Artigiani e commercianti: modalità di compilazione del Quadro RR
L'Inps fornisce istruzioni in ordine alle modalità di compilazione del Quadro RR del modello "Redditi 2026-PF", cui devono attenersi i soggetti iscritti alle Gestioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, nonché i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata (INPS - circolare 27 maggio 2026 n. 62)
Artigiani e commercianti: modalità di compilazione del Quadro RR
L'Inps fornisce istruzioni in ordine alle modalità di compilazione del Quadro RR del modello "Redditi 2026-PF", cui devono attenersi i soggetti iscritti alle Gestioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, nonché i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata (INPS - circolare 27 maggio 2026 n. 62)
Il Quadro RR del modello "Redditi 2026-PF" deve essere compilato dai soggetti iscritti alle Gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e del terziario e dai lavoratori autonomi che determinano il reddito di arte e professione e sono iscritti alla Gestione separata per la determinazione dei contributi previdenziali dovuti all'INPS.
Sezione I - Contributi previdenziali dovuti da artigiani ed esercenti attività commerciali
Con riferimento ai contributi dovuti per il 2025, i titolari di imprese artigiane o esercenti attività commerciali o del terziario e i soci titolari di una propria posizione assicurativa nei predetti settori tenuti al versamento di contributi previdenziali, sia per se stessi sia per le persone che prestano attività lavorativa nell'impresa (familiari collaboratori), devono compilare la sezione I del Quadro RR del modello "Redditi 2026-PF".
Qualora emergano debiti a titolo di contributi dovuti sul minimale di reddito e il contribuente intenda regolarizzare la propria posizione tramite il modello F24, la codeline da riportare nello stesso è quella prevista per i predetti contributi sul minimale di reddito (codeline del titolare). In caso di importi diversi da quelli originari, la codeline deve essere rideterminata secondo i criteri esposti al successivo paragrafo 5 (Compensazione).
In merito all'individuazione dell'ammontare del reddito da assoggettare all'imposizione dei contributi previdenziali, deve essere preso in considerazione il totale dei redditi di impresa conseguiti nel 2025, al netto delle eventuali perdite dei periodi di imposta precedenti a seconda delle diverse percentuali introdotte dalla L 30 dicembre 2018, n. 145, scomputate dal reddito dell'anno. Per i soci di società a responsabilità limitata iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani o degli esercenti attività commerciali, la base imponibile, oltre a quanto eventualmente dichiarato come reddito di impresa, è costituita dalla parte del reddito di impresa della s.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili o alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza.
Gli elementi che costituiscono la base imponibile per il calcolo della contribuzione dovuta, dichiarati eventualmente nei quadri RF (reddito di impresa in contabilità ordinaria), RG (reddito di impresa in regime di contabilità semplificata), RH (redditi di partecipazione in società di persone ed assimilate) e CP (concordato preventivo biennale):
1) il soggetto non ha aderito al concordato preventivo biennale, ma ha partecipazioni in società aderenti al CPB o il soggetto ha aderito al concordato preventivo biennale e ha partecipazioni in società che, tutte o alcune, hanno aderito al CPB: [RF63 - (RF98 col. 4 + RF100, col. 1+ col. 2 + col. 2B)] + [RG31 - (RG33 col. 4 + RG35, col. 1 e col. 2+ col. 2B)] + [somma algebrica (colonne 4 da RH1 a RH4 con codice 1 e 5 indicato in colonna 2 [in assenza di tutte le colonne da 13A a 16] e colonne 4 da RH5 a RH6 [in assenza di tutte le colonne da 14A a 17]) + (colonne 14 da RH1 a RH4 con codice 1 e 5 indicato in colonna 2 [in presenza di almeno una delle colonne da 13A a 16]+ colonne 15 da RH5 a RH6 [in presenza di almeno una delle colonne da 14A a 17]) - (RH12 col. 1 + RH12 col. 2)] + RS37 colonna 15 + (CP1, col. 3 - colonne 10 e 10B dei righi RS6 e RS7).
Con riferimento a particolari fattispecie, quali in particolare l'ipotesi in cui siano compresenti redditi e/o perdite provenienti da diversi quadri reddituali RF/RG e RH o, comunque, da diverse partecipazioni dal Quadro RH e nel reddito concordato sia presente una soglia CPB (imponibile minimo di 2.000 euro) potenzialmente riducibile da una perdita di altro Quadro o di altra partecipata e/o sia presente una perdita da CPB (derivanti, ad esempio, dalla presenza di minusvalenze) compensabile con altri redditi, la base imponibile previdenziale deve valorizzare un importo almeno pari alla soglia minima;
2) il soggetto ha aderito al concordato preventivo biennale, ma opta per la determinazione della base imponibile sul reddito effettivo: CP10 col. 1 + CP10 col. 2 + [somma algebrica (colonne 4 da RH1 a RH4 con codice 1 e 5 indicato in colonna 2 e colonne 4 da RH5 a RH6) - (RH12 col. 1 + RH12 col. 2] + RS37 colonna 15.
Per gli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani o degli esercenti attività commerciali i redditi in argomento devono essere integrati anche con quelli eventualmente derivanti dalla partecipazione a s.r.l. e denunciati con il modello "Redditi SC" (società di capitali), rimanendo in tali casi esclusi gli utili derivanti dalla partecipazione a società di capitali senza prestazione di attività lavorativa. Si segnala che il reddito di impresa del titolare (indicato nella sezione RR2 nella colonna 3 del rigo contraddistinto dal codice 1 nella casella "Tipologia iscritto") deve essere diminuito, in caso di ditta individuale o di soci di società, del reddito dei coadiutori o coadiuvanti (indicato nella colonna 3 del rigo in corrispondenza del quale è indicato il codice 3 "Familiare coadiuvante o coadiutore" nella casella "Tipologia iscritto"). Nella sezione RR3, nel caso in cui il coadiuvante/coadiutore possegga utili derivanti da partecipazione in s.r.l. diversa da quella per la quale è stato iscritto alle Gestioni autonome, l'importo deve essere indicato nella colonna 3A, sommato agli altri redditi di impresa, in RR3, colonna 3. Non devono essere indicati gli utili derivanti d
Ai soggetti che dichiarano redditi da lavoro autonomo, iscritti e obbligati al versamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata, sono riservate la sezione II ("Contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della L. 335/95"), compresi anche i magistrati onorari - giudici onorari di pace e vice procuratori onorari - e la sezione III ("Contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 - riforma dello sport: decreto legislativo n. 36/2021"). Alla compilazione della sezione III sono tenuti i lavoratori autonomi sportivi del settore dilettantistico titolari di partita IVA che dichiarano il reddito ai sensi dell'articolo 53 del TUIR e determinano lo stesso ai sensi dell'articolo 54 del medesimo TUIR e, quindi, obbligati alla contribuzione previdenziale presso la Gestione separata.
Al fine di semplificare la determinazione del contributo totale dovuto, degli acconti versati e della determinazione del saldo è stata prevista la sezione IV "Contributi in gestione separata" nella quale devono essere riportati i totali degli importi calcolati nelle due precedenti sezioni.
Non sono iscritti alla Gestione separata e, conseguentemente, non devono compilare il Quadro RR, sezione II, del modello fiscale né sono tenuti al pagamento dei relativi contributi i professionisti che sono obbligati al versamento della contribuzione obbligatoria previdenziale (c.d. contributo soggettivo) presso le Casse professionali autonome e coloro i quali, pur producendo redditi di lavoro autonomo, sono assoggettati per l'attività professionale a un'altra forma di previdenza assicurativa, come ad esempio le ostetriche iscritte alla Gestione dei commercianti o i maestri di sci o gli sportivi del settore dilettantistico che hanno optato per il pagamento presso il Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi.
Sono, invece, obbligati alla compilazione del Quadro RR sezione II e III e all'eventuale relativo versamento della contribuzione previdenziale alla Gestione separata i professionisti che, pur iscritti ad Albi, non sono tenuti, o ne sono tenuti parzialmente, al versamento del contributo soggettivo presso la Cassa di appartenenza oppure hanno esercitato eventuali facoltà di non versamento o iscrizione in base alle previsioni dei rispettivi statuti o regolamenti (ad esempio, gli ingegneri presso Inarcassa o i dottori commercialisti presso la Cassa di previdenza dei commercialisti).
Sezione II - Contributi previdenziali dovuti dai professionisti iscritti alla Gestione separata
La sezione II deve essere compilata dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata e dai magistrati onorari (diversi dai magistrati onorari confermati e non esclusivisti) a esclusione dei lavoratori autonomi sportivi del settore dilettantistico, ai quali è riservata la sezione III. Nel caso in cui il contribuente svolga in contemporanea a un'attività professionale anche quella di sportivo nel settore dilettantistico con obbligo contributivo ai fini previdenziali presso la Gestione separata, deve essere compilata, oltre alla sezione II, anche la sezione III.
La sezione deve essere obbligatoriamente compilata anche nel caso in cui il soggetto non debba versare la contribuzione, ad esempio, a seguito di reddito pari a zero o perdita fiscale.
Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata la base imponibile sulla quale calcolare la contribuzione dovuta è rappresentata dalla totalità dei redditi prodotti quale reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, compreso quello prodotto in forma associata e/o quello prodotto in "regime forfettario" - se adottato dal professionista - per gli esercenti attività di impresa arti o professioni. Inoltre, sono redditi imponibili le indennità corrisposte ai giudici di pace e ai viceprocuratori onorari.
Al fine di determinare la base imponibile previdenziale sulla quale calcolare i contributi da versare e di evitare versamenti indebiti, è necessaria una previa valutazione della presenza di altri redditi percepiti dal professionista, che potrebbero essere soggetti al versamento della contribuzione presso la stessa Gestione separata o presso altre Casse previdenziali obbligatorie. Sono stati, di conseguenza, individuati i redditi che potrebbero incidere sulla formazione del reddito imponibile e che il professionista deve indicare nel rigo RR5 con i seguenti codici:
- Codice 1: nella colonna di reddito di riferimento è riportata la somma dei redditi da lavoro autonomo dichiarati nei Quadri RE, RH e/o LM e se compilato il rigo RR5 flag casella 19 e casella 21 nel caso di reddito effettivo; il rigo RR5 flag casella 19 e casella 20 nel caso di reddito concordato o nel caso di reddito in parte effettivo e in parte concordato casella 22 anche se a zero o importo negativo; inoltre in caso di indennità corrisposte ai giudici di pace e ai viceprocuratori onorari le stesse devono essere inserite se indicate nel rigo RL26 con codice 2 indicato nella colonna 2; tale reddito deve poi essere gestito a seconda se vi siano redditi come di seguito specificati e che comportano una modifica alla base imponibile;
- Codice 2: nel caso in cui il contribuente percepisca indennità in qualità di Amministratore locale di cui all'articolo 1 del D.M. 25 maggio 2001 e gli enti competenti abbiano versato i contributi alla Gestione separata. Il flusso telematico delle indennità erogate deve essere stato inviato per il professionista, utilizzando il flusso Uniemens e indicando il tipo rapporto "04 amministratore di Enti locali (D.M. 25.5.2001)" o "19 Amministratori locali iscritti in GS come Liberi Professionisti";
- Codice 3: redditi percepiti ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera c-bis), del TUIR; utili derivanti da associazioni in partecipazione con apporto costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), del TUIR (si ricorda che tali compensi sono stati oggetto di modifica normativa ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 81/2025); redditi da lavoro autonomo occasionale di cui all'articolo 67, comma 1, lettera l), del TUIR. I compensi sono individuati nelle denunce Uniemens e nella Certificazione Unica con i Tipi rapporto indicati nelle circolari n. 27 del 30 gennaio 2025 e n. 8 del 3 febbraio 2026;
- Codice 4: redditi percepiti con assegno di ricerca, dottorato di ricerca, incarico di ricerca, compensi per i medici in formazione specialistica erogati dalle Università statali e dichiarati con tipo rapporto "05 Dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio erogata da Miur", "R5 per gli incarichi di ricerca" e "14 Formazione specialistica". I redditi evidenziati con i codici 2, 3, 4, essendo già soggetti a contribuzione nella Gestione separata, come parasubordinati e denunciati con flussi Uniemens, concorrono alla formazione del massimale annuo, che per l'anno di imposta 2025 è pari a 120.607,00 euro;
- Codice 5: con tale codice sono indicati i redditi prodotti come reddito da lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del TUIR e per i quali sono dovuti i contributi previdenziali obbligatori presso le Casse previdenziali diverse dalla Gestione separata (ad esempio, un architetto che per una parte dell'anno svolge la sola professione e per la restante parte svolge sia attività professionale che lavoro dipendente o un professionista che produce reddito da lavoro autonomo sul quale sono pagati contributi per una parte del reddito presso i Fondi ex Enpals e per la parte restante alla Gestione separata).
Ai lavoratori autonomi sportivi del settore dilettantistico, che producono reddito ai sensi dell'articolo 53 del TUIR e sono tenuti alla contribuzione previdenziale obbligatoria presso la Gestione separata, è riservata la sezione III del Quadro RR.
L'aliquota contributiva pensionistica e l'aliquota aggiuntiva sono calcolate sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro annui. La norma modifica per tali soggetti il concetto della base imponibile previdenziale che non si ravvisa più nel reddito prodotto quale reddito da lavoro autonomo dichiarato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, compreso quello prodotto in forma associata e/o quello prodotto in "regime forfettario", bensì "sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro annui". Per tale ragione, al campo 1 del rigo RR9 della sezione III devono essere riportati i compensi percepiti al lordo delle quote esenti ai fini fiscali conseguiti nell'intero anno di imposta quale lavoratore sportivo del settore del dilettantismo, così come sotto specificato.
Nel caso di soggetti che esercitano più attività, di cui una è da lavoro sportivo, devono essere compilate sia la sezione II per i redditi prodotti con attività diverse da sportivo, sia la sezione III per i compensi come lavoratore sportivo, prendendo come riferimento gli importi indicati in:
- Quadro RE: compensi esposti al rigo RE2, campo 2;
- Quadro LM, sezione I: rigo LM2, se flaggata la casella "autonomo";
- Quadro LM, sezione III: rigo LM22 (o seguenti se il codice Ateco è dichiarato su altro rigo) campo 3, "se flaggato la casella "autonomo".
Al campo 2 è necessario inserire la franchigia prevista fino alla concorrenza di 5.000,00 euro.
L'imponibile da indicare nel campo 3 corrisponde, per l'anno 2025, all'importo sul quale devono essere applicate le aliquote previste per la determinazione del contributo dovuto (24% per i soggetti con altra forma di previdenza obbligatoria o titolari di pensione diretta e 26,07% per i contribuenti privi di altra forma di previdenza). Fino al 31 dicembre 2027, ai fini della sola contribuzione pensionistica, l'imponibile previdenziale è limitato al 50% al netto della franchigia (ad esempio, compensi percepiti pari a 25.000 euro meno la franchigia pari a 5.000 euro l'imponibile previdenziale da esporre nel campo 4 e sul quale è applicata l'aliquota IVS prevista per anno 2025 è pari a 10.000 euro).
Le aliquote previste per i lavoratori sportivi del settore del dilettantismo che svolgono prestazioni autonome sono pari: per i lavoratori privi di altra forma di previdenza obbligatoria al 25%, per la tutela IVS; inoltre, sono dovute le aliquote aggiuntive pari a 1,07% relative alla contribuzione per il finanziamento delle prestazioni non pensionistiche: 0,72% per maternità, malattia, degenza ospedaliera e 0,35% per indennità straordinaria di continuità reddituale operativa (ISCRO).
L'aliquota totale per l'anno di imposta 2025 è pari a 26,07%. Nel modello l'aliquota è indicata con il codice corrispondente E; per i lavoratori coperti per l'anno di imposta con altra forma previdenziale obbligatoria o titolari di pensione diretta o reversibilità l'aliquota è pari al 24% al fine della tutela IVS. Il codice di riferimento è F.
Al fine di determinare in modo univoco le somme dovute a saldo o il credito da porre in detrazione è stata prevista una sezione nella quale riportare i totali delle sezioni II e III dei contributi in Gestione separata, i contributi a debito, i contributi a credito e i contributi portati in compensazione con modello F24 e quelli da richiedere a rimborso.
Il contribuente, entro le date di scadenza prevista, deve effettuare i pagamenti della contribuzione dovuta ed esposta nel rigo RR12 colonna 2 tramite delega di pagamento sul modello F24, esponendo come codice tributo PXX se privo di altra forma di previdenza obbligatoria per l'anno di imposta considerato o PXXR (se si avvale della rateazione di cui al successivo par. 4) o P10/P10R se pensionato o contestualmente coperto da altra forma di previdenza obbligatoria. In caso di contribuzione a debito, l'esposizione è sempre obbligatoria anche in caso di presenza di somme a credito maturate nell'anno di imposta precedente. In questo ultimo caso, infatti, l'esposizione nel modello F24 deve essere effettuata compilando la colonna dell'importo a debito e, su un secondo rigo, indicando il riferimento dell'anno di imposta in cui è maturato, la tipologia di credito posto in compensazione e le somme a credito che sono poste in compensazione. Ne consegue che, non può mai avvenire, nella compilazione del modello F24, una compensazione verticale con esposizione del solo importo a debito.
Termini e modalità di versamento
I contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale (per artigiani e commercianti) e la contribuzione dovuta per gli iscritti alla Gestione separata devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi; conseguentemente, per il corrente anno, entro il 30 giugno 2026 o entro il 30 luglio 2026 (per coloro che si avvalgono della possibilità di rateazione) per i versamenti a saldo per l'anno di imposta 2025 e primo acconto per l'anno 2026 ed entro il 30 novembre 2026 per il secondo acconto 2026. Qualora il contribuente intenda pagare quanto dovuto a titolo di saldo 2025 in forma rateale, il pagamento deve essere completato entro la data del 16 dicembre 2026. Lo stesso articolo ha unificato le scadenze di versamento rateale al giorno 16 di ciascun mese, sia per i soggetti titolari di partita IVA sia per i soggetti privi di partita IVA.
I contribuenti che decidono di versare la contribuzione dovuta nel periodo tra il 30 giugno 2026 e il 30 luglio 2026 (saldo 2025 e primo acconto 2026) devono sempre applicare sulle somme la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, onde evitare la richiesta di sanzioni per ritardato versamento. La somma dell'interesse corrispettivo deve essere versata separatamente dai contributi, utilizzando le seguenti causali contributo:
- "API" (artigiani) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo;
- "CPI" (commercianti) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo;
- "DPPI" nel caso dei liberi professionisti e/o lavoratori autonomi dello sport del settore dilettantistico.
Per i commercianti e gli artigiani la rateizzazione può avere a oggetto esclusivamente i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026, con esclusione quindi dei contributi dovuti sul minimale predetto, ancorché risultanti a debito del contribuente nel Quadro RR, in quanto non versati in tutto o in parte all'atto della compilazione del modello "Redditi 2026-PF".
Per i liberi professionisti e/o lavoratori autonomi dello sport del settore dilettantistico la rateizzazione può essere effettuata sia sul contributo dovuto a saldo per l'anno di imposta 2025 che sull'importo del primo acconto relativo ai contributi per l'anno 2026. La prima rata deve essere corrisposta entro il giorno di scadenza del saldo e/o dell'acconto differito, mentre le altre rate alle scadenze indicate nel modello "Redditi 2026-PF". In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il 16 dicembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione. L'importo da pagare a ogni scadenza deve essere determinato secondo le modalità riportate nelle istruzioni per la compilazione del modello "Redditi 2026-PF" nella parte riguardante "Modalità e termini di versamento - Rateazione". Gli interessi devono essere corrisposti utilizzando, per ogni sezione del modello, l'apposita causale (API o CPI o DPPI) e, per gli artigiani e commercianti, la medesima codeline relativa al contributo cui afferiscono.
Essi decorrono dal termine previsto per il versamento in via ordinaria dell'acconto e/o del saldo, eventualmente differito, che coincide con il termine di versamento della prima rata. In merito alle modalità di compilazione del modello F24 in caso di pagamento rateale, si precisa quanto segue:
- gli interessi vanno esposti separatamente dai contributi;
- le causali da utilizzare per il pagamento dei soli contributi sono: CP, CPR, AP, APR (relativo alle Gestioni speciali artigiani e commercianti), P10, P10R, PXX, PXXR (per gli iscritti alla Gestione separata, come specificato nel precedente par. 2.2.3), mentre per il pagamento degli interessi comprensivi anche della maggiorazione devono essere utilizzate le causali CPI o API (artigiani e commercianti) o DPPI (Gestione separata);
- la rateizzazione riguarda sia i contributi dovuti che la maggiorazione dello 0,40% nel caso in cui il versamento della prima rata sia effettuato dal 30 giugno 2026 al 30 luglio 2026.
Al fine di unificare con l'attuale normativa fiscale i criteri riguardanti la compensazione di somme versate in misura eccedente rispetto al dovuto, la compensazione tramite il modello F24 può avvenire solo con somme versate in eccesso riferite alla contribuzione richiesta con l'emissione dei modelli di pagamento avvenuta nell'anno 2025.
di Francesca Esposito
Fonte normativa



