Fermo pesca 2025: al via le domande
Da mezzogiorno del 21 maggio 2026 si apre la finestra per la presentazione delle domande Fermo Pesca 2025 ai fini del riconoscimento dell'indennità ai dipendenti delle imprese adibite alla pesca marittima sottoposte a misure di arresto temporaneo dell'attività di pesca. La domanda deve essere presentata entro il 30 giugno 2026 (MLPS – Comunicato 19 maggio 2026)
Fermo pesca 2025: al via le domande
Da mezzogiorno del 21 maggio 2026 si apre la finestra per la presentazione delle domande Fermo Pesca 2025 ai fini del riconoscimento dell'indennità ai dipendenti delle imprese adibite alla pesca marittima sottoposte a misure di arresto temporaneo dell'attività di pesca. La domanda deve essere presentata entro il 30 giugno 2026 (MLPS – Comunicato 19 maggio 2026)
Per l'anno 2025 è riconosciuta ai dipendenti delle imprese di pesca marittima una indennità giornaliera omnicomprensiva fino a un importo massimo di 30 euro in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio.
L'indennità è riconosciuta per le giornate di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio dell'attività di pesca nell'anno 2025, inclusa la giornata del sabato, da conteggiarsi quale giornata lavorativa.
L’indennità è riconosciuta esclusivamente ai lavoratori imbarcati su unità di pesca che non hanno esercitato alcuna attività di pesca e sono, pertanto, rimaste all’ormeggio.
L’indennità è riconoscibile:
- a ciascun lavoratore subordinato dipendente da impresa adibita alla pesca marittima;
- ai soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca;
- ai soci di società armatrice o proprietaria-armatrice dell’imbarcazione, che risultino anche imbarcati, a fronte dell'autocertificazione presentata dal richiedente, relativa all’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il socio e la società, sia essa di persone che di capitali.
L’indennità non è riconoscibile:
- agli armatori e ai proprietari-armatori imbarcati sulla nave dai medesimi gestita;
- ai titolari di impresa individuale imbarcati.
Arresto temporaneo obbligatorio
L’indennità è concessa se la sospensione dell’attività lavorativa è conseguente all’applicazione dei provvedimenti emanati nel corso dell’anno 2025, sia dall’Amministrazione centrale che dalle Amministrazioni competenti sul territorio in tema di:
a) disciplina della pesca con il sistema a strascico, sia per quanto riguarda l’arresto temporaneo obbligatorio, che per quanto riguarda le misure tecniche previste dalla legislazione vigente; sono comprese le giornate di interruzione temporanea obbligatoria aggiuntiva e le misure tecniche successive all’interruzione temporanea obbligatoria continuativa effettuate prima dell’entrata in vigore del decreto ministeriale n. 124436 del 18 marzo 2025 e le ulteriori misure previste dal decreto ministeriale n. 582398 del 29 ottobre 2025;
b) disciplina della pesca dei piccoli pelagici del Mar Mediterraneo e misure specifiche per il Mare Adriatico;
c) disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;
d) disciplina della pesca del pesce spada nel Mediterraneo;
e) disciplina della pesca del pesce alalunga nel Mediterraneo.
Arresto temporaneo non obbligatorio
L’indennità è concessa se la sospensione dell’attività di pesca è conseguente a:
a) adozione di provvedimenti delle Amministrazioni competenti sul territorio, motivati da ragioni quali:
1) limitazioni all’uscita ed entrata dal porto per insabbiamento, stabilite dall’Autorità marittima in base all’articolo 62 del Codice della Navigazione, che hanno comportato il mancato esercizio dell’attività di pesca per le giornate indicate;
2) periodi di fermo aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori già previsti dalla normativa vigente, allorché siano stabiliti su proposta dei consorzi di gestione della pesca regolarmente costituiti e che rappresentino almeno il 70% delle imprese registrate nell’areale delimitato, con provvedimento del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura – o della competente Autorità regionale o del Capo del compartimento marittimo che ne stabilisce l’efficacia per tutte le imprese, anche non consorziate, che esercitino quel determinato tipo di pesca nell’area in cui opera il consorzio medesimo, che hanno comportato il mancato esercizio dell’attività di pesca per le giornate indicate;
b) indisponibilità per malattia del comandante dell’unità da pesca, o di altro membro dell’equipaggio indispensabile alla conduzione della barca ed all’attività propria di battuta di pesca, certificata dall’Autorità sanitaria marittima, che ha comportato il mancato esercizio dell’attività di pesca per le giornate indicate;
c) arresto o interdizione temporanei dell’attività di pesca per singole specie, conseguenti a misure disposte in ambito nazionale e dell’Unione europea, che hanno comportato il mancato esercizio dell’attività di pesca per le giornate indicate;
d) allerte meteomarine emanate, anche per parte della giornata di pesca, dal Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare, attraverso avvisi di burrasca diramati dal servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare o dalla Protezione Civile, che hanno comportato il mancato esercizio dell’attività di pesca per le giornate indicate.
Modalità e termini di presentazione delle domande
Le imprese aventi diritto devono inoltrare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale degli ammortizzatori sociali - una singola istanza per ogni unità di pesca interessata al fermo, esclusivamente tramite l’applicativo “Fermo Pesca”, reperibile all’interno della sezione Servizi Lavoro del portale Clic Lavoro, a cui si accede tramite l'identità digitale SPID, CNS, CIE o eIDAS.
La domanda deve essere presentata a decorrere da mezzogiorno del 21 maggio 2026, entro e non oltre le 23:59 del 30 giugno 2026.
L’istanza può essere trasmessa, per ogni singola unità di pesca interessata al fermo, solo a seguito della notifica dell’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo tramite la piattaforma di PagoPA, raggiungibile esclusivamente all’interno dell’applicativo “Fermo Pesca”.
Ai fini della regolare acquisizione della domanda, l'istanza deve essere corredata da:
- Scheda 9 - modulo anno 2025, contenente la dichiarazione di avvenuto fermo, da scaricare esclusivamente dall’applicativo "Fermo pesca", precompilata ed integrata con i dati richiesti, comprensiva dell’attestazione dell’Autorità marittima;
- Modulo per la comunicazione del codice IBAN, che deve essere scaricato dall’applicativo "Fermo pesca" e successivamente allegato, compilato in ogni sua parte, datato e sottoscritto da ciascun imbarcato, corredato da copia leggibile del documento di identità in corso di validità di ogni lavoratore ed eventuale dichiarazione leggibile dell’istituto di credito relativo al codice IBAN intestato al singolo lavoratore.
di Ciro Banco
Fonte Normativa



