CNEL, allo scopo rese disponibili, per gli aspetti di rispettiva competenza, mediante l'interoperabilità delle diverse banche dati che verrà definita dallo stesso Ministero del lavoro attraverso l'adozione di specifici protocolli informatici.

di Francesca Esposito

Fonte normativa